Sicurezza sul lavoro

Sicurezza sul lavoro: chi redige il DVR, documento di valutazione dei rischi?

Diamo una breve risposta a una delle domande più frequenti che viene posta dai committenti ai tecnici della sicurezza
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Sicurezza sul lavoro: chi redige il DVR, documento di valutazione dei rischi?
Il Testo Unico sulla Sicurezza identifica il DVR – Documento di valutazione dei rischi come lo strumento fondamentale per l’individuazione e la valutazione dei rischi presenti in un’azienda. Esso contiene tutte le misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la sicurezza dei lavoratori e deve essere redatto, custodito ed esibito agli organi di controllo in caso di ispezione o richiesta di verifica. In questo articolo vediamo dunque:

Chi redige il DVR – Documento di valutazione dei rischi?

L’art. 17 del D.Lgs. n.81/2008 dispone l’obbligo di redazione del DVR – Documento di valutazione dei rischi – per ogni datore di lavoro che abbia almeno un dipendente. Per i lavoratori autonomi o per le imprese familiari la norma non impone quest’onere ma rimanda alle determinazioni dell’art. 2222 del Codice Civile. L’elaborazione del DVR – Documento di valutazione dei rischi – deve essere eseguita dopo aver effettuato un’opportuna valutazione di tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro e servendosi della stretta collaborazione delle seguenti figure professionali cofirmatarie dell’elaborato:
  • Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP
  • Medico Competente – MC (quando previsto)
  • Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS
Il datore di lavoro può decidere di ricoprire autonomamente il ruolo di RSPP, nei casi previsti dalla norma, oppure può decidere di avvalersi della consulenza di un tecnico specializzato in sicurezza sul lavoro che lo affianchi nella redazione del DVR. In ogni caso egli resta il primo e principale responsabile della valutazione dei rischi. Se volete approfondire questo tema vi proponiamo la guida alla redazione del DVR, all’interno della quale troverete anche alcuni esempi relativi ad attività produttive specifiche.

DVR – Documento di valutazione dei rischi: le procedure standardizzate e la banca dati dell’INAIL

Dal 1° giugno 2013 il Ministero del Lavoro ha introdotto la possibilità per il datore di lavoro di avvalersi del DVR con procedure standardizzate. Tale metodologia può essere applicata, con limiti differenti, sia alle imprese che hanno fino a 10 lavoratori ma anche a quelle che hanno fino a 50 lavoratori. Per saperne di più vi consigliamo di leggere l’articolo di approfondimento che abbiamo realizzato sul DVR con procedure standardizzate. In conclusione, vogliamo segnalarvi uno strumento operativo di sicuro affidamento per chi redige il DVR – Documento di valutazione dei rischi: l’INAIL mette a disposizione la banca dati dei Profili di Rischio di Comparto, un contenuto informativo, prodotto sulla base di ricerche dell’ISPESL, che raccoglie le indicazioni sui pericoli riscontrabili in ogni singola fase del ciclo produttivo dei principali comparti lavorativi. E’ uscito il nuovo “Manuale Sicurezza sul Lavoro 2019”, il volume onnicomprensivo di riferimento sulla sicurezza curato dall’ing. Andrea Rotella. Clicca qui per maggiori informazioni.
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