Sicurezza sul lavoro
Sicurezza sul lavoro: chi redige il DVR, documento di valutazione dei rischi?
Diamo una breve risposta a una delle domande più frequenti che viene posta dai committenti ai tecnici della sicurezza
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Il Testo Unico sulla Sicurezza identifica il DVR – Documento di valutazione dei rischi come lo strumento fondamentale per l’individuazione e la valutazione dei rischi presenti in un’azienda. Esso contiene tutte le misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la sicurezza dei lavoratori e deve essere redatto, custodito ed esibito agli organi di controllo in caso di ispezione o richiesta di verifica. In questo articolo vediamo dunque:
- chi redige il DVR – Documento di valutazione dei rischi
- alcuni gli strumenti di supporto alla redazione
Chi redige il DVR – Documento di valutazione dei rischi?
L’art. 17 del D.Lgs. n.81/2008 dispone l’obbligo di redazione del DVR – Documento di valutazione dei rischi – per ogni datore di lavoro che abbia almeno un dipendente. Per i lavoratori autonomi o per le imprese familiari la norma non impone quest’onere ma rimanda alle determinazioni dell’art. 2222 del Codice Civile. L’elaborazione del DVR – Documento di valutazione dei rischi – deve essere eseguita dopo aver effettuato un’opportuna valutazione di tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro e servendosi della stretta collaborazione delle seguenti figure professionali cofirmatarie dell’elaborato:- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP
- Medico Competente – MC (quando previsto)
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS

