Sicurezza degli esplosivi civili: modificata la Direttiva 2008/43/CE sulla identificazione e la traccibilità
La Direttiva 93/15/CEE detta norme volte a garantire la circolazione degli esplosivi per usi civili sul mercato comunitario in condizioni di sicurezza; per garantire che le imprese del settore degli esplosivi dispongano di un sistema di rintracciamento che consenta di identificare in modo univoco in qualsiasi momento il detentore degli esplosivi è essenziale poter disporre di registri degli esplosivi completi e precisi lungo tutta la catena della fornitura. Il dispositivo di identificazione e tracciabilità consente quindi di seguire “la vita” di un esplosivo dal sito produttivo e dalla prima immissione sul mercato fino all’utilizzatore finale e al suo impiego, così da prevenire abusi e furti e aiutare le autorità incaricate dell’applicazione della legge a stabilire la provenienza di esplosivi smarriti o rubati.
L’identificazione univoca comprende una parte leggibile dall’uomo, contenente il nome del fabbricante e un codice alfanumerico, e un identificativo a lettura elettronica, sotto forma di codice a barre e/o di codice a matrice, direttamente collegato al codice di identificazione alfanumerico.
Orbene, per meglio calibrare il campo operativo della Direttiva, sono state introdotte alcune modifiche che riguardano, in particolare:
a) la non applicabilità del sistema di indentificazione e tracciabilità alle micce, consistenti in dispositivi di accensione non detonanti a forma di cordoncino, alle micce di sicurezza, costituite da un’anima di polvere nera a grana fine avvolta da una o più guaine protettive mediante un involucro tessile flessibile e che una volta accese bruciano a una velocità predeterminata senza alcun effetto esplosivo esterno e agli inneschi a percussione, costituiti da una capsula di metallo o di plastica contenenti una piccola quantità di un miscuglio esplosivo primario facilmente acceso per l’effetto di un urto e che servono da elementi di innesco nelle armi di piccolo calibro o negli inneschi a percussione per le cariche propulsive;
b) la modifica dell’identificazione dei detonatori comuni, che deve essere univoca e costituita da un’etichetta adesiva oppure stampata o stampigliata direttamente sul bossoletto di contenimento, con un’etichetta parallela apposta su ciascuna confezione di detonatori, oppure costituita da piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni detonatore e da una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di detonatori;
c) la modifica dell’identificazione degli inneschi (diversi da quelli esclusi) e delle cariche di rinforzo, che deve essere univoca e costituita da un’etichetta adesiva oppure stampata o stampigliata direttamente sul bossoletto di contenimento, con un’etichetta parallela apposta su ciascuna confezione di detonatori, oppure costituita da piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni detonatore e da una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di detonatori;
d) la modifica dell’indentificazione delle micce detonanti, che deve essere univoca e costituita da un’etichetta adesiva oppure stampata direttamente sulla bobina, apposta tramite marcatura a intervalli di cinque metri sull’involucro esterno della miccia o sullo strato interno estruso in plastica posto immediatamente al di sotto della fibra esterna della miccia, con un’etichetta parallela è apposta su ciascuna confezione di micce detonanti, oppure costituita da una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da inserire all’interno della miccia e dauna targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di micce detonanti;
e) la possibilità di apporre l’identificazione su ogni confezione elementare invece che sull’articolo stesso quando le dimensioni sono troppo ridotte o sia tecnicamente impossibile a causa della loro particolare forma o progettazione;
f) il rinvio al 5 aprile 2013 dell’entrata in vigore dell’intera Direttiva emendata, fatto salvi alcuni obblighi che entreranno in vigore il 5 aprile 2015;
g) la possibilità di riesame della Direttiva entro il 31 dicembre 2020 da parte della Commissione al fine di valutare se il progresso tecnico abbia reso possibile revocare le deroghe per apporre il codice univoco per le dimensioni troppo ridotte degli articoli.
L’Italia, che ha recepito la Direttiva 2008/43/UE con il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 8 “Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbario 2010 e in vigore dal 25 febbraio 2010, avrà tempi stretti per il recepimento della Direttiva 2012/4/UE, in quanto sono fissati al 4 aprile 2012, anche perché l’entrata in vigore, a prescindere dal recepimento nazionale, dell’intera Direttiva 2008/47/UE così emendata, salvo alcune deroghe, è fissata al 5 aprile 2013.
Si auspica che a regime il sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi per uso civile aumenti la sicurezza nella circolazione e nell’impiego di tali delicate sostanze.