REACH: cosa bisogna sapere sul regolamento per le sostanze pericolose soggette ad autorizzazione
Il Titolo VII del regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals ) prevede che l’uso di sostanze considerate “estremamente preoccupanti ” (indicate con l’acronimo “SVHC”: Substances of Very High Concern) sia soggetto ad autorizzazione per garantire che i rischi che presentano siano adeguatamente controllati e che queste sostanze siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative, ove queste siano economicamente e tecnicamente valide.
Caratteristiche delle sostanze pericolose estremamente preoccupanti secondo il Regolamento REACH
Possono essere considerate estremamente preoccupanti le sostanze che presentano le seguenti caratteristiche:
- sostanze classificate cancerogene di categoria 1A o 1B (rif. punto 3.6 dell’Allegato I del CLP);
- sostanze classificate mutagene sulle cellule germinali di categoria 1A o 1B (rif. punto 3.5 dell’Allegato I del CLP);
- sostanze di cui è accertata (categoria 1A) o presunta (categoria 1B) la tossicità per la riproduzione umana per gli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità o sullo sviluppo (rif. punto 3.7 dell’Allegato I del CLP);
- sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (rif. Allegato XIII del REACH);
- sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili (rif. Allegato XIII del REACH);
- sostanze aventi proprietà che perturbano il sistema endocrino o aventi proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili diverse da quelle di cui ai due punti precedenti, per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute umana o per l’ambiente.
La “Candidate List” delle sostanze pericolose
All’interno del Titolo VII del REACH è definito in dettaglio il procedimento che si applica per l’identificazione di una sostanza come SVHC e, quindi, per il suo inserimento dapprima nell’elenco delle sostanze candidate ad essere soggette ad autorizzazione (tale elenco è comunemente identificato con l’espressione “Candidate List”), nonché per la sua successiva inclusione in Allegato XIV e per la procedura di autorizzazione.
La “Candidate List” è oggetto di periodico aggiornamento (generalmente a giugno e dicembre di ogni anno), e la versione ufficiale è disponibile sul sito web di ECHA.
Figura 2 – Estratto “Candidate list” dal sito web di EChA (sostanze inserite il 15 gennaio 2019)

Sostanze pericolose soggette ad autorizzazione
Le sostanze soggette ad autorizzazione sono elencate in Allegato XIV del REACH, in continuo aggiornamento.
Figura 3 – Estratto Allegato XIV

Ai sensi dell’art. 56 del REACH, un fabbricante, importatore o utilizzatore a valle si astiene dall’immettere sul mercato una sostanza destinata ad un determinato uso e dall’utilizzarla egli stesso se tale sostanza è inclusa nell’Allegato XIV salvo qualora l’uso o gli usi della sostanza siano stati autorizzati.
L’utilizzatore di sostanze e miscele deve tenere sotto controllo l’Allegato XIV ed i suoi aggiornamenti, e deve porre attenzione alle schede di sicurezza in cui il fornitore deve indicare se è stata rilasciata o negata un’Autorizzazione.
Tenuto conto che delle caratteristiche delle sostanze che vengono inserite in Allegato XIV (sostanze estremamente preoccupanti ), appare evidente che la questione è di interesse anche dal punto di vista della salute e sicurezza sul lavoro, e richiede che, a seguito del rilascio di un’autorizzazione, sia valutata la necessità di aggiornamento della valutazione dei rischi.
Regolamento REACH e al Regolamento CLP è il titolo del capitolo 22 del Manuale Sicurezza sul Lavoro 2019 edito da IPSOA Wolters Kluwer. Questo articolo è un estratto, in cui l’autore Andrea Rotella si sofferma sulle Sostanze soggette ad autorizzazione. La versione aggiornata del volume è disponibile su Shop Wki.
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