Patente a crediti per imprese e lavoratori: requisiti per il rilascio, sanzioni e responsabilità

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n.52 del 02.03.2024) del Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” è stato introdotto a partire dal 1° ottobre 2024 un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. patente a crediti o patente a punti), obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito di cantieri edili.
Quali sono i requisiti per il rilascio, le sanzioni, le modalità di reintegrazione dei crediti, le modalità di verifica e le responsabilità del committente e responsabile dei lavori? Approfondiamo il tema in questo articolo a cura del Geom. Giuseppe Parisi consulente per la sicurezza Namirial S.p.A.
Requisiti, sanzioni, modalità di reintegrazione dei crediti e modalità di verifica
Nella tabella che segue sono schematizzati i requisiti per il rilascio, le sanzioni che comportano la decurtazione dei crediti, le modalità di reintegrazione dei crediti e le modalità di verifica.
Requisiti delle imprese e dei lavoratori autonomi per il rilascio patente e casi di esonero
Il Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 modificando interamente l’articolo 27 “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi” del D.lgs. 81/08 ha introdotto la patente a crediti.
La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
- iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 Dlgs 81/2008;
- adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF). Non sono tenute al possesso della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Funzionamento della patente a crediti
La patente è dotata inizialmente di un punteggio di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
Una dotazione inferiore a 15 crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare in nuovi cantieri temporanei o mobili ma di concludere quelli attivi al momento della sospensione.
Lo svolgimento di attività in cantieri temporanei o mobili, da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per un periodo di sei mesi.
Come si perdono i crediti?
La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:
- accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I Dlgs 81/2008: 10 crediti;
- accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI Dlgs 81/2008: 7 crediti;
- provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 5 crediti;
- riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
- la morte: 20 crediti;
- un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: 15 crediti;
- un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: 10 crediti.
Come si reintegrano i crediti persi?
Per reintegrare i crediti decurtati per l’impresa e il lavoratore autonomo è possibile seguire diversi percorsi:
- Frequenza di corsi di formazione di cui all’articolo 37 comma 7 del D.Lgs. 81/08 con un guadagno di 5 crediti per ogni corso seguito, fino ad un massimo di 15 crediti.
- Trascorsi 2 anni dalla notifica del provvedimento di decurtazione dei crediti e a fronte della trasmissione all’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi di formazione, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di 10 crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di decurtazione.
•Adozione di modelli di organizzazione e gestione di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 81/08 con un incremento di 5 crediti.
Chi deve controllare e sanzioni
Il Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 modifica, inoltre, l’articolo 90 “Obblighi del committente o del responsabile dei lavori” del Dlgs 81/2008, in particolare nel comma 9 si richiede al committente o al responsabile dei lavori, nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo di:
- verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
- chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, INAIL, Casse edili e una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
- trasmettere la copia della notifica preliminare e del DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della documentazione di cui sopra.
Ora si aggiunge che il committente o il responsabile dei lavori effettuino:
- la verifica del possesso della Patente a crediti di cui all’articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto o dell’attestato di qualificazione SOA.
- la trasmissione della dichiarazione (prevista alla lettera c dell’art.90 comma 9) attestante l’avvenuta verifica della documentazione relativa anche alla patente a punti.
In caso di violazione della verifica del possesso della patente a punti dell’impresa o del lavoratore autonomo o in caso di mancata trasmissione della dichiarazione all’amministrazione concedente di aver proceduto alla verifica, per il committente o il responsabile dei lavori è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro (modifica articolo 157 del Dlgs 81/2008)
Namirial S.p.A.
Namirial S.p.A. si rivolge ai professionisti, alle imprese edili e ai tecnici che operano nel campo dell’edilizia, offrendo loro le soluzioni informatiche più adatte. Il Software Sicurezza Cantieri è un programma flessibile, professionale e completo che consente la realizzazione degli adempimenti relativi alla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili nel pieno rispetto dei requisiti normativi. Permette di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS), la Notifica Preliminare, il Fascicolo dell’opera, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) e il DUVRI di Cantiere in accordo con quanto predisposto dal D.Lgs. 81/2008 Testo unico sicurezza e di generare documenti essenziali facilmente consultabili in cantiere.
Software Sicurezza: scopri tutte le soluzioni firmate Namirial
Contenuto sponsorizzato