Le norme sulla segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro tutelano anche gli “estranei”
Prevenzione infortuni – D.Lgs. n. 81/2008 – Segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro – Obbligatorietà per i soli dipendenti dell’impresa – Esclusione – Applicabilità anche a tutela degli estranei alla stessa – Sussiste.
Massima
La previsione dettata dall’art. 163, D.Lgs. n. 81/2008 che fa obbligo al datore di lavoro di apporre tutti i segnali stradali necessari alla regolazione del traffico interno al luogo di produzione e all’opificio, si riferisce, indifferentemente, a tutti coloro che vengono a trovarsi coinvolti nella mobilità interna, ivi compresi i terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa.
Sintesi
La vicenda processuale segue alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale nei confronti di B. perché colpevole, quale amministratore unico della “N. A. S.r.l.”, del reato art.163 del D.Lgs. n. 81/2008, per avere omesso di installare la necessaria cartellonistica che informasse di una situazione di pericolo e, in particolare, di una piattaforma esistente al cancello d’ingresso del piazzale aziendale utilizzato dai mezzi di trasporto. Il Tribunale ha ritenuto che lo scontro avvenuto fra un automezzo in entrata e la piattaforma sovrastante l’accesso abbia messo in evidenza l’omessa adozione della necessaria cautela oggetto della fattispecie legale.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del B., censurandola per avere il giudice, non applicando correttamente gli artt. 2 e 163 della legge citata, applicato una previsione che si dirige ai soli dipendenti del “datore di lavoro” e che non può avere come riferimento coloro che non sono legati all’azienda da un rapporto di lavoro, come appunto il conducente di un automezzo di altra ditta che faceva ingresso nel piazzale, per il quale possono valere i principi di responsabilità fissati dall’art. 2051 cod. civ.