Sicurezza sul lavoro
Lavoro al videoterminale: sicurezza, patologie, obblighi, sanzioni
Che cosa deve fare il datore di lavoro che ha dipendenti che lavorano al videoterminale per non incorrere in sanzioni? Il focus sulla sicurezza del videoterminalista negli studi professionali
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Come si definisce il videoterminale secondo la normativa di sicurezza? Quali sono le patologie connesse principalmente al lavoro al videoterminale? Quali norme differenziano il computer portatile da quello fisso? In questo articolo approfondiamo il tema del lavoro al Videoterminale: dopo aver fornito una definizione a regola di legge, esploreremo i temi della sorveglianza sanitaria, degli obblighi del datore di lavoro e delle sanzioni.
Indice dell’articolo:
- Definizione del lavoro al videoterminale secondo la normativa
- Le patologie principali del lavoro al videoterminale
- Obblighi del datore di lavoro per i videoterminalisti
- La sorveglianza sanitaria
- Sanzioni
Definizione del lavoro al videoterminale secondo la normativa
Si definiscono videoterminali (VDT) le apparecchiature dotate di schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione (D.Lgs. n. 81/2008, art. 173, comma 1, lett. a), costituite da personal computer, sistemi di videoscrittura, di elaborazione dati, di testi o di immagini. Vengono esclusi dalle norme del titolo VII del D.Lgs. n. 81/2008 i registratori di cassa, le macchine calcolatrici, i sistemi di videoscrittura senza schermo, i sistemi portatili non utilizzati continuativamente nel luogo di lavoro, i pannelli di controllo (D.Lgs. n. 81/2008, art. 172, comma 2). È importante sottolineare che con il decreto attuale sono stati eliminati dall’elenco delle esclusioni i sistemi denominati “portatili”; ciò sicuramente in considerazione dell’ormai estesa diffusione degli stessi e dell’uso che spesso se ne fa quale computer principale. Infatti, nell’allegato di riferimento (Allegato XXXIV) sono citati i computer portatili, precisando che in caso di impiego prolungato degli stessi devono essere forniti una tastiera e un mouse o altro dispositivo di puntamento esterni, nonché un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo. Le unità VDT, sotto il profilo della igiene e sicurezza del lavoro, si considerano costituite oltre che dallo schermo, dalla tastiera, dalla unità a dischi, dal piano di lavoro, dal sedile, dal supporto portadocumenti, dall’ambiente circostante, da altri eventuali accessori quali la stampante, il sistema di immissione dati, il software per l’interfaccia uomo-macchina (D.Lgs. n. 81/2008, art. 173, comma 1, lett. b). Per lavoratore addetto al VDT si intende colui che “utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’art. 175” (D.Lgs. n. 81/2008, art. 173, comma 1, lett. c).Le patologie principali del lavoro al videoterminale
Disturbi visivi: pesantezza, tensione, bruciore, arrossamento oculare; deficit della messa a fuoco; visus annebbiato. In passato questo tipo di disturbi risultava il più frequente; in seguito con la evoluzione della tecnica sono state realizzate apparecchiature che riducono al minimo i disagi visivi. Questi disturbi possono presentarsi ove l’illuminazione dell’ambiente di lavoro sia incongrua e quando si utilizzino schermi non idonei sotto il profilo ergoftalmologico per la luminosità, il contrasto, le dimensioni dei caratteri, lo sfarfallamento, ecc. Disturbi posturali: posture incongrue con fenomeni secondari di contrattura muscolare ed affaticamento. Si tratta di disturbi determinati dalla posizione assunta dall’operatore e dipendenti, per lo più, dall’altezza del sedile, dalle dimensioni del tavolo di lavoro, dalla esistenza o meno di poggia-piedi o di superfici di appoggio per gli avambracci, dall’altezza ed angolazione dello schermo, dalla conformazione della tastiera, dalla posizione del portapagine. Disturbi psicologici: ansia, nervosismo, irritabilità, depressione e alterazione dell’umore. Questi disturbi sono difficilmente classificabili in quanto causati normalmente dalla organizzazione del lavoro e dal contenuto intellettuale della attività svolta. Disturbi da raggi e radiazioni – esclusione: sono stati presi in considerazione anche i rischi da emissioni radianti, ma tutti gli studi effettuati hanno documentato che i livelli di radiazioni elettromagnetiche presenti nelle vicinanze di un videoterminale sono confrontabili con quelli di un televisore a colori e che l’intensità delle radiazioni ultraviolette ed infrarosse è estremamente bassa e tale da non poter generare alcun disturbo. Anche i livelli di emissione delle radiofrequenze e radiazioni ionizzanti sono inferiori a quelli raccomandati dalle norme internazionali; l’unica componente ionizzante rilevabile è quella dei radionuclidi presenti in tracce nel vetro dello schermo, mentre i raggi X, emessi dal tubo attivo all’interno di ogni videoterminale, non sono, in molti casi, neppure apprezzabili.Gli obblighi del datore di lavoro per i videoterminalisti
Si ricorda ancora che l’art. 173, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008 definisce lavoratore addetto all’uso di attrezzature munite di videoterminali colui che “… utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’art. 54″ e non più, come disposto dalla normativa precedente, il lavoratore che utilizza dette attrezzature per almeno 4 ore consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa. Il D.Lgs. n. 81/2008 all’art. 174, relativo all’uso di attrezzature munite di videoterminali, stabilisce che il datore di lavoro, all’atto della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, deve compiere una analisi dei posti di lavoro al fine di determinare:- i rischi per la vista e per gli occhi;
- le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
Attività lavorativa
Come già evidenziato in precedenza, si ricorda che l’attività lavorativa deve essere organizzata in modo da evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni; l’articolo 175 precisa altresì che, qualora essa si protragga per almeno quattro ore consecutive devono essere previste delle interruzioni (pause o cambiamenti di attività), con modalità stabilite da accordi collettivi anche a livello aziendale o, in mancanza, al lavoratore deve essere assicurata almeno una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di attività continuativa. Peraltro, la giurisprudenza amministrativa ritiene che il risarcimento del danno derivante dallo stress legato all’espletamento dell’attività lavorativa quotidiana mediante utilizzo di computer per più di 4 ore al giorno, può essere riconosciuto solo se viene dimostrato il concreto pregiudizio subito (TAR Lazio, sentenza 2 dicembre 2010, n. 35028).Formazione ed informazione
Nell’ambito degli obblighi generali previsti dall’articolo 18, il datore di lavoro, inoltre, deve fornire al personale dipendente una adeguata informazione e formazione inerente le misure da applicarsi al posto di lavoro, le modalità di svolgimento dell’attività, la protezione degli occhi e della vista (art. 177, D.Lgs. n. 81/2008).Prescrizioni tecniche minime
Nell’allegato XXXIV del D.Lgs. n. 81/2008, sono riportate le prescrizioni tecniche minime dei posti di lavoro ai videoterminali:La sorveglianza sanitaria nel caso di lavoro al videoterminale
La sorveglianza sanitaria fa riferimento alle disposizioni generali dall’articolo 41, precisando che la stessa deve essere effettuata con particolare riferimento:- ai rischi per la vista e per gli occhi;
- ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico.
- prima che l’operatore sia adibito all’uso di VDT;
- con periodicità quinquennale fino a 50 anni di età;
- con periodicità biennale dopo il 50° anno di età;
- ogni qualvolta il lavoratore sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente secondo le modalità previste all’articolo 41, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 81/2008.

