Sicurezza sul lavoro

Interpelli: lavoratori autonomi, verifica della idoneità tecnico-professionale

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Con riferimento all'attività prestata in cantiere temporaneo o mobile è stata chiarita dalla Commissione Interpelli quale documentazione minima deve esser esibita dal lavoratore autonomo ai fini della idoneità tecnico-professionale. Resta salva per il committente la possibilità di richiedere comunque documentazione ulteriore rispetto a quella minima prevista.

La Commissione per gli interpelli risponde ad un quesito volto a capire la esatta portata della norma che contempla la documentazione minima da presentare, a cura dei lavoratori autonomi, a committenti o al responsabile dei lavori per dimostrare la idoneità tecnico professionale prevista per operare in un cantiere temporaneo o mobile, come definito all’art. 89 del T. U. Sicurezza.

In particolare, si fa riferimento alla disposizione che prevede l’esibizione di attestati inerenti la formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dalla legge.

Chiarisce la Commissione che nel caso di lavoratori autonomi, il committente o l’impresa affidataria deve verificare il possesso della documentazione prevista dall’allegato XVII del T.U. da parte del lavoratore autonomo, ma che non deve anche esigere l’esibizione delle attestazioni menzionate. Pertanto, è legittimo l’affidamento dei lavori sia al lavoratore autonomo che sia provvisto di detta attestazione ovvero che ne sia privo.

Resta ferma, conclude la Commissione, per il committente la facoltà di chiedere documenti al lavoratore autonomo, ulteriori rispetto a quelli minimi previsti dal T.U., anche qualora questi consistano nel possesso della documentazione appena citata.

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