Impiego dei Gas Tossici: quando è necessario il procedimento autorizzativo?
Sicurezza sul lavoro
Impiego dei Gas Tossici: quando è necessario il procedimento autorizzativo?
Una classificazione relativa all'impiego dei gas tossici, ai procedimenti autorizzativi e al patentino di abilitazione. L'estratto dal Manuale Sicurezza sul Lavoro 2019
All’impiego dei gas tossici è dedicato un intero nuovo capitolo del Manuale Sicurezza sul Lavoro 2019, edito da IPSOA Wolters Kluwer, e disponibile su Shop Wki, in versione aggiornata e arricchita. Qui di seguito ne proponiamo un estratto dal taglio schematico, relativo al procedimento autorizzativo per l’impiego di quei gas classificati come tossici. L’articolo porta la firma del curatore del volume, Andrea Rotella, che abbiamo intervistato e che ci ha presentato il nuovo Manuale. Per maggiori informazioni clicca sul box qui di seguito, potrai scaricare estratti dal volume in formato Pdf o approfittare della promozione in corso e acquistarlo su Shop Wki in versione cartacea o digitale o in entrambe le versioni.
Il generico termine «impiego», riferito ai «gas tossici», comprende tre differenti destinazioni d’uso di questi ultimi, alle quali seguono tre differenti procedimenti autorizzativi (art. 4, R.D. n. 147/1927):
Utilizzazione
Custodia e conservazione
Trasporto
A questi occorre aggiungere l’abilitazione all’impiego dei gas tossici, ovvero il cosiddetto «patentino di abilitazione».
In Tabella 1 sono elencati , per ciascun gas tossico ufficialmente riconosciuto, i casi in cui, in ragione delle quantità o di altri fattori, sia necessario procedere all’avvio del procedimento autorizzativo.
Tabella 1
Gas tossico
UTILIZZAZIONE:è necessaria l’autorizzazione?
CUSTODIA: quantità che è consentita custodire o conservare senza autorizzazione
TRASPORTO: quantità che è consentito trasportare senza licenza
acido cianidrico
a) Allo stato gassoso, da solo o mescolato con bromuro o cloruro di cianogeno o consostanze comunque irritanti
SI
Nessuna
Nessuna
b) compresso o liquefatto, mescolato con sostanze stabilizzanti e contenuto in recipienti ad alta pressione, soggetti a bollatura secondo il regolamento speciale
SI
Nessuna
Nessuna
c) allo stato liquido, mescolato con sostanze stabilizzanti, con sostanze comunque irritanti, impastato con sostanze inerti, contenuto in recipienti a piccola pressione
SI
Nessuna
Nessuna
Ammoniaca
Compressa o liquefatta e contenuta in recipienti ad altapressione, soggetti a bollatura, secondo il regolamento speciale
SI
Fino a 75 KG
Qualsiasi
Anidride Solforosa
a) in soluzione acquosa concentrata
NO
Qualsiasi
Qualsiasi
b) Allo stato gassoso, da sola o mista ad anidride solforica
(2) (3)
Nessuna
Qualsiasi
c) Compressa o liquefatta econtenuta in recipienti ad altapressione, soggetti alla bollaturasecondo il regolamento speciale
SI
Fino a 75 KG
Qualsiasi
Benzina
Contenente compostiorgano-metallici od altresostanze tossiche
SI (4)
Nessuna (4)
Qualsiasi (4)
Cianuri alcalini di potassio e di sodio,cloruro di calcio da solo o mescolato con altre sostanze,cianuri di bario,d’argento, dicadmio, di ramezinco
NO (5)
Nessuna (4 bis)
Nessuna
a) In soluzione acquosa aconcentrazione inferiore allo0,2% calcolata come CN
NO
Fino a 100 KG
Fino a 100 KG
b) In soluzione acquosa aconcentrazione compresa fra lo0,2% e il 30% calcolata comeCN
NO
Nessuna (4 bis)
Nessuna
c) Allo stato solido per la solapreparazione del reattivo diDrabkin e di Van Kampen
NO
Fino a 100 KG
Fino a 100 KG
Cloro
a) In soluzione acquosa
NO
Qualsiasi
Qualsiasi
b) allo stato gassoso
SI
–
Qualsiasi
c) Compresso o liquefatto e contenuta in recipienti ad altapressione, soggetti alla bollatura secondo il regolamento speciale
SI
Fino a 75 KG
Qualsiasi
cloropicrina
(nitrocloroformio)
(6) (7)
Fino a 1000 g
Fino a 1000 g
Cianogeno
(bromuro e cloruro di)
SI
Nessuna
Qualsiasi
Etereciano-carbonico
Da solo o mescolato a sostanzecomunque irritabili
SI
Nessuna
Qualsiasi
Fosgene
(cloruro di carbonile)Compresso o liquefatto econtenuto in recipienti soggetti abollatura secondo il regolamentospeciale
SI
Nessuna
Qualsiasi
Isonitrili
(tipo fenil-isonitrile)
SI
Nessuna
Qualsiasi
Ossido di etilene
Da solo o mescolato con altresostanze
SI
Nessuna
Qualsiasi
Piombo tetraetile
SI
Nessuna
Qualsiasi
Solfuro di carbonio
(8) (9)
Fino a 5 litri
Qualsiasi
Idrogeno fosforato
Da solo o mescolato con altresostanze capaci di liberarlo allostato gassoso
SI
Nessuna
Qualsiasi
Bromuro di metile
SI
Nessuna
Qualsiasi
Piombo tetrametile
SI
Nessuna
Qualsiasi
Solfato di metile
SI
Nessuna
Qualsiasi
Cloruro di metile
SI
Fino a 75 kg
Qualsiasi
Acido fluoridrico
a) allo stato gassoso
SI
Nessuna
Qualsiasi
b) In soluzione acquosa fino a 40%
SI
Qualsiasi
Qualsiasi
c) In soluzione acquosa fino all’85%
SI
Fino a 50 KG
Qualsiasi
d) Anidro liquefatto in recipientia pressione
SI
Fino a 60 KG
Fino a 60 KG
Trifluoruoro di boro
a) compresso in bombole
SI
Nessuna
Nessuna
b) in soluzione
Si, oltre 5 Kg di soluzione
Si, fino a 5 Kg di soluzione
Si, fino a 5 Kg di soluzione
Metilmercaptano
SI
Nessuna
Fino a 15 Kg
Tetraidrotiofene
Si, oltre 1 Kg
Fino a 1 Kg
Fino a 1 Kg
Dimetilsolfuro
Si, oltre 1 Kg
Fino a 1 Kg
Fino a 1 Kg
Etilisopropilsolfuro
Si, oltre 1 Kg
Fino a 1 Kg
Fino a 1 Kg
Etlmercaptano
Si, oltre 1 Kg
Fino a 1 Kg
Fino a 1 Kg
Dietilsolfuro
Si, oltre 1 Kg
Fino a 1 Kg
Fino a 1 Kg
(1) L’autorizzazione non occorre per i piccoli impianti per la refrigerazione che utilizzano meno di 75 kg.(2) non occorre l’autorizzazione se l’utilizzazione è fatta a scopi agricoli ed enologici.(3) l’autorizzazione occorre in tutti i casi non contemplati nella nota 2.(4) non occorre autorizzazione per la benzina contenente, per ogni 1000 cm3, non più di 8/10 di cm3 di piombo tetraetile o 5,5/10 di cm3 di piombo tetraetile, entrambi equivalenti a grammi 0,85 di piombo. In caso che vengano miscelate entrambe le due sostanze, il contenuto in piombo non dovrà superare il predetto limite massimo di grammi 0,85 per ogni 1000 cm3 di benzina. La benzina trattata come sopra deve essere contenuta in recipienti originali recanti in modo evidente indicazione che la benzina stessa contiene piombo tetraetile o piombo tetrametile o loro miscela e deve essere usata solo come carburante per i motori a scoppio; sui recipienti utilizzati devono essere indicate le istruzioni circa l’uso. (4-bis) non occorre autorizzazione alla custodia e conservazione fino a 50 kg di cianuri allo stato solido e fino a 100 kg di cianuri in soluzione acquosa a concentrazione no n superiore al 30%, calcolata come CN, se utilizzati al solo scopo di trattamento elettrogalvanico. Tali quantità devono intendersi come somma delle singole giacenze dei Sali sia solidi che in soluzione. Per la vendita dei suddetti cianuri, soggetta a certificato di acquisto dell’autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, il fornitore, dopo aver annotato data e quantitativo del cianuro ceduto, deve trasmettere ogni qualvolta copia per informazione all’autorità che lo ha rilasciato.
(5) in quanto non siano utilizzati per la produzione di acido cianidrico gassoso.
(6) non occorre autorizzazione per l’utilizzazione di 100 g fatta in aperta campagna.
(7) occorre in ogni altro caso non contemplato nella nota 6.
(8) non occorre autorizzazione per utilizzazione di 5 l, fatta in aperta campagna, ovvero di qualsiasi quantità, in magazzini di cereali e silos genericamente autorizzati dal prefetto.
(9) occorre in ogni altro caso non contemplato nella nota 8.
A chi e a che cosa si riferisce l’autorizzazione o licenza per l’impiego dei Gas Tossici?
È bene precisare che ogni autorizzazione o licenza è riferita ad una determinata persona, ad un determinato gas tossico, ad un determinato luogo di utilizzo o di detenzione e ad una specifica operazione di trasporto. Pertanto, qualunque variazione delle predette condizioni farà perdere ogni validità all’autorizzazione conseguita e quindi andrà comunicata all’autorità competente che provvede, eventualmente, al rilascio di una nuova autorizzazione.
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