Il Coordinamento tecnico interregionale interviene anche su lavoratori autonomi ed attività in cantiere
Nel documento viene definito chi è il “lavoratore autonomo”, soggetto titolare degli obblighi di cui all’art. 21 del D.Lgs. 81/08, partendo dalle definizioni di cui all’art. 89 , c.1 del citato D.Lgs. 81/08 e dall’art. 2222 del codice civile, e viene specificato che la sua esatta individuazione può avvenire solo in fase contrattuale ove il committente può stipulare un “contratto d’opera” con un lavoratore autonomo, oppure un “contratto d’appalto” con un’impresa.
Il gruppo interregionale sottolinea che, ai fini di una verifica di fatto, oltre che di diritto della reale posizione giuridica dei lavoratori autonomi, è necessario che venga verificata la reale autonomia operativa di questi lavoratori, attraverso l’analisi di alcuni tipici parametri, quali la specializzazione dell’attività, l’uso di attrezzature e materiali propri, la pluricommittenza, l’assenza di commistione lavorativa con altri lavoratori nel cantiere.
Vengono descritte alcune situazioni riscontrabili nei cantieri nelle quali il lavoratore autonomo può trovarsi in condizioni di irregolarità: quando diventa lavoratore subordinato di fatto, quando diventa datore di lavoro di fatto, quando diventa socio in una società di fatto (e quindi anche in questo caso datore di lavoro di fatto).
Qualora gli organi di vigilanza riscontrino le suddette situazioni di irregolarità nel documento si indica di procedere nei confronti dei datori di lavoro di fatto, attraverso la contestazione dell’omissione degli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e l’imposizione di cessare le lavorazioni fintanto che avvenga la regolarizzazione dei rapporti di lavoro, oppure sia costituita una nuova società, o in alternativa vengano affidati i lavori ad una diversa impresa valutata idonea.
Occorrerà, eventualmente, procedere con apposite prescrizioni anche nei confronti dei committenti e/o responsabili dei lavori o delle imprese affidatarie nel caso vengano riscontrate erronee valutazioni dell’idoneità tecnico-professionale dei soggetti a cui sono stati affidati i lavori.