Sicurezza sul lavoro

Il caporalato: come contrastarlo?

Condividi
Un riscontro significativo, ma non ancora esplorato a fondo, è costituito dalla giurisprudenza commentata nell’e-book Guariniello, Il caporalato commentato con la giurisprudenza, 2023, Wolters Kluwer.

I casi di caporalato esplorati sempre più ampiamente dalle sentenze della Corte di Cassazione possono fornire un contributo prezioso, non solo in vista di un’oculata applicazione delle norme in materia da parte di ispettori e magistrati, bensì anche ai fini di una revisione di tali norme che valga a potenziarne l’impatto su un fenomeno che appare ben lontano dall’essere debellato e che anzi denota primi segni allarmanti di espansione in territori e in settori aziendali finora non coinvolti.

Condanne e proscioglimenti per caporalato

Ormai, non v’è documento sul mondo del lavoro che non ponga in risalto l’obiettivo di contrastare il fenomeno del caporalato. Promettente, e spero non subito abbandonata, è un’iniziativa intrapresa nel corso del 2022 dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in collaborazione con la Procura Generale presso la Corte di Cassazione: la proposta di un “protocollo quadro di collaborazione tra Ispettorato Nazionale del Lavoro e Procure della Repubblica presso i Tribunali”, e destinato a stabilire “principi e linee guida volti ad assicurare il proficuo svolgimento delle indagini in settori caratterizzati da rilevante allarme sociale”. Non a caso, significativa è l’indicazione ivi contenuta degli ambiti di intervento: in testa proprio la intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Del pari indicativo è il Documento di programmazione della vigilanza per il 2023 dell’INL, ove si segnala che l’INL proseguirà la sua azione di controllo e di presidio del territorio in collaborazione sinergica con le autorità competenti e le organizzazioni interessate al contrasto del caporalato. E quanto mai calzante è l’intento perseguito di estendere le indagini a tutte le aree geografiche e ai diversi settori merceologici caratterizzati da fattori di rischio quali la ricorrenza di picchi stagionali di intensificazione delle attività, il consistente utilizzo di manodopera scarsamente specializzata, la presenza di forme di intermediazione informale e non autorizzata (ad es. agricoltura, logistica, manifatturiero, edilizia, trasporto, consegna a domicilio, turismo, servizi di cura della persona).

Mi chiedo quali siano al momento i frutti dell’opera istituzionale di contrasto. Le condanne e i proscioglimenti pongono in risalto l’ampliamento dell’attività di controllo, ma a ben vedere anche i limiti che ancora pongono un freno al contenimento del fenomeno, e anzi in alcuni casi arrivano addirittura a segnalare lo straripamento nella schiavitù. Non a caso, la Corte Suprema in sentenze del 2022 è giunta a confermare la condanna per il reato di cui all’art. 600 c.p., ma nel contempo ad addebitare ai magistrati “una paradigmatica miopia giudiziaria”, e a denunciare “una situazione di stratificato degrado ambientale ben nota anche alle istituzioni, che, verosimilmente, poco o nulla hanno fatto per porvi rimedio”.

Revisione normativa

Nel contempo, emergono spunti per una revisione normativa. Nella Relazione approvata il 20 aprile 2022, la Commissione Parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, auspica che il legislatore intervenga sull’art. 603-bis c.p. arricchendo la tipologia degli indici di sfruttamento e conferendo maggiore determinatezza all’opaca tipicità della fattispecie penale, nella consapevolezza che termini come “sfruttamento” e “approfittamento dello stato di bisogno” siano concetti geneticamente refrattari a una tipizzazione descrittiva. E suggerisce il potenziamento della responsabilità amministrativa delle imprese prevista dal D.Lgs. n. 231/2001, ma purtroppo ancora largamente disapplicata da magistrati e ispettori con riguardo al reato di cui all’art. 603-bis c.p. (utile al proposito può essere anche l’e-book La responsabilità amministrativa delle imprese a tutela del lavoro e dell’ambiente, 2022, Wolters Kluwer).

Le insidie nel mondo delle imprese

Certo è un fatto testimoniato proprio dalle pronunce della Corte Suprema. Il fenomeno del caporalato non è confinato al settore dell’agricoltura in zone del Sud del Paese, ma sta cominciando a coinvolgere e insidiare imprese operanti nei più diversi territori e anche in attività che abitualmente si considerano indenni quali gli autotrasporti, i cantieri navali, gli autolavaggi, l’abbigliamento, persino i centri estetici. Sotto questo aspetto, occorre, in particolare, essere guardinghi nei confronti del meccanismo degli appalti, da quelli intra-aziendali ai cantieri. Non dimentichiamo che il TUSL pone a carico del committente obblighi quali la verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice e il coordinamento-cooperazione nell’attuazione delle misure di prevenzione. Per di più, stando a un pacifico insegnamento della Corte Suprema, il committente è penalmente responsabile, qualora non rilevi una carenza antinfortunistica agevolmente e immediatamente percepibile.

Condividi