Sicurezza sul lavoro

DVR con Procedure Standardizzate per la valutazione dei rischi

Cos’è il DVR con Procedure Standardizzate, quali sono i casi in cui la normativa ne consente l’uso e come si compila
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DVR con Procedure Standardizzate per la valutazione dei rischi

Il Documento di valutazione dei rischi – DVR con Procedure Standardizzate è un modello di riferimento che consente di effettuare la valutazione dei rischi presenti in un’azienda in maniera semplice, veloce e guidata. Mediante l’uso di check-list, contenenti un elenco dei pericoli da verificare, è possibile individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione da infortuni e malattie professionali ed elaborare un programma di interventi atti a garantire il miglioramento del livello di salute e sicurezza dei lavoratori. Il DVR con Procedure Standardizzate permette ai datori di lavoro di ottemperare alle disposizioni legislative, senza eccezioni o dimenticanze, e inoltre garantisce la non contestabilità della procedura da parte di eventuali ispettori.

DVR con Procedure Standardizzate: campo di applicazione

Il D.Lgs. n. 81/2008, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, stabilisce che tutte le aziende con almeno un lavoratore devono procedere alla redazione del DVR – documento di valutazione dei rischi – con le modalità che abbiamo già illustrato in questo articolo. Tuttavia per le PMI è prevista una semplificazione: mentre, fino al 31 maggio 2013, tutte le aziende con meno di dieci lavoratori potevano dimostrare l’avvenuta valutazione del rischio attraverso un’autocertificazione; dal 1° giugno 2013 il Ministero del Lavoro ha introdotto la possibilità, per le stesse, di utilizzare il DVR con Procedure Standardizzate. Tale procedura può essere applicata alle imprese che hanno fino a 10 lavoratori ma può essere utilizzata anche da quelle che hanno fino a 50 lavoratori, con i limiti di cui alla tabella sottostante.

Si Applica A Esclusioni
Aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008
Aziende fino a 10 lavoratori (art. 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008) Aziende industriali a rischio rilevante di cui all’art. 2 del D.L. n. 334/1999 e s.m.i.
Centrali termoelettriche
Impianti ed installazioni nucleari di cui agli artt. 7, 28 e 33 del D.L. n. 230/1995 e s.m.i.
Aziende per le fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni
Aziende fino a 50 lavoratori (art. 29, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008) Aziende di cui all’art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d) del D.Lgs. n. 81/2008
Aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all’amianto (art. 29, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008)

Tabella – Campo di applicazione del DVR con Procedure Standardizzate

Schema di DVR con Procedure Standardizzate

Il DVR con Procedure Standardizzate, così come è stato concepito dal legislatore, può essere schematizzato in quattro passi.

Il passo n. 1 riguarda la descrizione dell’azienda: i dati identificativi, l’elenco dei responsabili del sistema di prevenzione e protezione, l’analisi delle fasi che compongono i cicli lavorativi, l’inventario delle attrezzature, l’elenco delle materie prime e delle postazioni di lavoro. Il passo n. 2 è dedicato all’individuazione dei pericoli presenti in azienda: è necessario contrassegnare la presenza o l’assenza del pericolo in una lista di potenziali rischi, ognuno dei quali corredato dal relativo riferimento legislativo e da esempi di incidenti o possibili criticità.

Il passo n. 3 serve a valutare ogni rischio precedentemente individuato e a correlarlo alla specifica mansione, attrezzatura e postazione lavorativa presente in azienda. Per ogni pericolo deve essere poi definita la misura di prevenzione e protezione attuata. Infine, il passo n. 4 è relativo alla pianificazione delle precauzioni ritenute opportune per il miglioramento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Questi quattro passi sono ben esplicitati nello schema sottostante.

Passo Azioni Moduli Istruzioni e supporti informativi
N. 1 – Descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni Descrizione generale dell’azienda Modulo n. 1.1 Paragrafo 4.1
Descrizione delle lavorazioni aziendali e identificazione delle mansioni Modulo n. 1.2
N. 2 – Individuazione dei pericoli presenti in azienda Individuazione dei pericoli presenti in azienda Modulo n. 2 Paragrafo 4.2
N. 3 – Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate Identificazione delle mansioni ricoperte dalle persone esposte e degli ambienti di lavoro interessati in relazione ai pericoli individuati Modulo n. 3
(colonne dalla n. 1 alla n. 3)
Paragrafo 4.3
Individuazione di strumenti informativi di supporto per l’effettuazione della valutazione dei rischi (registro infortuni, profili di rischio, banche dati su fattori di rischio, indici infortunistici, liste di controllo, ecc.) Modulo n. 3
(colonna n. 4)
Effettuazione della valutazione dei rischi per tutti i pericoli individuati:
– in presenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità valutative, mediante criteri che prevedono anche prove, misurazioni e parametri di confronti tecnici;
– in assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità valutative, mediante criteri basati sull’esperienza e conoscenza dell’azienda e, ove disponibili, sui dati desumibili da registro infortuni, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, profili di rischio, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni
Individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione. Qualora si verifichi che non tutte le adeguate misure di prevenzione e protezione previste dalla legislazione sono state attuate, si dovrà provvedere con interventi immediati
Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate Modulo n. 3
(colonna 5)
N. 4 – Definizione del programma di miglioramento Individuazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza Modulo n. 3
(colonne dalla n. 6 alla n. 8)
Paragrafo 4.4
Individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure

Tabella – Schema della Procedura Standardizzata in 4 passi

Vi segnaliamo che il modello di DVR con Procedure Standardizzate proposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è scaricabile gratuitamente qui e, sullo stesso sito, sono disponibili anche delle utili FAQ, una serie di chiarimenti che il MPLS ha raccolto per rispondere ai quesiti più frequenti, posti dagli addetti ai lavori su questo tema. Se poi vi occupate quotidianamente di sicurezza sul lavoro vi consigliamo di provare Suite Sicurezza Lavoro, un software in cloud fruibile con una semplice connessione internet ovunque ci si trovi. La piattaforma permette di creare DVR personalizzati in modo semplice e guidato, monitorare le scadenze dei propri clienti, programmare e registrare le attività di formazione e i DPI sui lavoratori, controllare e registrare gli interventi sugli impianti e sulle macchine.

Qui di seguito riportiamo alcune informazioni utili per la redazione del DVR – documento di valutazione dei rischi – per altre attività:
•  DVR scuole: guida alla redazione del documento di valutazione dei rischi
•  DVR farmacie: guida alla stesura del documento di valutazione dei rischi
•  DVR ufficio: il sistema della sicurezza e i rischi per i lavoratori
•  DVR bar: i responsabili della sicurezza e i rischi tipici
•  DVR agricoltura: i responsabili della sicurezza in un’azienda agricola e i rischi

L’integrazione del DVR con il piano anti-Coronavirus

Il Protocollo condiviso dalle parti sociali del 24 aprile 2020 afferma che “Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.” Le misure prescritte dal Protocollo seguono la logica della precauzione e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria che devono essere applicate in tutti i luoghi di lavoro.

Escluse le attività indicate all’Allegato XLIV al D. Lgs. n° 81/2008 (attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici), dove il rischio di esposizione è di tipo professionale, nel resto delle aziende il rischio di contagio da Covid-19 è esogeno, cioè esterno e non riconducibile all’attività tipica dell’azienda; quindi, non rientra nella concreta possibilità del datore di lavoro valutarne con piena consapevolezza tutti gli aspetti.

Il margine di valutazione e determinazione del datore di lavoro è quindi limitato all’attuazione attenta e responsabile delle misure adottate dalle Autorità preposte, specificandole in un piano aziendale che dimostri la massima diligenza del datore di lavoro e di tutta la linea di gestione aziendale nel contrasto alla pandemia da Coronavirus.

In pratica, non è necessario aggiornare il DVR ma è sufficiente integrarlo con un piano straordinario e temporaneo di misure di precauzione funzionali alle peculiarità dell’ambiente di lavoro e dell’organizzazione delle attività, sulla base dei principi cardine che informano le scelte e gli indirizzi tecnici adottati dalle Autorità:
1. distanziamento sociale (distanza interpersonale non inferiore al metro) o uso dei dispositivi di protezione individuali (mascherine);
2. rigorosa e ripetuta igiene personale – specialmente delle mani – e sanificazione degli ambienti;
3. capillare e puntuale sorveglianza sanitaria.

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