Sicurezza sul lavoro
I DPI di categoria III: quando utilizzarli e come gestirli?
Vediamo quali specificità e criticità caratterizzano l'uso dei DPI di categoria III, legati esclusivamente ai rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili
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I dispositivi di protezione individuale, abbreviati spesso con la sigla DPI, sono attrezzature progettate per essere indossate dai lavoratori allo scopo di proteggerli dai rischi. In questo articolo ci si concentrerà sui DPI di categoria III, partendo prima da una distinzione, per poi definirne l’uso corretto.
I DPI devono essere necessariamente scelti dal datore di lavoro, perché si tratta di un output del processo di valutazione dei rischi, che è sotto la sua esclusiva responsabilità. I singoli DPI devono essere di norma assegnati e destinati ad essere utilizzati da un solo lavoratore, per ovvie questioni igieniche, e devono obbligatoriamente essere forniti dall’azienda, come specifica non solo la legge, ma addirittura una convenzione dell’International Labour Organization, l’ILO, l’agenzia per il lavoro delle Nazioni Unite.
Le tre categorie di DPI
Trattandosi di un’attrezzatura aziendale, il controllo delle condizioni di igiene, di manutenzione, riparazione e le sostituzioni che dovessero essere necessarie, devono tutte essere gestite dall’organizzazione, che è opportuno predisponga regole specifiche per questo scopo. Secondo il regolamento UE 425 del 2016, i cui contenuti sono stati recepiti nel nostro paese dall’ultimo aggiornamento del Decreto Legislativo 475 del 1992, i DPI sono distinti in tre categorie:- La categoria I, per i DPI che proteggono esclusivamente dai rischi minimi di lesioni meccaniche superficiali, contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua, contatto con superfici calde che non superino i 50 °C, lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole), condizioni atmosferiche di natura non estrema.
- La categoria II per i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.
- La categoria III, esclusivamente per i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili provocati da sostanze e miscele pericolose per la salute, atmosfere con carenza di ossigeno, agenti biologici nocivi, radiazioni ionizzanti, ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C, ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore, cadute dall’alto, scosse elettriche e lavoro sotto tensione, annegamento, tagli da seghe a catena portatili, getti ad alta pressione, ferite da proiettile o da coltello, rumore nocivo.

