Sicurezza sul lavoro

Dpcm 26 aprile 2020 e Fase 2: le FAQ del Governo

Le risposte ai quesiti sull'ultimo Dpcm che chiariscono l'interpretazione delle misure attuate per la Fase 2 di convivenza con il Covid-19
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Dpcm 26 aprile 2020 e Fase 2: le FAQ del Governo

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 26 aprile 2020 è partita la cosiddetta Fase 2. Dallo scorso 4 maggio 2020 sono quindi cambiate alcune delle misure messe in atto per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le novità della Fase 2

Queste le principali novità introdotte:

  • sono ripartite diverse attività produttive e industriali. In particolare si tratta del settore manifatturiero e di quello edile, insieme a tutte le attività all’ingrosso ad essi correlati. La riapertura prevede l’obbligo di rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.
  • si può tornare a effettuare l’attività motoria e quella sportiva, individualmente, anche distanti da casa;
  • sono stati riaperti parchi e giardini pubblici. Che possono essere frequentati nel rispetto delle prescrizioni sanitarie ed evitando comunque gli assembramenti;
  • si può fare visita ai congiunti ma solo all’interno della Regione in cui si risiede
  • diventa obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (quali mezzi di trasporto pubblico ed esercizi commerciali);
  • viene sancito l’obbligo di rimanere all’interno della propria abitazione per tutti coloro che presentano sintomi legati a sindromi respiratorie e una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi;
  • confermata la possibilità di svolgere celebrazioni funebri, con un numero di partecipanti massimo fissato in 15 persone. Sempre indossando le mascherine protettive e possibilmente all’aperto;
  • è consentita la ristorazione da asporto per bar, ristoranti e simili, che si va ad aggiungere all’attività di consegna a domicilio già ammessa.

Le misure contenute nel DPCM 26 aprile 2020 hanno destato, però, alcuni dubbi circa i limiti e le modalità attraverso i quali determinate attività possono essere svolte. Per fare chiarezza a riguardo il Governo ha pubblicato le ormai consuete F.A.Q, che cercano di sciogliere le questioni più controverse.

Ne riportiamo alcune che possono essere di interesse.

Cantieri, le attività consentite e le norme di sicurezza da attuare

I cantieri rimangono aperti?

Sì. Al riguardo, occorre precisare che l’allegato 3 al Dpcm del 26 aprile 2020 richiama la categoria “ingegneria civile”, identificata con il codice Ateco 42 all’interno della quale rientrano, a titolo esemplificativo, le attività costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, le costruzione di opere idrauliche e il completamento di alloggi popolari. Il 24 aprile 2020 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Anci, Upi, Anas S.p.a., R.F.I., ANCE, Alleanza delle cooperative, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL un apposito protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, costituente l’Allegato 7 al Dpcm.

Quali sono le attività produttive, professionali e servizi che hanno riaperto e con quali condizioni

Con il dpcm 26 aprile 2020 quali attività produttive possono riprendere?

Dal 4 maggio 2020 riprendono diverse attività produttive industriali con la ripartenza del settore manifatturiero e delle costruzioni, insieme al commercio all’ingrosso delle relative filiere.
Nel dettaglio risultano pertanto consentite tutte le attività indicate nell’allegato 3 del dpcm 26 aprile 2020, tra le quali, rispetto al dpcm del 10 aprile 2020, risultano ora ricomprese anche quelle relative al settore del tessile, della moda, dell’auto, dell’industria estrattiva, della fabbricazione di mobili. L’elenco del Dpcm deve considerarsi esaustivo. Nel senso che non è più prevista la comunicazione al prefetto per proseguire le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere produttive.

Le imprese le cui attività non sono sospese dovranno comunque rispettare i contenuti dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro (Allegato 6), nei cantieri (Allegato 7), nel settore del trasporto e della logistica (Allegato 8), espressamente indicati all’articolo 2, comma 6, del dpcm 26 aprile 2020 e a quest’ultimo allegati. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Alle imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, viene inoltre consentito di svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

È consentita la prosecuzione delle attività di conservazione e restauro di opere d’arte?

Sì, sono consentite le attività di restauro, finalizzate alla conservazione di opere d’arte quali quadri, affreschi, sculture, mosaici, arazzi, beni archeologici.
Tali attività non sono infatti sostanzialmente riducibili a profili ricreativi o artistici di cui al codice Ateco 90.0, essendo invece riconducibili alle attività assentite nell’allegato 3 del d.P.C.M. 26 aprile 2020 del restauro di edifici storici e monumentali (41.20), dell’industria del legno (16), di architettura, ingegneria, collaudo e analisi tecniche (71) e alle altre attività professionali, scientifiche e tecniche (74) nonché alle riparazioni di beni mobili (95).

I soggetti che svolgono attività di riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane, possono continuare la propria attività?

Sì. L’attività può continuare ad essere espletata in quanto espressamente autorizzata dall’allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020, codice Ateco 33.

Le attività professionali, come per esempio quella di amministratore di condominio, devono essere sospese se svolte nella forma di impresa?

Tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite in quanto prevale la natura dell’attività non la forma con cui la stessa si esercita. L’articolo 2, comma 2, del Dpcm 26 aprile 2020 prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali).

Non sono iscritto al registro delle imprese. Posso continuare a svolgere la mia attività produttiva?

Dipende dal codice Ateco di appartenenza dell’attività effettivamente svolta. Infatti, occorre sempre fare riferimento ai codici Ateco espressamente autorizzati dall’allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020 e dalle eventuali successive modifiche apportate con decreto ministeriale. Al tale fine, si può fare riferimento ai codici Ateco risultanti dall’anagrafe tributaria dell’Agenzia delle entrate, indicati come attività primaria o prevalente o secondaria.

Quali spostamenti sono consentiti?

Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti (vedi faq successiva), che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. E’ comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.

Chi sono i congiunti con cui è consentito incontrarsi, secondo l’articolo 1, comma 1, lettera a), del Dpcm del 26 aprile 2020?

L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile.
Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano:

  • coniugi,
  • partner conviventi,
  • partner delle unioni civili,
  • persone che sono legate da uno stabile legame affettivo,
  • nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).

Posso andare a trovare congiunti fuori regione?

No, gli spostamenti al di fuori della propria regione restano consentiti esclusivamente per ragioni di lavoro, salute o assoluta urgenza.

Si può uscire per fare una passeggiata?

Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (il decreto include in tale ipotesi quella di visita ai congiunti, vedi FAQ), o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti (vedi FAQ). Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto.

Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone.

Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?

Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita, espressamente previste dal Dpcm 26 aprile 2020, la cui lista è disponibile a questo link (allegato 1 e allegato 2).

Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?

Sì. Il decreto prevede che sia in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento  tra regioni diverse.

Una volta che si sia fatto rientro presso il domicilio/abitazione/residenza, come consentito dal Dpcm 26 aprile 2020, è possibile spostarsi nuovamente al di fuori della Regione di domicilio/abitazione/residenza raggiunta?

Il Dpcm del 26 aprile 2020 consente lo spostamento fra Regioni diverse esclusivamente nei casi in cui ricorrano: comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza o motivi di salute. Pertanto, una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza anche provenendo da un’altra Regione (come consentito a partire dal 4 maggio 2020), non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento più sopra indicati.

È consentito fare attività motoria o sportiva?

L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti.
È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti.
Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.

Posso utilizzare la bicicletta?

L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che proseguono l’attività di vendita. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto. In ogni circostanza deve comunque essere osservata la prescritta distanza di sicurezza interpersonale.

Quali sono le regole per gli spostamenti da e per l’estero?

Per le informazioni relative agli spostamenti da e per l’estero, si consiglia di consultare il sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Quali sono le regole per utilizzare i mezzi pubblici?

Gli accessi ai mezzi pubblici sono contingentati in modo da garantire la possibilità del rispetto del distanziamento interpersonale. È obbligatorio l’uso della mascherina o di altri dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Nel dettaglio le regole relative ai mezzi pubblici sono indicate nell’allegato 9 del dpcm. Sono altresì da seguire le indicazioni delle competenti autorità locali e del personale preposto al trasporto.

È possibile sostenere i colloqui di lavoro o per i professionisti incontrare potenziali clienti?

Gli spostamenti per motivi di lavoro sono sempre consentiti. È comunque fortemente raccomandato, ove possibile, evitare di incontrare persone non conviventi. Ed è quindi preferibile effettuare colloqui e incontri di lavoro tramite telefono o videoconferenza. Ove fosse necessario l’incontro diretto, occorre l’uso della mascherina o di altri dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Nonché l’adozione delle misure necessarie per rispettare il divieto di assembramento ed il distanziamento interpersonale, anche mediante prenotazione telefonica della visita.

Pubblici esercizi e attività commerciali, chi può fare cosa

Quali sono le regole a cui devono attenersi i commercianti e i gestori degli esercizi commerciali che sono aperti?

Le regole sono indicate all’allegato 5 del Dpcm 26 aprile 2020. Fra queste vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento sociale e la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura. È inoltre obbligatorio far rispettare le misure anticontagio, come l’ingresso uno alla volta nei piccoli negozi e l’accesso regolamentato e scaglionato nelle strutture di più grandi dimensioni, l’uso di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso per i clienti dei supermercati, da mettere a disposizione vicino alle casse e ai sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, percorsi diversi per entrate e uscite.

I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio ed eventualmente anche procedendo alle necessarie operazioni di montaggio e installazione?

Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto. Ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente, un vettore ovvero una cd. piattaforma – deve assicurare che al momento della consegna non ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. Si considerano prodotti di prima necessità tutti quelli che sono elencati nell’allegato 1 al Dpcm 26 aprile 2020. È altresì consentita la vendita di ogni genere merceologico se effettuata per mezzo di distributori automatici.

Nelle giornate festive e prefestive, sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati?

No, non c’è differenza tra giorni feriali, prefestivi e festivi, né tra strutture di vendita a seconda delle dimensioni. I supermercati e gli ipermercati presenti nei centri commerciali, come gli altri esercizi commerciali, possono essere aperti tutti i giorni. Sempre limitatamente alla vendita di prodotti di cui all’allegato 1 al Dpcm 26 aprile 2020. Per quanto riguarda i mercati, sia all’aperto sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l’attività di vendita di generi alimentari e di prodotti agricoli. In tutte le strutture deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.

È consentita la vendita in negozio (vendita al dettaglio) di tutti i prodotti la cui produzione è ancora consentita?

No. Le attività di commercio al dettaglio restano disciplinate dall’allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020. La produzione di beni, autorizzata ai sensi dell’allegato 3 dello stesso Dpcm (ed eventuali successivi aggiornamenti) non ne autorizza la vendita al dettaglio.
Restano comunque consentite le altre forme di vendita previste dall’allegato 1 (via internet; tv; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici).

Posto che il DPCM 26 aprile 2020 considera le attività immobiliari, tra cui quelle di mediazione immobiliare, non rientranti tra quelle sospese, costituisce una ragione legittima di spostamento il recarsi presso un’agenzia immobiliare o effettuare un sopralluogo presso un immobile da acquistare o da locare?

Sì. Tuttavia le visite degli agenti immobiliari con i clienti presso le abitazioni da locare o acquistare potranno avere luogo solo quando queste siano disabitate.

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