Sicurezza sul lavoro

Covid-19: in G.U. il dpcm 17 maggio 2020 con nuove disposizioni

Il documento è in Gazzetta Ufficiale e pubblica i protocolli di regolamentazione delle attività lavorative, economico-produttive, ecclesiastiche e ludiche
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Covid-19: in G.U. il dpcm 17 maggio 2020 con nuove disposizioni
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2020 il Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, relativo a Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Decreto era stato convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 (qui le disposizioni del provvedimento.)

I contenuti del Decreto

Pubblicato in G.U.del 18 maggio 2020, il dpcm che modifica art. 1 comma 1 lettera cc) del dpcm ” Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” dello scorso 17 maggio 2020. Il dpcm del 17 maggio 2020  fornisce le disposizioni attuative dei seguenti decreti:
  1. d.l. n. 19 del 25 marzo 2020
  2. d.l. n. 33 del 16 maggio 2020
  3. recepisce i contenuti delle linee guida per la riapertura delle attività della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
Illustriamo qui di seguito i contenuti principali, rimandando la lettura completa dei due testi presenti in Gazzetta Ufficiale.

Modifiche introdotte da dpcm 18 maggio 2020: istituti penitenziari

All’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, la lettera cc) e’ sostituita dalla seguente: «cc) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti.

Articoli dpcm 17 maggio 2020

  1. Art. 1 – Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale. Prevede la disciplina degli accessi e le riaperture delle attività, nonchè il prolungarsi delle sospensioni per determinate attività tra cui (elenco non esaustivo ma esemplificativo):
    • sale giochi, sale scommesse e bingo;
    • servizi educativi all’infanzia;
    • attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado;
    • congressi, riunioni, meeting e gli eventi sociali;
    • centri benessere, centri termali, centri culturali e centri sociali;
  2. Art. 2 – Misure di contenimento  del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.
    • Allegato 12 – Attività produttive industriali e commerciali: documento sottoscritto il 24 aprile 2020 tra Governo e parti sociali
    • Allegato 13 – Cantieri: protocollo del 24 aprile 2020
    • Allegato 14 – Settore logistica e trasporti
  3. Art. 3 – Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale
  4. Art. 4 – Disposizioni di ingresso in Italia
  5. Art. 5 – Transiti e soggiorni di breve durata in Italia
  6. Art. 6 – Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l’estero
  7. Art. 7 – Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera
  8. Art. 8 – Misure in materia di trasporto pubblico di linea
  9. Art. 9 – Ulteriori disposizioni specifiche per le disabilità
  10. Art. 10 – Esecuzione e monitoraggio delle misure
  11. Art. 11 – Disposizioni finali: l’efficacia del decreto è valida fino al 14 giugno 2020 e sostituisce i contenuti del dpcm del 26 aprile 2020.

Covid-19: nel dpcm 17 maggio 2020, il cronoprogramma per gli spostamenti valido fino al 14 giugno

18 maggio 2020 Consentiti spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica. Riapertura delle attività economico produttive, nel rispetto dei protocolli corrispondenti
25 maggio 2020 Attività motoria svolta presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati. E’ facoltà delle Regioni prevedere un’eventuale apertura anticipata o posticipata
3 giugno 2020 Gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
15 giugno 2020
  • Consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta
  • Riapertura di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto (numero massimo 1000 persone all’aperto e 200 al chiuso)

Allegati al dpcm del 17 maggio 2020: protocolli di regolamentazione

Di seguito gli allegati al decreto che prevedono la regolamentazione delle diverse attività.

Sanzioni

  1. Sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza se non si rispetta il corrispondente protocollo.
  2. Sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del d.l. n. 19 del 25 marzo 2020, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.
  3. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
  4. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Allegato 12- disponibile in download gratuito qui sotto Allegato 13- disponibile in download gratuito qui sotto Allegato 15- disponibile in download gratuito qui sotto Pubblicato il 18 maggio 2020 e aggiornato il 20 maggio 2020 – Ultimo aggiornamento del 14 ottobre 2020
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