Sicurezza sul lavoro

COVID 19: confermato il protocollo per la sicurezza negli ambienti di lavoro

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Confermato il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 6 aprile 2021. Mascherine obbligatorie al lavoro fino al 30 giugno
In seguito alla riunione del 4 maggio 2022, a cui hanno partecipato i rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Salute, del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’INAIL e di tutte le parti sociali, sono state valutate e confermate le misure di prevenzione disposte nel Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021. Come si legge sulla pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, resta dunque vigente l’obbligo di indossare le mascherine negli ambienti di lavoro fino al 30 giugno 2022, considerando che tutte le parti coinvolte hanno unanimemente rilevato che siano necessarie le misure di contrasto per evitare il diffondersi della pandemia da COVID-19, nonostante la cessazione dello stato d’emergenza. Entro il prossimo 30 giugno, verrà fissato un nuovo incontro volto a verificare l’opportunità di apportare i necessari aggiornamenti al testo del Protocollo connessi all’evoluzione della situazione epidemiologica.

L’aggiornamento: il virus è un rischio biologico generico

Il Protocollo condiviso, che aggiorna e rinnova i precedenti accordi, su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, tenuto conto dei precedenti provvedimenti adottati, ultimo il D.P.C.M. 2 marzo 2021, ha l’obiettivo di fornire indicazioni operative aggiornate, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.

A tal fine, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio.

Importante il richiamo esplicito al rispetto dei contenuti del protocollo COVID-19 “sull’intero territorio nazionale per tutte le attività produttive industriali e commerciali negli ambienti di lavoro” e l’applicazione dei Protocolli specifici per il settore Cantiere sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le Parti sociali e per il settore del Trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020″.

Nel protocollo aggiornato viene riconosciuto che “Il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione”.

La prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Informazione

L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori, e chiunque entri in azienda, sulle disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo depliants informativi all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali. Tra le informazioni:

  • l’obbligo di restare a casa in presenza di febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
  • l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
  • l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Accesso alla sede di lavoro

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2/COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico da struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

Vengono inoltre dettate raccomandazioni specifiche per le modalità di accesso di fornitori esterni e visitatori, nonché per i lavoratori dipendenti da aziende terze che lavorano all’interno della ditta a diverso titolo.

Igiene in azienda: la mascherina chirurgica

Vengono specificate regole a cui attenersi sia per la pulizia e la sanificazione dell’impresa, sia per le precauzioni igieniche personali.

Meritevole di particolare attenzione è sicuramente la parte dedicata all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale; il documento aggiornato, diversamente dal precedente protocollo, presenta diversi richiami all’uso della mascherina chirurgica:

“Laddove il presente Protocollo fa riferimento all’uso della mascherina chirurgica, è fatta salva l’ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia.”

Viene quindi ribadita come fondamentale l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel protocollo e (si aggiunge) “si continua a raccomandare un loro utilizzo razionale – come peraltro sottolineato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) – secondo la disciplina vigente”.

Inoltre, si sgombra il campo da dubbi sulla qualificazione come DPI delle mascherine chirurgiche e si indica l’obbligatorietà del loro uso negli ambienti di lavoro, salvo i casi di lavoro in isolamento:

“Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui uso è disciplinato dall’articolo 5-bis del medesimo decreto-legge. Pertanto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021.”.

Spazi comuni e spostamenti

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.

Organizzazione aziendale

Con riferimento a quanto previsto dal D.P.C.M. 2 marzo 2021, artt. 4 e 30, limitatamente al periodo dell’emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

  • disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso al lavoro agile e da remoto;
  • procedere a una rimodulazione dei livelli produttivi;
  • assicurare un piano di turnazione dei lavoratori dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
  • utilizzare il lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono essere svolte in tale modalità, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione. Il lavoro agile e da remoto continua a essere favorito, anche nella fase di progressiva ripresa delle attività, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause). A proposito di quest’ultimo, si ricorda che, al momento, il termine per l’applicazione della procedura semplificata (cioè sganciata dalla legge n. 81/2017) coincide con la fine dello stato di emergenza, ovvero il 30 aprile 2021, salvo eventuale proroga.

Gestione di una persona sintomatica in azienda

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti, dai locali; l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della salute.

Sorveglianza sanitaria, medico competente e RLS: le nuove circolari

La sorveglianza sanitaria rappresenta un’ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. La sorveglianza sanitaria deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, previa valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 e con la circolare interministeriale del 4 settembre 2020.

Il medico competente:

  • collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione e attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.
  • ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza;
  • potrà suggerire l’adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute 8 gennaio 2021;
  • collabora con l’Autorità sanitaria, in particolare per l’identificazione degli eventuali “contatti stretti” (definiti dalla circolare del Ministero della salute 29 maggio 2020) di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 ai fini dell’attivazione della quarantena;
  • per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il medico farà la visita medica prevista dall’art. 41, comma 2, lett. e-ter, D.Lgs. n. 81/2008 (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
Per maggiori informazioni consulta il questo link. Articolo pubblicato il 12 aprile 2021 e aggiornato il 5 maggio 2022  
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