Contagio Covid-19 sul luogo di lavoro o sul cantiere: quali rischi penali per i datori di lavoro e le aziende?
La necessità di contrastare l’emergenza epidemiologica di Covid-19 in essere, come noto, ha condotto il Governo a varare specifiche misure igienico-sanitarie che i datori di lavoro sono necessariamente tenuti a rispettare.
| Si vedano, in proposito, il d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, il d.p.c.m. 4 marzo 2020, il d.p.c.m. 9 marzo 2020, il d.p.c.m. 11 marzo 2020, il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 – così come integrato in data 24 aprile 2020 –, il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, il d.p.c.m. 22 marzo 2020, il d.p.c.m. 10 aprile 2020, il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri del 24 aprile 2020, nonché il d.p.c.m. 26 aprile 2020 |
Il datore di lavoro è garante della salute e sicurezza dei lavoratori
Innanzitutto, è necessario premettere che il datore di lavoro è garante ex lege della salute e sicurezza dei lavoratori e che, proprio in tale sua veste, lo stesso dovrà includere specificamente la valutazione del rischio di contagio da virus Covid-19 nel documento di valutazione dei rischi.
| Afferma, in proposito, l’art. 2087 c.c. che, nell’esercizio dell’impresa, l’imprenditore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro |
| Prescrive, in proposto, l’art. 15 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) che il menzionato documento passi in rassegna tutti i rischi per la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ivi compreso, dunque, per quel che qui importa, l’anzidetto rischio biologico; in questo senso, in ogni caso, si esprime anche il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento da SARS-COv-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione varato dall’INAIL in data 23 aprile 2020 |
Il rischio penale del datore di lavoro: quando si può incorrerere nelle lesioni personali colpose?
È quindi indubitabile che, in caso di contagio da virus Covid-19 di un lavoratore, il datore di lavoro possa essere chiamato a rispondere, in sede penale, per inosservanza degli artt. 590 (lesioni personali colpose) e 589 (omicidio colposo) c.p. – fattispecie, queste, entrambe aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro –.
Ciò, più precisamente, potrà accadere laddove emerga:
a) che non sono state adottate, da parte del datore di lavoro, tutte le misure necessarie per prevenire il rischio di contagio da virus Covid-19;
b) che il contagio si è verificato sul luogo di lavoro o sul cantiere a causa della mancata adozione, da parte del datore di lavoro, delle anzidette misure.
| Si consideri, in proposito, che, secondo la Circolare INAIL 3 aprile 2020, n. 13, nell’attuale situazione pandemica, ove a contrarre il virus Covid-19 fossero operatori sanitari ovvero lavoratori impiegati in attività lavorative che comportino il costante contatto con il pubblico/l’utenza (il riferimento è qui, a mero titolo di esempio, a lavoratori operanti in front-office/alla cassa, a lavoratori addetti alle vendite, a lavoratori operanti in ambito sanitario con mansioni tecniche/di supporto, a lavoratori addetti alle pulizie, a lavoratori addetti a trasporto-infermi, etc.), scatterebbe la presunzione semplice avente ad oggetto l’origine professionale dell’avvenuto contagio |
Stabilisce, infatti, l’art. 40 comma 2 c.p. che chi – nel caso di specie, datore di lavoro – non impedisce un evento che ha l’obbligo giuridico di impedire è chiamato a risponderne come se l’avesse cagionato.
In questi casi, peraltro, a rispondere, in sede penale, dell’infortunio sul lavoro conseguente a contagio da virus Covid-19 sarà altresì l’impresa.
L’importanza del MOG
Ciò, più specificamente, accadrà laddove emerga che la stessa non abbia adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo e gestionale ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: a mente dell’art. 25 septies del citato decreto, infatti, in caso di violazione degli artt. 590 e 589 c.p., accanto alla persona-fisica del datore di lavoro, sarà imputata altresì la persona-giuridica che, nonostante la necessità di contenere e gestire l’emergenza Covid-19, non abbia revisionato le proprie misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il caso esemplare della sentenza Thyssenkrupp
Come già affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza Thyssenkrupp (Cass. pen., sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343), d’altro canto, le imprese hanno l’obbligo di adottare tutte le cautele necessarie a prevenire la commissione degli anzidetti reati, assumendo iniziative di carattere organizzativo e gestionale e trasfondendo le stesse in un modello chiamato ad individuare i rischi, nonché a delineare le misure atte a contrastarli.
In caso contrario, hanno ribadito, anche in quell’occasione, i giudici di legittimità, sussisterà, in capo all’impresa, colpa in organizzazione, con conseguente irrogazione, in danno della stessa, di penetranti sanzioni, di carattere vuoi interdittivo vuoi pecuniario, da parte del giudice penale.
A riprova dell’assoluta importanza delle suddette iniziative di carattere organizzativo e gestionale soprattutto in epoca “emergenza Covid-19”, peraltro, si pongono, da un lato, l’art. 30 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro – TUSL).
| Il TUSL indica specificamente i requisiti contenutistici che il modello organizzativo e gestionale ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 deve possedere per avere efficacia esimente della responsabilità penale delle persone giuridiche |
e, dall’altro lato:
a) il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro;
b) il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri.
Sono, questi ultimi, documenti – rispettivamente sottoscritti:
a) il primo, in data 14 marzo 2020 e integrato in data 24 aprile 2020;
b) il secondo, in data 24 aprile 2020 – che compendiano le intese raggiunte in materia dalle organizzazioni datoriali e sindacali e che, partendo dal presupposto che la prosecuzione/la ri-partenza exd. Fase 2 delle attività produttive/dei cantieri possa avvenire unicamente laddove sussistano condizioni che garantiscano adeguati livelli di protezione dei lavoratori, si pongono quale obiettivo quello di agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio.
Rischio contagio e rischio biologico
Premesso che, nell’ottica delle organizzazioni datoriali e sindacali, il rischio di contagio da virus Covid-19 rappresenta un rischio biologico generico per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, che le misure ivi adottate seguono la logica della precauzione e che è – e resta – necessario:
a) attuare il c.d. smart working nella misura massima possibile;
b) incentivare ferie e congedi retribuiti per i lavoratori-dipendenti;
c) sospendere le attività aziendali non indispensabili alla produzione, gli anzidetti Protocolli prevedono, da un lato, specifici obblighi di informazione, posti a carico del datore di lavoro, aventi ad oggetto le disposizioni delle Autorità e, dall’altro lato, specifiche disposizioni in tema d’ingresso dei lavoratori, d’entrata e d’uscita dei dipendenti ovvero d’accesso dei fornitori esterni in azienda/in cantiere, di pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali aziendali/dei cantieri, di precauzioni igieniche personali che tutte le persone presenti in azienda/nel cantiere sono tenute ad adottare, di adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, occhiali, tute, camici, cuffie, etc.), di gestione degli spazi comuni (mense, spogliatoi, aree fumatori e distributori di snack/bevande, etc.), di organizzazione aziendale/dei cantieri in punto di turnazione, trasferte e smart working/turnazione e rimodulazione del cronoprogramma delle lavorazioni, di spostamenti interni all’azienda/al cantiere e di regole precauzionali aventi ad oggetto la gestione di persone sintomatiche in azienda/nei cantieri.
La Sorveglianza Sanitaria
In sede di integrazioni datate 24 aprile 2020, inoltre, il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro ha espressamente previsto che il medico competente segnali all’azienda situazioni di particolare fragilità proprie dei lavoratori-dipendenti ovvero loro, pregressi o attuali, patologie; ciò affinché l’azienda, nel rispetto della privacy, possa provvedere alla tutela degli stessi.
Pressoché identiche previsioni, peraltro, si ritrovano nell’ambito del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri alla voce “Sorveglianza sanitaria”.
Sebbene gli anzidetti Protocolli rappresentino strumenti certamente utili in vista del contenimento e della gestione dell’emergenza Covid-19, però, all’adozione delle misure di prevenzione ivi indicate da parte del datore di lavoro dovrà essere affiancata l’attenta valutazione delle specifiche esigenze proprie di ogni singola azienda/singolo cantiere: è su queste ultime, infatti, che le menzionate misure di prevenzione dovranno concretamente essere ri-parametrate se datori di lavoro e società vorranno davvero scongiurare le sanzioni previste dagli artt. 590 e 589 c.p. e 25 septies d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
Cosa deve fare il datore di lavoro o l’azienda?
In quest’ottica, sembra, peraltro, corretto affermare che il datore di lavoro debba provvedere in merito di intesa con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, che è opportuno coinvolgere e per l’identificazione di lavoratori-dipendenti con particolari situazioni di fragilità e per il re-inserimento lavorativo di lavoratori-dipendenti con pregressa infezione da virus Covid-19, nonché in coordinamento con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, avendo altresì cura di formalizzare per iscritto l’effettiva adozione delle suddette misure di prevenzione da parte dell’impresa a fini di documentazione e tracciabilità a posteriori delle stesse.
In collaborazione con ScNet, Soluzioni per le imprese

