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Cantieri aperti o chiusi? La convergenza sospesa tra Governo e Regioni

Come e quali i cantieri edili possono riaprire in queste giornate di emergenza Coronavirus? I casi di Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Campania e Veneto
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Cantieri aperti o chiusi? La convergenza sospesa tra Governo e Regioni

Attraverso il dpcm del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” l’apertura completa dei cantieri è rinviata al 3 maggio 2020.

Nell’allegato 3 del dpcm del 10 aprile 2020, (disponibile in calce a questo articolo), sono riportati i codici Ateco delle attività legate ai cantieri edili che possono aprire o di cui, già dai precedenti decreti, era stata prevista la riapertura. I Presidenti di Regione recepiscono le misure del Governo e precisano la linea di condotta all’interno del proprio ambito di competenza.

Questo si traduce in misure eterogenee da Regione a Regione, non sempre in linea con quanto definito nelle misure del Governo.

Riportiamo qui di seguito un’analisi di alcuni provvedimenti regionali.

Attività edili non sospese

Nella tabella sottostante sono riportate le attività, legate all’edilizia, non sospese dal dpcm del 10 aprile 2020.

42 Ingegneria civile
42.11.00 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
42.12.00 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie
42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
42.22.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni
42.91.00 Costruzione di opere idrauliche
42.99.01 Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione
42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di installazione di costruzione
71 Attività degli studi di architettura e d’ingegneria (ad esempio Sia ed attività di studio di architettura); collaudi ed analisi tecniche 
74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche (ad esempio attività di design)
94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali

Campania: diverse disposizioni per i cantieri privati e pubblici

L’Ordinanza n. 32 del 12 aprile 2020 contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, proroga le precedenti ordinanze, allineandole alle indicazioni nazionali, fino al prossimo 3 maggio, e inserisce nuove prescrizioni per i cantieri:

  • è sospesa l’attività dei cantieri edili su committenza privata, fatti salvi – limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale – gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili, l’adeguamento di immobili a destinazione sanitaria finalizzati allo svolgimento di terapie mediche durante il periodo emergenziale, gli interventi di manutenzione finalizzati ad assicurare la funzionalità di servizi essenziali, il ripristino della messa in sicurezza dei cantieri, ove necessario, e in ogni caso con obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale impiegato e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente;
  • per i lavori a committenza pubblica, fatti salvi l’avvio e la prosecuzione di quelli concernenti le reti di pubblica utilità e l’edilizia sanitaria nonchè degli interventi volti ad assicurare la messa in sicurezza e la funzionalità degli immobili, le stazioni appaltanti, sempre limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale, valutano la differibilità delle singole lavorazioni o interventi in corso ovvero programmati.

Emilia-Romagna: silvicoltura e paesaggio a Rimini e Piacenza

Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 61 dell’11 aprile 2020 proroga sino al 3 maggio 2020 le misure già adottate e consente esclusivamente per i territori delle provincie di Rimini e Piacenza e nel Capoluogo del Comune di Medicina e nella frazione di Ganzanigo, le attività produttive rientranti nei codici ATECO – 2 – (Silvicoltura ed utilizzo aree forestali) e – 81.3 – (Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione).

Liguria: riaprono i cantieri edili con Cila

Attraverso il decreto n.18/2020 “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”  ed il suo aggiornamento, decreto n.19/2020, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti accoglie il messaggio del presidente Conte in merito all’apertura graduale delle attività. Il provvedimento pubblicato lo scorso 13 aprile 2020, è stato accolto dai professionisti ed anche dal privato cittadino in modo estremamente critico, tanto che è previsto nei prossimi giorni un intervento chiarificatore da parte degli ordini professionali territoriale sulle linee di indirizzo da adottarsi nei cantieri edili.

Leggendo il provvedimento si comprende la volontà di non affossare una delle risorse principali della Liguria, il turismo. Già duramente colpita dal crollo del ponte sul Polcevera e dai diversi eventi alluvionali e franosi lo scorso inverno, la Liguria deve ripartire.

Lo stratagemma ‘Protezione Civile’

Appellandosi all’attività di protezione civile, svolta appunto dalla Regione, alcune attività, secondo la Regione Liguria possono iniziare a riaprire proprio in prospettiva dell’atteso turismo estivo, tra cui:

  1. Piena operatività dei cantieri pubblici  finalizzati al ripristino dei danni alluvionali, alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico (codice Ateco 42).
  2. Installazioni provvisorie propedeutiche agli stabilimenti stagionali senza interferire con spazi pubblici e non aprendo al pubblico.
  3. Ripascimenti stagionali e sistemazione delle spiagge.
  4. Opere minori di cui al dPR 380/01, ovvero:
    • attività in edilizia libera (art.6 dPR 380/01).
    • opere edilizie a cui corrisponde solo il titolo abilitativo di Cila.

Ciò implica quindi lo sblocco di attività afferenti, ad esempio, al codice Ateco 43.3 “Completamento e finitura di edifici” in dissonanza con l’allegato 3 del decreto ministeriale, che prevede ad esempio:

  • intonacatura, stuccatura e tinteggiatura;
  • posa e fornitura di infissi;
  • rivestimenti di muri e pavimenti.

In questi giorni, a seguito di questi decreti, sono arrivati i chiarimenti da parte di Ance Liguria che specifica le attività consentite, tra cui spiccano gli interventi:

  • edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
  • di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
  • volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
  • le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati.

Lombardia: lavoro agile e appuntamenti per gli studi

Secondo l’Ordinanza n. 528 dell’11 aprile 2020, restano in vigore fino al 3 maggio le misure restrittive di contrasto alla diffusione del Coronavirus già attive sul territorio regionale. Per quanto riguarda le attività economiche, l’Ordinanza di Regione Lombardia al punto 1.4 dispone che si applichino le misure adottate con Dpcm del 10 aprile 2020, con alcune eccezioni, tra cui gli studi di architettura e ingegneria e collaudi e analisi tecniche (codice Ateco 71), che “devono essere svolti in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili o urgenti o sottoposti a termini di scadenza”. Il contatto diretto diretto con i clienti presso gli studi deve avvenire esclusivamente previo appuntamento.

Piemonte: aperti cantieri per sanità, protezione civile e reti di trasporto

Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 13 aprile 2020 proroga fino al 3 maggio le misure attualmente in vigore per il contenimento del Coronavirus e, in particolare, al punto 24, ordina il fermo delle attività nei cantieri, previa concessione del termine per la messa in sicurezza, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, nonché quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza.

Veneto: rispetto del protocollo di sicurezza negli ambienti di lavoro

L’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 13 aprile 2020 in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, proroga le disposizioni dell’ordinanza n. 39 del 6 aprile 2020 sino al 3 maggio 2020 e ribadisce al punto m. che tutte le attività produttive ammesse, industriali, commerciali sia al dettaglio che all’ingrosso, e di servizi, devono essere espletate nel rispetto, per i dipendenti, del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020.

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