Sicurezza sul lavoro
Lavori in condominio: la sicurezza tra reali adempimenti e prospettive di riforma
Gli adempimenti per la sicurezza sono centrali per i lavori in condominio: analisi delle interferenze e del ruolo del committente
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Quando parliamo di sicurezza per i lavori in condominio, è necessario capire con quale tipo di condominio ci si trova a che fare e si deve capire la filosofia che c’è dietro la “sicurezza” in termini generali per poi poter capire quali siano i reali adempimenti in un condominio.
Infatti, il D.Lgs n.81 del 9 aprile 2008 (e s.m. e i. e da adesso TUS), individua tutta una serie di definizioni, oltre le figure fondamentali ai fini della sicurezza.
Nel caso dei condomini, le definizioni che più ci interessano, sono quelle di lavoratore, datore di lavoro, luogo di lavoro, committente, responsabile dei lavori, valutazione dei rischi e azienda.
Analisi terminologica
A partire da questo vocabolario di base, cerchiamo di capire come è giusto muoversi in ambito condominiale. Una prima distinzione da fare è quella del condominio con o senza amministratore. Infatti, nel caso sia presente l’amministratore, oltre a rappresentare il responsabile dei lavori, si può trovare a ricoprire anche il ruolo di datore di lavoro ed anche quello di committente e, talvolta entrambi contemporaneamente. In termini semplicistici, diciamo che ci si trova nel caso del “datore di lavoro”, quando vi siano dei lavoratori che svolgano una attività lavorativa e quindi, seppure in campo condominiale, il condominio sarà equiparato ad un’azienda, (ad esempio portiere, giardiniere, ecc.). Da questi lavoratori vanno esclusi, ovviamente, quanti prestino la loro attività con contratto di lavoro autonomo o quali dipendenti di ditte incaricate dal condominio (l’esempio più ricorrente è la ditta esterna di pulizie o la ditta di manutenzione dell’impianto ascensore).Le tipologie di lavoratori in condominio
Pertanto, parlando di lavoratori, le possibilità sono fondamentalmente quattro:- lavoratore dipendente, “assunto” direttamente dal condominio;
- lavoratore autonomo o dipendente di una ditta, incaricato dal condominio o da un condomino;
- lavoratori di un’attività lavorativa situata all’interno del condominio (negozio, ufficio, studio o altro);
- lavoro svolto direttamente da un condòmino, su propria iniziativa e senza compenso.
- Se il condominio ha dei dipendenti, si applica tutta la normativa del TUS e quindi l’amministratore è un DaL (datore di lavoro);
- se il condominio affida un lavoro a un lavoratore autonomo o a una ditta, l’amministratore ricopre il ruolo di “committente” e se poi i lavori commissionati sono di tipo edile, ci si troverà di fronte ad un contratto di appalto per lavori edili pertanto nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 sui cantieri mobili o temporanei e l’amministratore, quale committente, sarà assoggettato agli obblighi di cui agli art. 88 e seguenti del TUS;
- nei confronti dei lavoratori dipendenti di attività lavorative (studi, uffici, laboratori, ecc.) situate nell’edificio condominiale, il condominio, non ha alcuna responsabilità; sarà cura del singolo “datore di lavoro“, effettuare quanto previsto dalle norme vigenti;
- se un condomino decide, autonomamente e senza compenso, di svolgere lavori nelle parti comuni nessuno può impedirglielo purché non intervenga su elementi che necessitano l’intervento di personale abilitato. In questo caso nessuna responsabilità può essere imputata all’amministratore (e quindi per il condominio) dovute a leggi sulla sicurezza.

