Sicurezza sul lavoro

Adattamenti anti-COVID che usufruiscono del credito di imposta: risponde l’A/E

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Secondo l’art. 120 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto rilancio) per quali interventi di adeguamento degli ambienti di lavoro è applicabile il credito d'imposta? Risponde l’Agenzia delle Entrate con interpello 10 maggio 2021, n. 322.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto a interpello 10 maggio 2021, n. 322 sul credito di imposta (60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro) usufruibile per l’adeguamento degli ambienti di lavoro previsto dall’art. 120 del “Decreto rilancio”. Tale credito è “riconosciuto a favore di un’ampia platea di soggetti (tipicamente gli operatori con attività aperte al pubblico), a fronte delle spese sostenute per gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19”.

Credito d’imposta covid-19, le richieste di chiarimento

L’istante è una società a prevalente partecipazione pubblica che gestisce un quartiere fieristico e, “nell’ambito delle misure per prevenire la diffusione del virus COVID-19 e, in particolare, per assicurare la sicurezza e salute degli ambienti di lavoro ai propri dipendenti, per favorire il distanziamento interpersonale, nonché per garantire un afflusso in sicurezza degli utenti alle strutture del quartiere fieristico”, ha in programma i seguenti interventi:

  • realizzazione di 13 nuove aperture (portoni) per favorire il ricambio d’aria e il deflusso dal padiglione più utilizzato;
  • apertura di un nuovo varco per favorire un deflusso regolato che garantisca il distanziamento interpersonale;
  • ristrutturazione di una sala in precedenza dedicata ad altre funzioni per la registrazione dei partecipanti ai convegni all’interno della palazzina uffici, per garantire il distanziamento tra il personale della fiera e i partecipanti e tra gli stessi.

Nell’interpello si citano le «Linee guida per la riapertura delle attività economiche produttive e ricreative» della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, 11 giugno 2020 e il «Protocollo AEFI dl regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 nelle manifestazioni e negli eventi fieristici» predisposto a maggio 2020 dall’Associazione Espositori e Fiere Italiane, ai quali gli interventi rispondono.

Credito d’imposta Covid-19, le spese agevolabili

L’Agenzia risponde chiarendo dapprima che le spese cui spetta il cd. credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in due gruppi:

  • interventi agevolabili: necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus (adeguamenti edilizi e dell’arredo);
  • investimenti agevolabili: connessi ad attività innovative, tra cui quelli di sviluppo o acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner).

Le spese prospettate dall’istante non risultano connesse ad attività innovative, per cui vengono valutate come interventi agevolabili, a proposito dei quali la circolare n. 20/E (v. sopra) ha precisato che:

  • deve trattarsi esclusivamente degli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2;
  • devono essere prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.

L’A/E conclude che gli interventi ai punti 1) e 2) sono ammissibili, mentre quelli al punto 3), risultando ulteriori rispetto a quanto espressamente prescritto dalle linee guida richiamate, non sono ammissibili.

Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello 10 maggio 2021, n. 322

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