Edilizia
Legittimo il sequestro del cantiere per variazione essenziale senza permesso
Cassazione: la variazione essenziale rappresenta la tipologia di abuso intermedio tra la difformità totale e quella parziale
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La difformità dell’altezza dell’edificio rispetto al progetto autorizzato costituisce variazione essenziale e necessita di apposito permesso a costruire. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37946/2021 disponibile qui in free download, ha confermato il sequestro preventivo del cantiere per la violazione dell’art. 44 comma 1 lett. b) del D.P.R. 380/2001
Il caso
Un sopralluogo dei Carabinieri e della Polizia Locale, sul cantiere edile per la costruzione di un fabbricato, metteva in luce alcune difformità dell’opera rispetto ai titoli abilitativi rilasciati. Ne seguiva l’avvio di un procedimento penale per abuso edilizio (art. 44 comma b) D.P.R. 380/2001) ed il sequestro preventivo del cantiere. Contro la misura cautelare, il proprietario dell’immobile presentava ricorso al Tribunale del Riesame, lamentando che non era stata compiuta alcuna variazione essenziale rispetto ai lavori assentiti, e le difformità contestate riguardavano unicamente l’altezza del fabbricato e non il numero o la consistenza dei piani realizzati.La definizione di variazione essenziale
Ricorda la Corte di Cassazione che in materia urbanistica la definizione di variazione essenziale dal permesso a costruire rappresenta la tipologia di abuso intermedio tra la difformità totale e quella parziale (art. 32 DPR 380/2001). Il Supremo Collegio riassume le tre tipologie di varianti:- le cd. “varianti leggere o minori”: non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia e sono tali da non alterare la sagoma dell’edificio (nonchè rispettose delle prescrizioni eventualmente contenute nel permesso a costruire).
- le varianti in senso proprio; consistono in modifiche qualitative o quantitative, ma di consistenza non rilevante, rispetto al progetto approvato, e quindi tali da non comportare un radicale e sostanziale mutamento del progetto.
- le cd. “varianti essenziali”: sono quelle che comportano una “incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario rispetto ai parametri indicati dal D.P.R. n. 380 del 2001 , art. 32 “.

