Edilizia

Quali sono i requisiti di un vano tecnico e quando è un abuso?

Il Consiglio di Stato spiega le caratteristiche che fanno rientrare un ampliamento nella definizione di “volume tecnico”
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Quali sono i requisiti di un vano tecnico e quando è un abuso?
Volume tecnico e requisiti: quali sono? Ecco come distinguere un ampliamento illegittimo da un vano tecnico È legittimo l’ordine di demolizione di un abuso edilizio, disposto a distanza di molti decenni? L’ampliamento destinato a servizio igienico rientra nella nozione di volume tecnico? Quali sono i requisiti per distinguere un vano tecnico da un ampliamento illegittimo? A queste domande risponde una interessante sentenza del Consiglio di Stato (Sent. 157/2022), in un caso di ampliamento in muratura per la creazione di un bagno. L’abuso, commesso molti anni addietro era stato colpito da ordine di demolizione da parte del Comune.

Il caso

La proprietaria di un vecchio immobile aveva ampliato di 6 metri il balcone traslando la ringhiera protettiva e aveva pavimentato il lastrico solare. Durante il sopralluogo, emergeva anche l’ ampliamento in muratura di m. 2,50 x 1,00 x 2,30 di altezza per la creazione di un locale adibito a WC. Il Comune ordinava il ripristino del manufatto e la demolizione delle opere abusive. Ma la proprietaria si difendeva sostenendo da un lato che le opere contestate fossero di “vecchia fattura”, risalente ad un periodo in cui non occorrevano titoli edilizi. Sotto altro profilo, ella sosteneva che l’ampliamento in muratura costituisse un volume tecnico, che non aveva dunque bisogno di pratica edilizia. Le questioni venivano esaminate prima dal TAR e poi dal Consiglio di Stato.

Demolizione e interesse pubblico, dopo un notevole periodo di tempo dall’abuso

Tra i motivi di ricorso, la proprietaria lamentava il difetto di motivazione sull’interesse pubblico alla demolizione, visto il lungo tempo trascorso dalla commissione dell’abuso”. Il Consiglio di Stato, richiamando un consolidato principio giurisprudenziale, chiarisce che “”l’ordinanza di demolizione delle opere edili abusive costituisce misura a carattere rigidamente vincolato, che non necessita di specifica motivazione in ordine all’interesse pubblico sottostante neanche qualora sia adottata a distanza di tempo dall’esecuzione degli abusi.

Nozione di volume tecnico: i requisiti

La sentenza esamina poi la questione rilevante della nozione di volume tecnico. Ai sensi dell’art. 3 e 33 del DPR 380/2001 il volume tecnico non deve essere computato nel calcolo della volumetria ammissibile. La difesa della proprietaria sosteneva che il vano WC, rientrando tra i volumi tecnici, non potesse costituire ampliamento illegittimo. Il Tribunale Amministrativo, nella sentenza di primo grado, aveva fornito una chiara definizione di volume tecnico, che i Giudici di Palazzo Spada richiamano e confermano. Costituiscono volumi tecnici quei locali “completamente privi di una autonomia funzionale, anche potenziale, inc punto destinati a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa”. Sono tre i parametri che individuano un “volume tecnico”, il primo positivo ed il secondo ed il terzo negativi:
  • strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione
  • impossibilità di soluzioni progettuali diverse: tali costruzioni non devono essere ubicate all’interno della parte abitativa
  • rapporto di necessaria proporzionalità tra i volumi e le esigenze edilizie completamente prive di autonomia funzionale anche potenziale, in quanto destinate a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale.

Volume tecnico requisiti: i servizi igienici non sono vani tecnici

La proprietaria sosteneva che proprio seguendo questa definizione, il vano wc lavanderia, realizzato agli inizio del 900 per dotare l’appartamento di un bagno di cui altrimenti sarebbe stato privo, avrebbe avuto le caratteristiche di destinazione strumentale ed accessoria rispetto alla casa. Non è d’accordo il Consiglio di Stato. Sull’epoca di realizzazione delle opere, entrambi i Collegi giudicanti ritenevano non raggiunta la prova della preesistenza delle opere al regolamento edilizio comunale, così come sostenuto invece dalla ricorrente. Inoltre, per i Giudici di Palazzo Spada l’ampliamento contestato non conteneva un impianto servente che non potesse trovare collocazione all’interno dell’abitazione. La destinazione funzionale del vano a servizio igienico determina quindi, per il Consiglio di Stato, un ampliamento della superficie residenziale e dell’originaria volumetria. Consiglio di Stato, sent. 157/2022
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