La sentenza del
Consiglio di Stato n. 4626/2021 precisa la differenza tra legittimità della trasformazione del sottotetto, agibilità del fabbricato e problemi di vicinato di natura solo civilistica.
Trasformazione del sottotetto: il caso in oggetto
La vicenda giudiziaria nasce, come spesso accade, da una contesa tra due vicini di casa.
Il proprietario di un immobile aveva ottenuto dal Comune la
sanatoria per la
trasformazione del sottotetto in locale ad uso abitativo, ottenendone l’agibilità. Il vicino del piano di sotto, infastidito dai rumori, a suo dire intollerabili, causati dalla nuova destinazione urbanistica del sottotetto, si è rivolto al Tar. Per la verità, prima ancora che avvenisse la trasformazione urbanistica del sottotetto, il vicino del piano sottostante si era rivolto al Tribunale per rivendicare la proprietà esclusiva del sottotetto, ma aveva perso la causa. Adesso quindi provava ad ostacolare il vicino nell’utilizzo del sottotetto, impugnando al TAR l’
autorizzazione all’agibilità rilasciata dal Comune.
Sanatoria del sottotetto e agibilità sono atti distinti
Sebbene il ricorso lamentasse la mancanza dei presupposti del sottotetto per accedere alla trasformazione urbanistica, il ricorso al TAR era stato promosso contro la sola concessione dell’autorizzazione all’ agibilità dell’immobile. E non contro il permesso di costruire in sanatoria per la trasformazione del sottotetto. Oggetto del giudizio erano pertanto i soli
requisiti per la concessione dell’agibilità del sottotetto. E non la legittimità del permesso di costruire in sanatoria, che è un atto distinto e che non era stato autonomamente impugnato.
Il TAR rigettava il ricorso per mancanza di interesse del ricorrente, che quindi si rivolgeva al Consiglio di Stato
Agibilità e rumori intollerabili: le differenze
Il Consiglio di Stato, al contrario del TAR, ha riconosciuto al vicino del piano di sotto l’interesse ad agire per l’
annullamento dell’autorizzazione all’agibilità del sottotetto. In effetti, il
mutamento di destinazione del sottotetto può arrecare un potenziale danno al proprietario dell’appartamento sottostante, che quindi ha certamente un interesse a proporre l’azione di annullamento.
Tuttavia, il Consiglio di Stato ha ritenuto
infondate nel merito le pretese del vicino.
In primo luogo, il ricorrente non aveva indicato precisi elementi, diretti a contestare la bontà del certificato di agibilità. Nel suo ricorso, il vicino aveva fatto riferimento a vecchi provvedimenti del Comune di diffida ad utilizzare il sottotetto, ma si trattava di atti amministrativi relativi ad un periodo precedente la sanatoria dell’immobile. Di recente invece, la
ASL aveva eseguito un
sopralluogo, dando
parere positivo.
Inoltre, il Comune aveva rilasciato il certificato di agibilità in conformità agli art. 24 e 25 del DPR 380/2001. Il proprietario del sottotetto aveva prodotto tutta la documentazione necessaria alla pratica; era stato anche acquisito il nulla osta dei Vigili del Fuoco. Quindi, il Comune aveva legittimamente autorizzato l’agibilità del sottotetto.
Quando i rumori sono realmente intollerabili?
C’era poi la questione dei
rumori intollerabili lamentati dal vicino a seguito della trasformazione urbanistica del sottotetto. Tale questione, per il Consiglio di Stato, non ha nulla a che vedere con l’agibilità del locale. La pronuncia chiarisce infatti che il problema dei rumori attiene a vicende di relative ai rapporti di vicinato, di carattere squisitamente civilistico, che non rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo.
A onore di cronaca, bisogna anche aggiungere che il tenace vicino, aveva presentato un ricorso al Tribunale per lamentare i rumori intollerabili provenienti dal sottotetto, che avrebbero compromesso la sua tranquillità. Ma anche il Tribunale civile aveva rigettato la sua pretesa.
Consiglio di Stato, sentenza n. 4626/2021