Titoli abilitativi edilizi: una serra non stagionale richiede la concessione
Per il Tar Piemonte (Sezione Seconda), con la sentenza n. 1351 del 12 dicembre 2017, le serre mobili stagionali si distinguono dalle serre realizzate con strutture fisse, in quanto le prime sono rivolte alla protezione del terreno e delle coltivazioni in periodi stagionali e non necessitato di titolo abilitativo; le seconde, invece, costituiscono opere di supporto per l’attività agricola e commerciale, soddisfano esigenze continuative connesse alla coltivazione e comportano una modificazione permanente dello stato dei luoghi, perciò vanno considerate nuova costruzione soggetta al preventivo rilascio di titolo abilitativo.
La sentenza fa riferimento a una pronuncia del Consiglio di Stato anteriore alle modifiche apportate al Testo Unico Edilizia, secondo cui “la costruzione di serre di grandi dimensioni costituite da tubi ed intelaiature metallici interrati su cui vengono stesi teloni di plastica, destinate a far fronte a esigenze continuative connesse con la coltivazione ortofrutticola, è assoggettata a concessione edilizia, in quanto opera destinata ad alterare in modo duraturo l’assetto urbanistico-ambientale” (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3247 dell’8 giugno 2000). Può essere considerata stagionale solo una struttura che venga ciclicamente installata e poi rimossa al termine della stagione, ossia un manufatto che in una certa stagione dell’anno, ed ogni anno, viene costruito e poi regolarmente smontato.
Il fatto
Il ricorrente, deducendo la violazione dell’art. 6 del Dpr n. 380 del 2001 e delle norme tecniche del piano regolatore, chiedeva l’annullamento dell’ordinanza del comune relativa alla comunicazione di inizio lavori per attività edilizia libera per l’installazione di una serra mobile stagionale costituita da un tunnel in ferro e plastica, per il ricovero della fienagione. Il manufatto misurava m. 16 x 8,20, in altezza mt. 5,20, infisso nel terreno senza opere murarie e movimento di terra. Con l’ordinanza impugnata, il Comune aveva rilevato che “la serra mobile stagionale per il ricovero della fienagione costituita da tunnel, in base alle sue caratteristiche concrete (dimensioni, utilizzo di fatto non stagionale, alterazione in modo durevole e rilevante dallo stato dei luoghi, anche se non ancorata al suolo con basamento, e utilizzo non per esigenze contingenti o temporanee) non rientra nell’ambito di applicazione dell’attività edilizia libera ex art. 6 comma 1 lett. e) del Dpr n. 380/2001, ma in quello dell’art.. 3 lett. e.5) del Dpr n. 380/2001 con conseguente necessità di rilascio di titolo abilitativo: in ogni caso … devono essere rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nella fattispecie non viene rispettata la distanza dai confini prescritta”.

