Il terzo condono può riguardare solo interventi minori

Maglie strette per il terzo condono. Le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli sono sanabili solo se si tratta di opere minori senza aumento di superficie e volume (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria): un abuso comportante la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo, indipendentemente dal fatto che il vincolo non sia di carattere assoluto, non può essere sanato è quanto affermato dal Consiglio di Stato, Sez. VI, sent., 5 maggio 2022, n. 3531.
Il caso specifico
La sentenza in commento si è occupata di un’ipotesi di diniego di condono edilizio (ex art. 32 del D.L. n. 269/2003, come conv. con L. 326/2003) relativamente all’ampiamento in altezza di un sottotetto, relativo ad un fabbricato sito in area vincolata. Il ricorrente lamentava che, nonostante l’immobile si trovi in area sottoposta a vincolo paesaggistico, la richiesta di condono avrebbe dovuto essere accolta stante la conformità dell’intervento alla strumentazione urbanistica vigente e l’assenza di vincoli di inedificabilità assoluta.
Il ragionamento seguito dal Consiglio di Stato
Il TAR prima, e il Consiglio di Stato, poi, hanno respinto le tesi sostenute dal ricorrente osservando che le opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria e ciò indipendentemente dal fatto che (come nel caso di specie) si tratti di interventi conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e all’assenza di vincoli di inedificabilità assoluta nell’area.
Le tipologie di interventi previsti dal terzo condono
Le disposizioni del D.L. n. 269/2003 suddividono gli interventi edilizi realizzati abusivamente ed oggetto di domanda di sanatoria in sei tipologie, accomunate dall’assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio:
- Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
- Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della legge;
- Opere di ristrutturazione edilizia realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
- Opere di restauro e risanamento conservativo realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A
- Opere di restauro e risanamento conservativo realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
- Opere di manutenzione straordinaria, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio nonché opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.
La sanatoria degli abusi edilizi nel cd. terzo condono per gli immobili sottoposti a vincolo
Avevamo già affrontato il tema della portata applicativa dei limiti quantitativi e percentuali del cd. terzo condono in un precedente articolo, la questione all’attenzione del Consiglio di Stato, tuttavia, prescinde dall’applicazione dei limiti volumetrici e si riferisce agli interventi suscettibili di sanatoria negli immobili soggetti a vincolo.
In termini generali, le disposizioni del D.L. n. 269/2003 considerano non suscettibili di sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli qualora in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici
La distinzione tra abusi minori e abusi maggiori
La suddivisione degli interventi in tipologie è funzionale all’individuazione della disciplina applicabile ai fini della sanatoria. Per quanto di interesse, infatti, rimanendo nell’ambito degli interventi edilizi che riguardano immobili sottoposto a vincolo, la sentenza in commento ha chiarito che gli abusi maggiori riferibili alle prime tre tipologie non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria qualora realizzati su immobili soggetti a vincoli, a prescindere dal fatto che (ed anche se) si tratti di interventi conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e al fatto che il vincolo non comporti l’inedificabilità assoluta dell’area.
Diversamente, gli abusi minori, riferibili alle ultime tre tipologie, possono essere oggetto di sanatoria se conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, previo parere positivo della autorità preposta alla tutela del vincolo.