Edilizia

Superbonus e il sequestro del credito: necessità di una valutazione attenta

La Cassazione inquadra una questione cruciale a proposito del sequestro del credito nei casi di contestazione di lavori agevolati con i bonus edilizi
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Superbonus e il sequestro del credito: necessità di una valutazione attenta

Il 16 febbraio 2024, la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza di fondamentale importanza, la n. 7021/2024, che affronta una questione cruciale riguardante il sequestro del credito nei casi di contestazione di lavori agevolati con i bonus edilizi, in particolare il Superbonus al 110%.

Superbonus e sequestro del credito: il caso

Nel caso in questione, si è discusso di un sequestro preventivo motivato da presunte irregolarità commesse da una società. Le accuse includevano l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e la falsa attestazione della realizzazione del 30% dei lavori commissionati, necessaria per ottenere il Superbonus al 110% per villette e unifamiliari.

La controversia è giunta fino alla Corte di Cassazione, che ha deciso di annullare l’ordinanza e rinviare la questione al Tribunale per una nuova valutazione.

La decisione della Cassazione si basa sull’omessa argomentazione dei Giudici di merito in merito al nesso di pertinenza tra i crediti confiscati e le condotte contestate di falso. Non è emerso alcun elemento che correlasse causalmente le dichiarazioni false ai crediti fiscali oggetto di sequestro.

Le lacune che la Cassazione ha individuato

Inoltre si è posto in evidenza un’altra lacuna motivazionale riguardante la mancata esecuzione del 30% dei lavori commissionati. Il Tribunale ha escluso questa circostanza basandosi esclusivamente sulle dichiarazioni dei committenti e sul parere della Commissione consultiva. Non ha quindi valutato le deduzioni difensive relative alle attività effettuate nei cantieri, la possibile rilevanza delle attività non agevolate e le asseverazioni dei direttori dei lavori.

Nel dettaglio la Corte ha evidenziato le incertezze interpretative, in particolare riguardo al calcolo della soglia del 30%.

Ha fatto riferimento alla precisazione della Commissione di monitoraggio presso il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, secondo cui la detrazione del 110% è subordinata alla condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

La Cassazione ha quindi ritenuto che il provvedimento di sequestro preventivo fosse carente di motivazione riguardo al presunto reato contestato. Questo perché non risultava in atti alcun elemento che potesse dimostrare la falsità della documentazione relativa all’esecuzione del 30% dei lavori commissionati.

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