Sanatoria esclusa per interventi con aumento di altezza e volumetria
Il Tar Brescia, nella sentenza n.11 del 4 gennaio 2021, ha stabilito che un sopralzo, a prescindere dalla sua entità, è escluso dalla sanatoria ex art.36 Dpr 380/2001, poiché impedisce l’accertamento di conformità, in quanto comporta un aumento non solo dell’altezza dell’edificio, ma anche della sua volumetria.
Il caso trattato riguarda il ricorso sul diniego del comune al rilascio del permesso di costruire in sanatoria, a seguito della segnalazione all’amministrazione – da parte del proprietario confinante – di presunti abusi. E del conseguente avvio di una procedura di accertamento edilizio su due interventi edilizi realizzati dal ricorrente in difformità, rispettivamente, ad una Dia e ad una concessione edilizia.
Il Comune aveva respinto l’istanza di sanatoria, in ragione del mancato rispetto delle distanze dagli edifici limitrofi, in seguito alla realizzazione di un sopralzo della copertura del fabbricato, eseguito durante l’intervento di manutenzione straordinaria. Il ricorrente sosteneva che le difformità dovevano considerarsi “di scarsa importanza” sotto il profilo urbanistico. Perché comportanti solo una modifica poco significativa della forma del fabbricato, con mantenimento della quota media ponderale.
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La modesta consistenza degli abusi non rileva per ottenere la sanatoria
Avendo rilevato la realizzazione del sopralzo del fabbricato non previsto e non ammesso dalla normativa, in quanto comportante modifica delle altezze reali esterne e aumento della volumetria urbanistica, il Tar Brescia ha stabilito che “l’insussistenza dei presupposti per la sanatoria non può essere superata in ragione della modesta consistenza materiale degli abusi, peraltro sostenuta ma indimostrata dal ricorrente, e comunque smentita dall’evidenza documentale in atti, e considerato il tenore della richiamata normativa urbanistica.”
Il sopralzo realizzato è significativo ed estremamente visibile e quindi incontestabile e comunque, a prescindere dalla sua entità, è ostativo all’accertamento di conformità, in quanto comporta un aumento non solo dell’altezza dell’edificio, ma anche della sua volumetria, in evidente violazione dell’art. 2 VIII delle NTA, sicché il diniego dell’istanza di sanatoria è adeguatamente motivato in ragione della mera indicazione della non rispondenza dell’istanza alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

