Edilizia

Reati edilizi: quando scatta la responsabilità penale del direttore dei lavori?

Una recente sentenza della Corte Cassazione ci consente di approfondire il nesso intercorrente tra responsabilità del direttore dei lavori e gli di abusi edilizi
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Reati edilizi: quando scatta la responsabilità penale del direttore dei lavori?
Ecco di seguito l’analisi di una recente sentenza della Corte di Cassazione in tema di reati edilizi e responsabilità penale del direttore dei lavori.

Il fatto

 I proprietari di un immobile venivano condannati per il reato di cui all’art. 44, D.P.R. n. 380/2001, comma 1, lett. c), per aver realizzato interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo in totale difformità dal permesso originariamente rilasciato. L’intervento realizzato, infatti, consisteva nella costruzione di un immobile residenziale su due livelli in luogo di “una casetta al piano terra in area agricola”, assoggettata a vincolo paesaggistico. I proprietari, il direttore dei lavori e il titolare dell’impresa costruttrice venivano condannati per i reati edilizi conseguenti: la condanna in sede penale è stata poi confermata dai giudici di legittimità.

I reati edilizi e la preventiva qualificazione degli interventi

Nella vicenda in esame si è ritenuto sussistente uno dei reati previsti dall’art. 44 D.P.R. n. 380/2001. Tale disposizione prevede tre distinte fattispecie penali:
  1. l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla normativa nazionale, regolamenti edilizi, strumenti urbanistici e permesso di costruire;
  2. esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione;
  3. lottizzazione abusiva di terreni ovvero esecuzione di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.

La responsabilità del direttore lavori e la totale difformità dal titolo

La sentenza della Corte di Cassazione 31 agosto 2022, n. 32020, in via preliminare, ricorda come si debba considerare in “totale difformità” quell’intervento edilizio che risulti integralmente diverso da quello assentito. La “diversità” si apprezza in relazione alle caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche, di utilizzazione o di ubicazione, da valutarsi sulla base di una comparazione unitaria e sintetica fra l’organismo programmato e quello che è stato effettivamente realizzato. Ad abundantiam, ricordiamo che, invece, è in “parziale difformità” quell’intervento che risulti realizzato secondo modalità diverse da quelle previste a livello progettuale, essendo comunque stato contemplato dal titolo abilitativo.

L’ottenimento del titolo edilizio in sanatoria

Per estinguere i reati edilizi ricordati (ed evitare così anche la confisca dell’area interessata) è necessario che il proprietario dell’immobile interessato provveda ad ottenere, ove possibile, il rilascio del titolo edilizio in sanatoria. Affinché si possa ottenere la sanatoria degli abusi edilizi è necessario il rispetto delle previsioni indicate dall’art. 36, D.P.R. 380/2001 e, precisamente, la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto, che al momento della presentazione della domanda di sanatoria Tale titolo, inoltre, non può essere sottoposto a termini o condizioni. In tal senso, la giurisprudenza ha chiarito che tale ipotesi non sarebbe coerente con la “ratio” della norma di dare rilievo alla piena conformità agli strumenti urbanistici dell’intera opera così come già realizzata, senza quindi che siano consentiti accorgimenti per far rientrare la stessa nell’alveo della legittimità urbanistica. Il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all’esecuzione di specifici interventi non determina l’estinzione del reato edilizio.

Diritto penale, reati edilizi e responsabilità del direttore lavori 

All’esito di questa ricognizione dei principi generali della materia è bene soffermarsi sui profili di responsabilità del direttore dei lavori, sul quale grava l’obbligo di vigilanza sulla conformità delle opere al permesso di costruire ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.P.R. 380/2001, in uno con il dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate. La responsabilità penale del direttore dei lavori, dunque, si fonda su tale obbligo di vigilanza, la cui violazione risulta penalmente rilevante, e che rimane in vigore sino alla comunicazione della formale conclusione dell’intervento o alla rinunzia all’incarico. Attenzione, però, l’obbligo di vigilanza non viene meno in caso in cui sia stata adottata un’ordinanza di sospensione dei lavori ma permane a carico del medesimo direttore dei lavori, quantomeno fino a che il cantiere non sia sottoposto a sequestro.
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