Edilizia
Reati edilizi: quando scatta la responsabilità penale del direttore dei lavori?
Una recente sentenza della Corte Cassazione ci consente di approfondire il nesso intercorrente tra responsabilità del direttore dei lavori e gli di abusi edilizi
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Ecco di seguito l’analisi di una recente sentenza della Corte di Cassazione in tema di reati edilizi e responsabilità penale del direttore dei lavori.
Il fatto
I proprietari di un immobile venivano condannati per il reato di cui all’art. 44, D.P.R. n. 380/2001, comma 1, lett. c), per aver realizzato interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo in totale difformità dal permesso originariamente rilasciato. L’intervento realizzato, infatti, consisteva nella costruzione di un immobile residenziale su due livelli in luogo di “una casetta al piano terra in area agricola”, assoggettata a vincolo paesaggistico. I proprietari, il direttore dei lavori e il titolare dell’impresa costruttrice venivano condannati per i reati edilizi conseguenti: la condanna in sede penale è stata poi confermata dai giudici di legittimità.I reati edilizi e la preventiva qualificazione degli interventi
Nella vicenda in esame si è ritenuto sussistente uno dei reati previsti dall’art. 44 D.P.R. n. 380/2001. Tale disposizione prevede tre distinte fattispecie penali:- l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla normativa nazionale, regolamenti edilizi, strumenti urbanistici e permesso di costruire;
- esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione;
- lottizzazione abusiva di terreni ovvero esecuzione di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.