Il punteggio tabellare è coerente con il criterio dell’offerta più vantaggiosa

Il Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza n. 4301 del 7 giugno 2021, tratta la legittimità del punteggio tabellare (on/off) per l’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica (art. 83 d.lgs. n. 50/2016). Stabilendo che la graduazione di punteggi prevista da un bando che riserva adeguati spazi valutativi alla stazione appaltante, risulta coerente con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e non preclude la presentazione di un’offerta ponderata da parte dell’appellante, né il bando di gara contempla requisiti o elementi tecnici tali da escludere a priori la possibilità di partecipazione alla procedura da parte della stessa.
Il caso preso in esame dai massimi giudici amministrativi riguarda l’impugnazione innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia del bando di gara telematica relativo a un appalto per “Servizio di facility management per stabili, stazioni, parcheggi e rotabili”, da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, suddiviso in tre lotti.
Il Tar Lombardia aveva dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Rilevando che il bando impugnato non contenesse clausole impeditive della possibilità per l’operatore di formulare un’offerta consapevole e competitiva. In appello, erano stato presentato, tra gli altri, un motivo di doglianza relativo al punteggio attribuibile all’offerta tecnica (67 punti su 70), che per la quasi totalità deriverebbe dall’applicazione di criteri rigidamente quantitativi, senza alcuno spazio valutativo alla commissione di gara, così svilendo la portata del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e determinando di fatto l’aggiudicazione secondo il solo prezzo offerto.
Gli effetti distorsivi del punteggio tabellare
Secondo l’appellante, per la quasi totalità delle voci dell’offerta tecnica il disciplinare avrebbe previsto l’attribuzione di punteggi predeterminati ogni qual volta il concorrente avesse indicato di possedere la caratteristica richiesta e/o di offrire la prestazione predeterminata dalla stazione appaltante. Trattandosi pertanto di punteggi cd. “tabellari” (sostanzialmente fissi e predefiniti, da attribuire soltanto in ragione dell’offerta o della mancata offerta di quanto specificamente richiesto). Proprio in virtù della loro automaticità e predeterminatezza tali punteggi si distinguerebbero da quelli “discrezionali”, il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla stazione appaltante. E risulterebbero affini ai punteggi “quantitativi”, il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
Poiché sono predefiniti e devono essere applicati meccanicamente, i punteggi tabellari si presterebbero a dare indicazione della precisa soluzione tecnica voluta dalla stazione appaltante; pertanto, ove scelti quali criterio principale e predominante per l’attribuzione del punteggio tecnico, come avvenuto nel caso di specie, comporterebbero effetti distorsivi.
La modalità di assegnazione dei punteggi individuata dagli atti gara eliminerebbe infatti la portata innovativa delle proposte dei concorrenti ed annullerebbe ogni valutazione discrezionale delle stesse da parte della commissione esaminatrice, conseguendone il rispetto solo in apparenza del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; non potendosi distinguere sull’elemento qualitativo, le offerte sarebbero, invero, valutate necessariamente soltanto in termini di ribasso sul prezzo.
L’articolazione dei criteri di valutazione
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso argomentando che nel caso di specie, il bando articola i criteri di valutazione dell’offerta tecnica in diversi subcriteri, prevedendo nel complesso l’attribuzione di 70 punti; nell’ambito dell’articolazione in tali subcriteri solo 15 punti complessivi sono attribuibili sulla base di un’alternativa automatica di tipo on/off; gli ulteriori 55 punti sono invece distribuiti sulla base di un’articolata graduazione dei punteggi tra un minimo e un massimo, con previsione di valori intermedi, correlati a specifici profili tecnici.
L’articolazione di punteggi prevista dalla lex specialis risulta perciò perfettamente coerente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, atteso che la stessa non contempla criteri di tipo rigorosamente quantitativo, ma si articola in subpunteggi predeterminati in relazione ai diversi profili tecnici delle offerte, consentendo di valorizzare quelle che presentano un maggior pregio tecnico. Inoltre, in relazione ad alcuni dei criteri previsti, il bando prevede la produzione di una analitica descrizione a corredo dell’offerta tecnica, che ne illustri le caratteristiche, facendo corrispondere alla stessa e al suo contenuto il punteggio attribuibile e valorizzando, pertanto, l’esercizio della necessaria discrezionalità tecnica della stazione appaltante nella valutazione alla stessa spettante.
Come affermato di recente dalla Sezione V, n.1313 del 15 febbraio 2021: “non può essere ritenuta illegittima l’opzione per il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, attraverso il quale la selezione è stata comunque svolta su aspetti di carattere qualitativo diversi ed ulteriori rispetto al prezzo della fornitura, ancorché valutati in base ad automatismi”.
La discrezionalità della stazione appaltante
La scelta operata dall’amministrazione appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri di valutazione delle offerte, ivi compresa anche la disaggregazione eventuale del singolo criterio valutativo in subcriteri, è espressione dell’ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l’interesse pubblico.
Tale discrezionalità è da ritenersi particolarmente significativa in un contesto normativo in cui, non essendo espressamente previsto l’obbligo di attribuire punteggi graduati tra un minimo ed un massimo ai singoli criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non è ravvisabile un diretto contrasto con la norma di legge nella scelta, da parte della stazione appaltante, di una modalità di attribuzione del punteggio di tipo on/off, in cui cioè vi è attribuzione del punteggio nel caso di ricorrenza di un elemento ritenuto rilevante dalla stazione appaltante.
Il metodo di attribuzione si/no, pur ridimensionando in parte il margine di apprezzamento del merito tecnico dell’offerta, non lo esclude. Anticipando, piuttosto, la valutazione dei requisiti tecnici che devono essere offerti, con la conseguenza che si ha poi un controllo finalizzato a comprovarne il possesso. Ciò significa che comunque la valutazione dell’offerta ha tenuto conto della componente tecnica. Ne deriva che la lex specialis impugnata è priva di profili di immediata lesività, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione proposta per carenza di interesse.
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 4301 del 7 giugno 2021