Progettazione di uno spazio commerciale e diritto d’autore
Anche per la progettazione di uno spazio commerciale si applica la legge sul il diritto di autore.
Non è possibile riutilizzare il layout di un progetto architettonico, come ad esempio quello di uno spazio commerciale, senza il consenso dell’architetto che ha ideato quel progetto. Questo principio di diritto è stato affermato dalla recente sentenza del Tribunale di Palermo, n. 1667/2022, sezione imprese, che ha applicato la legge sul il diritto di autore per dare tutela al progetto di realizzazione dei punti vendita di una rinomata catena di supermercati, condannando la società a risarcire all’architetto la somma di 10mila euro, per aver replicato in altre sedi il concept store disegnato dal professionista.
Va precisato, che nel contratto a suo tempo stipulato tra l’architetto e la società, era stato espressamente pattuito che l’architetto riservasse per sé la piena proprietà del progetto nei termini riferiti dal diritto d’autore dell’opera artistica. Il progetto, inizialmente concesso per la realizzazione del solo negozio per cui era previsto l’intervento, era stato poi esteso in accordo tra le parti, ad altri due punti vendita. Tuttavia la società aveva poi utilizzato lo stesso format per ulteriori tre negozi.
L’architetto aveva allora adito il Tribunale delle imprese, invocando la tutela del diritto di autore e della concorrenza, e qualificando il proprio progetto come “opera creativa dell’ingegno”.
La tutela del diritto d’autore
L’art. 12 della legge sul diritto d’autore, richiamato dalla sentenza palermitana per la decisione del caso in esame, stabilisce che l’autore dell’opera ha:
- il diritto esclusivo di pubblicare l’opera;
- il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo originale o derivato;
- è considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.
La giurisprudenza in materia ha ulteriormente chiarito che, in caso di contratto di appalto, i diritti acquisiti dal committente in relazione al progetto architettonico commissionato, sono limitati allo specifico bene oggetto della progettazione. Non è possibile quindi sfruttare lo stesso progetto per la realizzazione di un’altra opera.
Quando un progetto architettonico può dirsi creativo?
Nel caso in esame, la società di supermercati aveva chiesto il rigetto della domanda dell’architetto “sulla base della mancanza nel progetto di qualsiasi elemento di originalità o creatività tali da potersi invocare la tutela della proprietà intellettuale”.
Tuttavia, ricorda la Corte palermitana, che la giurisprudenza ha distinto il concetto giuridico di creatività previsto dalla legge sul diritto d0autore da quelli di creazione, novità assoluta, originalità, Nel diritto d’autore la “creatività” è l’espressione personale ed individualizzata di un’oggettività, che appartiene al mondo della scienza, dell’arte, dell’architettura, della musica, della letteratura etc.
Inoltre, aggiungono i giudici, il progetto architettonico oppure l’opera di arredamento di interni caratterizzata da una progettazione unitaria, uno schema in sé definito e visivamente apprezzabile, che riveli una chiara chiave stilistica o rechi l’impronta dell’autore, è tutelato dall’art. 2 comma 5 della legge sul diritto di autore. Non conta la semplicità della scelta degli arredi o il loro comune utilizzo, ma ciò che rileva è che il risultato complessivo realizzi una combinazione originale e non imposta dalla volontà dell’autore di dare solamente una risposta tecnico-funzionale.
Progettazione di uno spazio commerciale e diritto d’autore
Riguardo alla progettazione di uno spazio commerciale, come quello di una catena di supermercati, l’architettura dell’ambiente gioca un ruolo fondamentale e “deve estremizzare la percezione dei prodotti”. Arredamenti, design, luci, musica sono costruiti intorno a una precisa filosofia che pone al centro il cliente. Dunque proprio il progetto architettonico vale a rendere riconoscibile e a fare la differenza tra una catena di negozi ed altri operatori dello stesso settore.
Affermata dunque l’applicabilità della tutela del diritto d’autore al progetto architettonico, il Tribunale ha condannato la società proprietaria dei supermercati, per aver utilizzato il medesimo progetto in tre altri negozi, senza aver prima acquisito il consenso dell’architetto, in violazione dunque del suo esclusivo diritto di sfruttamento economico dell’opera.

