Edilizia

Area a diversa pericolosità geomorfologica e sanatoria, quali interventi attuabili?

Consiglio di Stato: il permesso in sanatoria può essere ottenuto solo se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della sua realizzazione sia al momento della presentazione della domanda
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Area a diversa pericolosità geomorfologica e sanatoria, quali interventi attuabili?
Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 2038 del 10 marzo 2021, esamina il ricorso che una Società aveva presentato contro il diniego di un’istanza di permesso di costruire in sanatoria per lavori non autorizzati effettuati su un immobile di proprietà, in area “a diversa pericolosità geomorfologica” di cui alla legge regionale Puglia n. 19 del 2002.

Non compatibilità

Sull’istanza, l’Autorità di bacino della Puglia aveva espresso parere di non compatibilità con le previsioni del Piano stralcio di assetto idrogeologico. In quanto gli interventi “al secondo livello della villa, in corrispondenza del prospetto retrostante, con demolizione di muri di tamponamento perimetrale, costruzione di nuovi setti murari e nuove coperture, comportano un ampliamento della volumetria preesistente (cucina, ampliamento del soggiorno, bagno, centrale termica)”. Il Tar aveva respinto il ricorso presentato contro tale parere. Ritenendo applicabili le disposizioni del Piano all’opera in esame e confermando la non compatibilità degli ampliamenti di volume e comunque di costruzioni successive a demolizione.

Le motivazioni del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, stabilendo i seguenti principi:
  • il permesso in sanatoria può essere ottenuto solo se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della sua realizzazione, sia al momento della presentazione della domanda;
  • le disposizioni del Piano che circoscrivono l’efficacia ai nuovi interventi costruttivi non possono essere interpretate come applicabili anche alle richieste di sanatoria per quegli interventi realizzati senza titolo sui quali gli interessati richiedono l’accertamento di conformità; per tali richieste non può non valere anche il requisito della doppia conformità alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione che al momento della presentazione dell’istanza;
  • occorre distinguere tra esecutività e conoscenza legale dei provvedimenti amministrativi. I due concetti non sono infatti coincidenti e automaticamente sovrapponibili. Le disposizioni del Piano di bacino sono rivolte direttamente, per ciò che concerne in particolare i vincoli urbanistici, agli enti competenti in tale ambito; la pubblicazione sul sito web dell’Autorità conferisce il carattere dell’esecutività ai vincoli introdotti sia nel senso del loro recepimento negli strumenti urbanistici sia per la loro applicazione nell’adozione dei provvedimenti amministrativi di competenza;
  • l’attività di ricostruzione di un edificio che comporti mutamenti morfologici non può in nessun caso essere ricompresa nel concetto di risanamento conservativo o manutenzione straordinaria. Poiché, in tali casi, è necessario che l’edificio rimanga identico nel rispetto dei limiti tipologici, strutturali e formali, anche quando si proceda al rifacimento parziale dei muri perimetrali. Ciò che rileva è la compatibilità delle opere da sanare con le disposizioni del Piano di bacino, che consente, per gli interventi che non riguardino il consolidamento o il monitoraggio dei processi geomorfologioci e la manutenzione o ristrutturazione di opere pubbliche, gli interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo a condizione che non incrementino il carico urbanistico, nonché gli adeguamenti normativi e di tutela della incolumità pubblica. Sempre che non comportino aumenti di superficie e di volume.

Si tratta di ristrutturazione edilizia

In ogni caso – conclude la sentenza – gli interventi indicati nella domanda di sanatoria appaiono riconducibili alla definizione di ristrutturazione edilizia. Risolvendosi in una trasformazione di una parte del fabbricato “mediante un insieme sistematico di opere” in cui vengono fatte rientrare anche quelle consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma preesistente. Testo della sentenza.
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