Edilizia

Pergotenda, quando in realtà è considerabile come una veranda

Se la struttura chiude stabilmente lo spazio, aumentandone il volume e si configura per materiali utilizzati e funzione quale organismo edilizio autonomo necessita di permesso di costruire
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Pergotenda, quando in realtà è considerabile come una veranda
Il Tar Liguria, nella sentenza n. 408 del 5 maggio 2021, ritorna sulla nozione di pergotenda, in merito al ricorso per l’annullamento di un ordine di demolizione di una struttura definita “veranda” realizzata a servizio di un ristorante in assenza di permesso di costruire. Secondo la ricorrente, il manufatto contestato non sarebbe un organismo edilizio autonomo né comporterebbe una trasformazione permanente del territorio, ma dovrebbe piuttosto essere considerata una struttura precaria o, al più, una pertinenza del ristorante e l’opera sarebbe conforme ai titoli con cui è stata autorizzata a occupare il suolo pubblico.

Quando una pergotenda è in edilizia libera

Il Tar Liguria ha ritenuto infondati tali motivi osservando che la giurisprudenza ha puntualmente perimetrato l’ambito dell’attività edilizia libera, con riferimento ai manufatti leggeri diretti a soddisfare esigenze temporanee, affermando che la tenda munita di una struttura di supporto (pergotenda) in tanto vi rientra, in quanto l’opera principale sia costituita, appunto, dalla “tenda” quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno, rispetto alla quale la struttura rappresenti un mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della stessa. Inoltre, gli elementi di copertura e di chiusura devono essere in materiale plastico o in tessuto, comunque privi di quelle caratteristiche di consistenza e rilevanza che possano connotarlo in termini di componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione, perché è proprio in ragione dell’inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato che l’insieme non è qualificabile come organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie.

Analisi del manufatto in questione

Il manufatto oggetto del ricorso ha una forma rettangolare, con lati di mt. 8,10 circa x mt. 3,50 circa con copertura ed altezza di mt. 3,32 circa nel punto più alto e mt. 2,52 circa in quello più basso; è fissato su di una base di legno, risulta chiuso su tutti i lati da paratie in alluminio anodizzato e vetrate scorrevoli, che ne rendono possibile l’accesso da più parti; ha una copertura retrattile e motorizzata, è ancorata sul lato nord ai pilastri del porticato del condominio. All’interno sono presenti tavoli con sedie, due monitor televisivi ed un sistema di illuminazione.

La struttura non è un mero elemento accessorio

Alla luce di tali caratteristiche, il Tar Liguria ha escluso – per i materiali utilizzati (alluminio e vetro per i lati, legno per la base), la chiusura dello spazio su tutti i lati e la circostanza che l’accesso avvenga per il tramite delle vetrate scorrevoli – che la struttura oggetto del ricorso rappresenti un mero accessorio rispetto alla tenda e ha ritenuto piuttosto che essa sia volta a chiudere stabilmente lo spazio, aumentando la superficie e il volume utilizzabili per l’attività di ristorazione, e configurandosi così quale organismo edilizio autonomo. L’autonomia della pergotenda è apprezzabile anche dalla sua funzione, in quanto mediante la stessa viene sostanzialmente realizzato uno stabile ampliamento della superficie chiusa adibita a ristorante, come confermato dalla presenza di tavoli con sedie, dei monitor televisivi e del sistema di illuminazione, elementi tutti che portano a escludere anche che abbia natura pertinenziale.

Serve il permesso di costruire

Dunque, per la costruzione dell’opera in esame era necessario un apposito titolo edilizio, non essendo sufficiente l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico per la sistemazione di tenda da sole e tavoli con sedie a servizio del locale, con un’estensione di 8,05 per 4,70 mt. e un’altezza minima di 2,30 mt. e massima di 03,30 mt. Vero che era stata autorizzata anche la posa in opera di tenda a servizio del locale, ma con la prescrizione che la copertura venisse usata stagionalmente. Confrontando l’opera realizzata con quella autorizzata ne emerge l’evidente difformità, sia per l’altezza minima (2,52 mt. invece che 2,30 mt.), sia soprattutto per i materiali utilizzati, i quali portano a escludere che nella specie si tratti di una semplice tenda con relativo supporto e a ritenere che vi sia piuttosto una nuova edificazione. Sotto il profilo delle conseguenze amministrative, la sentenza ricorda che non vi è differenza tra il caso di mancanza di permesso di costruire e quello di difformità totale, che rappresenta una figura di “mancanza sostanziale” del titolo. Tar Liguria, sentenza n. 408 del 5 maggio 2021
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