Edilizia

Uso cemento armato: Cassazione dice no al geometra

Non si trattava di un progetto di "modesta entità" visto l'uso del cemento armato. Rilevante per la Corte la valutazione della struttura dell'edificio, delle modalità costruttive e dell'insorgenza in zona sismica
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Uso cemento armato: Cassazione dice no al geometra

Capita che anche il cemento armato possa scottare e generare una lunga causa tra le parti. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29227 del 12 novembre 2019, ha rigettato il ricorso presentato da un geometra per l’annullamento di una sentenza di appello che aveva confermato l’opposizione di un condominio ad un decreto ingiuntivo emesso dal tribunale per il pagamento delle spettanze del professionista. Un contratto da oltre 52 mila euro stipulato tra i condomini e il professionista che aveva eseguito la progettazione dell’intervento di risanamento statico e funzionale del fabbricato condominiale.

Cemento armato e ricorso del geometra

Il condominio in questione non ha pagato la parcella per la progettazione dell’intervento. Esorbitante la definizione delle competenze del geometra, che non consentono la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni civili che prevedono come nel caso di specie l’uso del cemento armato.

Il geometra aveva sostenuto che l’impiego del cemento armato era limitato alle cordonature perimetrali dei solai e che le iniezioni di cemento liquido servivano solo a ricostituire l’eventuale malta tra i conci carenti di legante, ma tale argomentazione non era stata ritenuta idonea ad escludere l’incidenza sulla struttura portante dell’edificio sicché le verifiche statiche dovevano essere effettuate da un tecnico abilitato.

La Corte di Appello aveva dato ragione al condominio che aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo. Il contratto di incarico professionale è stato definito nullo, in quanto esorbitante i limiti di competenza del geometra. La Cassazione, sulla base del quadro normativo e della giurisprudenza sul tema delle competenze strutture cemento armato dei geometri, negli anni, ha concluso rigettando il ricorso del geometra.

Il quadro normativo e i progetti di “modesta entità”

La sentenza della Corte di Cassazione ha ricostruito il quadro normativo di riferimento:

  • Rd n. 274 del 11 febbraio 1929 Regolamento per la professione di geometra;
  • Rd n. 2229 del 16 novembre 1939 Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato (abrogato dal D.Lgs. n. 212/2010);
  • Legge n. 1086 del 5 novembre 1971 Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica;
  • Legge n. 64 del 2 febbraio 1974 Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

La consolidata interpretazione della giurisprudenza amministrativa ha ammesso la competenza professionale dei geometri a redigere “progetti di massima” riguardanti costruzioni richiedenti l’impiego di strutture in cemento armato solo per opere di “modesta entità”. Il riferimento è a opere che non necessitano complesse operazioni di calcolo e non vi sono implicazioni per la pubblica incolumità. Unica eccezione di opere progettabili dai geometri anche nei casi di impiego di cemento armato, sono quelle indicate nella lett. l) dell’art.16 Rd n.274/1929. Si tratta di piccole costruzioni accessorie nell’ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, aventi natura di annesso agricolo dei manufatti.

Modesta entità, cemento armato e giudizio della Corte

L’ordinanza della Cassazione interpreta il concetto di modesta entità sotto il profilo di una  valutazione delle difficoltà  tecniche che la progettazione e l’esecuzione dell’opera comportano e le attività  occorrenti per superarle. Precisando che assume significativa rilevanza, secondo il criterio tecnico-qualitativo fondato sulla valutazione della struttura dell’edificio e delle relative modalità  costruttive, la circostanza che la costruzione sorga in zona sismica.Questo prevede l’assoggettamento di ogni intervento edilizio alla legge n. 64/1974, la quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri.

Nemmeno l’eventuale intervento nella fase esecutiva o di direzione dei lavori di un professionista abilitato può sanare la nullità, per violazione di norme imperative, del contratto d’opera professionale di progettazione sottoscritto da un geometra al di fuori dei casi di sua competenza.

Per approfondire

Sul tema, la sentenza n.883 del 23 febbraio 2015 fissava i seguenti principi:

  • l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti, è riservata allo Stato;
  • nessun potere normativo in materia di professioni, neppure a livello regolamentare, è rinvenibile in capo ai Comuni;
  • esula dalla competenza dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato. È un’attività  che, qualunque ne sia l’importanza, è riservata agli ingegneri e agli architetti iscritti nei relativi albi professionali.
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