Edilizia

Oneri di urbanizzazione, quando devono essere restituiti?

Qualora il privato rinunci o non utilizzi il permesso di costruire, l’Amministrazione ha l’obbligo di restituire le somme corrisposte per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione
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Oneri di urbanizzazione, quando devono essere restituiti?
Il Tar Puglia, nella sentenza n. 1026 del 14 giugno 2021, interviene sulla restituzione degli oneri di urbanizzazione versati per un permesso di costruire in seguito ritirato per la modifica del piano urbanistico.

Il caso

Il permesso di costruire in questione era stato rilasciato in favore di una società immobiliare per la “ristrutturazione edilizia consistente nel completamento di un fabbricato attualmente a rustico e cambio di destinazione d’uso”. La proprietà dell’unità immobiliare per la quale era stato richiesto e ottenuto permesso a costruire era poi acquistata da un’altra società. Con un contratto nel quale si attestava l’integrale versamento degli oneri urbanistici in favore del Comune. In seguito alla pronuncia del Tar che annullava la delibera con la quale era stato approvato il piano urbanistico generale del Comune, la destinazione urbanistica delle aree di interesse era variata. Di modo che la zona nella quale ricadeva il lotto oggetto di intervento, tornava ad essere qualificata come zona agricola. Pertanto, la società titolare del permesso di costruire in voltura, comunicava al Comune l’impossibilità di utilizzare il suddetto titolo edilizio. Con relativa richiesta di restituzione degli oneri urbanistici già versati. Persistendo l’inerzia del Comune, la società presentava ricorso chiedendo la condanna dell’Amministrazione alla restituzione degli oneri urbanistici indebitamente riscossi. Il Tar Puglia ha accolto il ricorso, stigmatizzando il comportamento inerte tenuto dal Comune. Che avrebbe dovuto fornire quanto meno riscontro formale all’istanza volta ad ottenere la restituzione degli oneri urbanistici già versati.

Gli oneri di urbanizzazione, come funzionano?

Gli oneri di urbanizzazione hanno natura di obbligazioni connesse alla attività di trasformazione del territorio e al concreto esercizio della facoltà di costruire. Pertanto, se tale circostanza non si verifica, il relativo pagamento risulta privo della causa dell’originaria obbligazione di dare. Ne consegue che, qualora il privato rinunci o non utilizzi il permesso di costruire o lo utilizzi solo parzialmente, l’Amministrazione ha l’obbligo di restituire le somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. Nonché, conseguentemente, il diritto del privato a pretenderne la restituzione. L’Amministrazione comunale era dunque tenuta a fornire una risposta al privato, non essendo possibile un comportamento inerte sul punto. Ferma restando la facoltà dell’Amministrazione medesima di determinarsi nel merito della fattispecie in esame in coerenza con le proprie valutazioni, tenuto conto, in particolare, della preliminare necessità di adeguarsi all’annullamento del piano urbanistico. Tar Puglia, sentenza n. 1026 del 14 giugno 2021
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