Edilizia
Oblazione per condono e sanatoria: termini, quantificazione e restituzione
Il Consiglio di Stato, con due sentenze, chiarisce termini di pagamento, quantificazione dell'importo e condizioni della restituzione dell'oblazione
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Due sentenze del Consiglio di Stato in tema di oblazione (art. 36 dpr n. 380/2001) chiariscono la natura dei termini di pagamento in relazione alla decadenza della richiesta di sanatoria e conseguenti provvedimenti di demolizione di fabbricati abusivi, i criteri per la quantificazione dell’importo, le condizioni per la restituzione dell’importo versato per il condono, in seguito all’avvenuta sanatoria.
I termini di pagamento non sono perentori
Sul primo aspetto, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 730 del 25 gennaio 2021, ha respinto un ricorso contro la sentenza del Tar secondo cui l’inutile decorso dei termini fissati per la conclusione dei procedimenti di sanatoria edilizia e per il pagamento dell’oblazione (art. 36 Tue) e della sanzione amministrativa (art. 38 Tue) non determinava la decadenza delle procedure di sanatoria e l’obbligo del Comune di adottare misure repressive per la demolizione del fabbricato abusivo. Pur essendo stati annullati tutti i precedenti titoli che legittimavano la sua costruzione. Secondo i supremi giudici amministrativi, il termine assegnato di 120 giorni aveva natura meramente ordinatoria ed aveva ad oggetto unicamente la procedura di competenza comunale. Non includendo l’ulteriore termine (60 giorni) poi assegnato dal Comune per il pagamento (che riguardava l’attività dell’interessato). Questo perché nei procedimenti amministrativi, un termine è perentorio solo quando la normativa gli attribuisce espressamente tale natura, ovvero, “quando ciò possa desumersi dagli effetti, sempre normativamente previsti, che la sua violazione produce”. Se manca un’espressa indicazione circa la natura del termine o gli specifici effetti dell’inerzia, “deve aversi riguardo alla funzione che lo stesso in concreto assolve nel procedimento, nonché alla peculiarità dell’interesse pubblico coinvolto. Con la conseguenza che, in mancanza di elementi certi per qualificare un termine come perentorio, esso deve ritenersi ordinatorio.”Sistema coattivo di riscossione
E’ vero che il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento dell’oblazione e che gli effetti sananti si producono con il pagamento della sanzione, tuttavia – afferma il Consiglio di Stato – la previsione di un sistema coattivo di riscossione, previsto dall’art. 43 del dpr n. 380/2001 in caso di inadempimento, evidenzia come la detta omissione semplicemente legittimi la riscossione coatta, senza determinare la decadenza dalla possibilità di adempiere. In considerazione anche delle contrarie esigenze di conservazione del patrimonio edilizio, comunque edificato.| Approfondisci la tematica su HSE+: |

