Edilizia

Oblazione per condono e sanatoria: termini, quantificazione e restituzione

Il Consiglio di Stato, con due sentenze, chiarisce termini di pagamento, quantificazione dell'importo e condizioni della restituzione dell'oblazione
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Oblazione per condono e sanatoria: termini, quantificazione e restituzione
Due sentenze del Consiglio di Stato in tema di oblazione (art. 36 dpr n. 380/2001) chiariscono la natura dei termini di pagamento in relazione alla decadenza della richiesta di sanatoria e conseguenti provvedimenti di demolizione di fabbricati abusivi, i criteri per la quantificazione dell’importo,  le condizioni per la restituzione dell’importo versato per il condono, in seguito all’avvenuta sanatoria.

I termini di pagamento non sono perentori

Sul primo aspetto, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 730 del 25 gennaio 2021, ha respinto un ricorso contro la sentenza del Tar secondo cui l’inutile decorso dei termini fissati per la conclusione dei procedimenti di sanatoria edilizia e per il pagamento dell’oblazione (art. 36 Tue) e della sanzione amministrativa  (art. 38 Tue) non determinava la decadenza delle procedure di sanatoria e l’obbligo del Comune di adottare misure repressive per la demolizione del fabbricato abusivo. Pur essendo stati annullati tutti i precedenti titoli che legittimavano la sua costruzione. Secondo i supremi giudici amministrativi, il termine assegnato di 120 giorni aveva natura meramente ordinatoria ed aveva ad oggetto unicamente la procedura di competenza comunale. Non includendo l’ulteriore termine (60 giorni) poi assegnato dal Comune per il pagamento (che riguardava l’attività dell’interessato). Questo perché nei procedimenti amministrativi, un termine è perentorio solo quando la normativa gli attribuisce  espressamente tale natura, ovvero, “quando ciò possa desumersi dagli effetti, sempre normativamente previsti, che la sua violazione produce”. Se manca un’espressa indicazione circa la natura del termine o gli specifici effetti dell’inerzia, “deve aversi riguardo alla funzione che lo stesso in concreto assolve nel procedimento, nonché alla peculiarità dell’interesse pubblico coinvolto. Con la conseguenza che, in mancanza di elementi certi per qualificare un termine come perentorio, esso deve ritenersi ordinatorio.”

Sistema coattivo di riscossione

E’ vero che il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento dell’oblazione e che gli effetti sananti si producono con il pagamento della sanzione, tuttavia – afferma il Consiglio di Stato – la previsione di un sistema coattivo di riscossione, previsto dall’art. 43 del dpr n. 380/2001 in caso di inadempimento, evidenzia come la detta omissione semplicemente legittimi la riscossione coatta, senza determinare la decadenza dalla possibilità di adempiere. In considerazione anche delle contrarie esigenze di conservazione del patrimonio edilizio, comunque edificato.
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La quantificazione dell’oblazione

Per quanto riguarda la quantificazione dell’oblazione operata dall’ufficio tecnico comunale, essa appare corretta. Avendo indicato separatamente gli oneri per urbanizzazione primaria e secondaria in relazione al volume di riferimento. E rendendo quindi agevolmente stimabili i valori unitari per metro cubo e rapportarli alle tabelle, in linea con i meccanismi obiettivi che presiedono alla determinazione dell’oblazione, parametrati al doppio del contributo di costruzione (per interventi edilizi onerosi) o nella misura pari al contributo che sarebbe stato dovuto se l’intervento non fosse gratuito.

Obbligo di restituzione dell’oblazione versata per il condono in caso di sanatoria

Sul terzo aspetto, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1084 del 5 febbraio 2021, riguarda il ricorso contro il silenzio dell’amministrazione finanziaria su un’istanza per l’accertamento del diritto del ricorrente alla restituzione dell’importo versato per il condono edilizio (successivamente non più necessario dopo l’ottenimento del premesso di costruire in sanatoria), con conseguente domanda di condanna dell’amministrazione finanziaria al rimborso. Il Consiglio di Stato ha concluso che il versamento, da parte dell’interessato all’amministrazione finanziaria, della somma a titolo di oblazione inerente al procedimento amministrativo di condono edilizio, non ha più il titolo giustificativo che aveva inizialmente, a seguito del sopravvenuto permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune. Sicché la sopravvenuta superfluità e inutilità del condono ne ha fatto venir meno la causa. Con la conseguenza che siffatta somma è attualmente detenuta dall’amministrazione finanziaria sine titulo e va, quindi, restituita. L’Agenzia delle entrate dovrà quindi restituire all’interessato l’importo, oltre agli interessi legali a far data dalla domanda al saldo.
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