Edilizia
Nuove costruzioni in zona vincolata, niente terzo condono edilizio
Il TAR Lazio ribadisce che non possono essere sanati, ai sensi del terzo condono, nuove costruzioni e ampliamenti in zona con vincolo assoluto o relativo
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Ampliamenti e nuove costruzioni in zona vincolata: non si applica il “terzo condono”. Lo ha chiarito il Tar Lazio con un’articolata pronuncia del 25 settembre 2021, la n. 10909, relativa alla sanatoria per gli abusi commessi su un immobile sito nella fascia di rispetto di un corso d’acqua.
Il caso
La proprietaria di un immobile, situato nella fascia di rispetto di 150 mt da un corso d’acqua, aveva presentato domanda di condono edilizio in base alla normativa sul “terzo condono” (art. 32 D.l. 269/2003). Fra gli interventi abusivi descritti nella domanda, vi erano anche un piccolo ampliamento dell’edificio residenziale (per la realizzazione di un vano tecnico di mq2) e la costruzione ex novo di locali per complessivi mq 19,59. Il Comune aveva respinto il condono. Secondo l’ente, ampliamento e nuova costruzione sarebbero tipologie di interventi escluse dal condono del 2003, quando ricadono su un immobile in zona vincolata. La tesi del Comune è condivisa anche dal TAR Lazio, cui si era rivolta la proprietaria per chiedere l’annullamento del diniego di condono.Immobili vincolati ed esclusione dalla sanatoria
La sentenza in commento, ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale che regola le cause di esclusione del terzo condono edilizio. La norma di riferimento è l’art. 32 comma 27 lettera d) del D.l. 269/2003, secondo la quale “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora…..d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.Le opere sanabili
Gli illeciti suscettibili di sanatoria, in base al terzo condono edilizio, sono indicati analiticamente all’art. 32 comma 26 del D.l. 269/2003 che rinvia alle tipologie elencate nell’allegato 1. Nel caso in cui l’immobile sia soggetto a vincolo, la norma prevede che siano sanabili solamente le opere edilizie previste dai n. 4, 5 e 6 dell’allegato, e più precisamente:- n. 4 (restauro e risanamento conservativo … realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A),
- n. 5 (“restauro e risanamento conservativo … realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio)
- n. 6 (manutenzione straordinaria … realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume”) dell’allegato,
Abusi “minori” e Abusi “maggiori”
Come si evince dalla lettura delle norme citate, il Terzo condono edilizio crea una distinzione tra “abusi maggiori” e “abusi minori”, consentendo la possibilità di condono solo per questi ultimi. La costante giurisprudenza, richiamata anche dalla sentenza in commento, prescrive che per condonare l’abuso su un immobile soggetto a vincoli, debbano essere contemporaneamente presenti i seguenti requisiti:- la realizzazione delle opere deve essere precedente all’imposizione del vincolo;
- le opere devono essere conformi alle prescrizioni urbanistiche;
- l’intervento edilizio deve essere qualificabile come “opera minore”, senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria);
- è necessario il previo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo stesso.