La Corte di Cassazione, nella 
sentenza n. 12459 del 1° aprile 2021, trattando della 
lottizzazione abusiva ed 
esecuzione frazionata di numerosi interventi edilizi eseguiti in forza di 
titoli illecitamente ottenuti, ha stabilito che “Il momento consumativo del reato si individua nel 
compimento dell’ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell’esecuzione di opere di urbanizzazione o nell’ultimazione dei manufatti che compongono l’insediamento”.
Fabbricato abusivo in area vincolata, realizzato con interventi “frazionati”
Con titoli edilizi illegittimi, rilasciati da dirigenti comunali compiacenti, erano stati realizzati nel tempo numerosi interventi edilizi “frazionati” su un’immobile, in origine dormitorio militare, sito all’interno di un parco regionale sottoposto a vincolo paesaggistico, che alla fine avevano prodotto 
un manufatto completamente diverso da quello originario, nella struttura e nella destinazione d’uso. Con conseguente 
trasformazione del territorio circostante, da agricolo a turistico.
Il titolare di tale fabbricato realizzato in maniera abusiva aveva proposto 
ricorso per illegittimità delle sentenze che avevano portato alla condanna dei dirigenti comunali e al sequestro dell’intera struttura. Motivandolo in base alla data in cui sarebbe iniziato a decorrere il 
termine di prescrizione quadriennale, nella specie maturata prima dell’adozione del decreto di sequestro e dell’esercizio dell’azione penale.
    
Il reato di lottizzazione abusiva sussiste anche dopo l’esecuzione delle opere
I giudici della Suprema Corte hanno respinto la motivazione, per la considerazione che la contravvenzione di lottizzazione abusiva è “
reato a forma libera e progressivo nell’evento“. Cioè “sussiste anche quando l’attività svolta sia
 successiva agli atti di frazionamento o all’esecuzione delle opere, posto che tali iniziali attività non esauriscono l’iter criminoso che si protrae attraverso gli ulteriori interventi che incidono sull’assetto urbanistico, con ulteriore compromissione delle scelte di destinazione ed uso del territorio riservate all’autorità amministrativa competente”.
Il momento del reato, dunque, si individua “nel 
compimento dell’ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell’esecuzione di opere di urbanizzazione o nell’ultimazione dei manufatti che compongono l’insediamento”. Quindi 
il termine di prescrizione inizia a decorrere solo dopo l’ultimazione sia dell’attività negoziale, sia dell’attività di edificazione. E cioè, in questa ultima ipotesi, dopo il completamento dei manufatti realizzati, come correttamente hanno stabilito le sentenze dei primi due gradi di giudizio.
Per la giurisprudenza, “il reato è integrato non solo dalla trasformazione effettiva del territorio, ma da 
qualsiasi attività che comporti anche solo il pericolo di una urbanizzazione non prevista o diversa da quella programmata rispetto ad opere che siano idonee a pregiudicare la riserva pubblica di programmazione territoriale”. Il reato di lottizzazione abusiva, dunque, “è configurabile con riferimento a zone di nuova espansione o scarsamente urbanizzate relativamente alle quali sussiste un’esigenza di raccordo con il preesistente aggregato abitativo e di potenziamento delle opere di urbanizzazione”.
Sentenza n. 12459 del 1° aprile 2021