Si può installare il cappotto termico anche se è vietato dal Piano Regolatore Generale del Comune?
L’ordine di demolizione del cappotto termico installato in contrasto con le norme del Piano Regolatore Comunale deve essere annullato perché l’isolamento termico dell’edificio viene definito, nella nuova formulazione dell’art. 119 del Decreto Rilancio, conseguente alle modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni – bis, come intervento di manutenzione straordinaria. L’installazione del cappotto termico, risponde, infatti, a superiori esigenze di natura pubblicistica connesse alla finalità di contenere al minimo il consumo e la dispersione di energia elettrica e deve, pertanto, ritenersi sempre legittima e destinata a prevalere, per disposizione di legge, anche sulla disciplina comunale che la qualifichi come attività di ristrutturazione vietata.
Questo il principio di diritto contenuto nella Sentenza n. 215 del 03 marzo 2022 pronunciata dal Tar Lombardia, Sezione distaccata di Brescia.
Installazione cappotto termico: il caso concreto
La ricorrente, proprietaria esclusiva di un immobile, impugnava innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia l’ordinanza con la quale il proprio Comune di residenza le intimava la rimozione del cappotto termico realizzato su parte di una facciata dell’edificio di sua proprietà.
In particolare, l’ente locale riteneva l’attività contestata illegittima, in quanto ristrutturazione edilizia non consentita dal piano di governo del territorio.
Il Comune presupponeva, inoltre, che l’installazione del cappotto termico, determinando un aumento dello spessore della parete del fabbricato, avrebbe comportato una riduzione delle distanze minime tra edifici e che, pertanto, sarebbe stato comunque necessario acquisire il consenso dei vicini, proprietari degli immobili confinanti. Si costituiva, pertanto, in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato.
La decisione
Con la pronuncia in commento, il Tar Lombardia ha integralmente respinto le tesi difensive proposte dall’amministrazione comunale, per due motivi precisi.
In primo luogo, il Tar evidenzia come sia proprio la nuova formulazione dell’art. 119 del Decreto Rilancio a stabilire che gli interventi di isolamento termico aventi ad oggetto parti strutturali dell’edificio, ad eccezione di quelli che comportano demolizione e ricostruzione, costituiscono attività di manutenzione straordinaria.
Possono, di conseguenza, essere iniziati a seguito di semplice Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA).
Tale norma, per il principio della gerarchia delle fonti, ove non compatibile con quelle di rango inferiore, si sovrappone alle disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica a livello locale, regionale e comunale.
La ragione di tale prevalenza dev’essere individuata, ad avviso del Tar Lombardia, nel superiore interesse generale al risparmio energetico che, nelle intenzioni del Legislatore, va preferito al concorrente interesse ad una ordinata regolamentazione urbanistica decentrata.
In secondo luogo, il Decreto Semplificazioni bis, modificando il comma 3 del citato articolo 119 del DL n. 34 del 2020 (cd. Decreto Rilancio), specifica che gli interventi sul cappotto termico (come quelli sul cordolo sismico) non concorrono al conteggio delle distanze e delle altezze, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice civile.
Naturalmente, ciò a condizione che, come nel caso di specie, si tratti di interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica.
Del tutto inutile, dunque, l’acquisizione del preventivo assenso alle opere da parte dei confinanti prospettato dalla difesa dell’ente pubblico resistente.
Il controllo dei titoli abilitativi da parte della P.A.
Un’ultima considerazione si impone. Nel caso di specie, non è neppure configurabile in capo al Comune un generale potere/dovere di controllo delle dichiarazioni contenute nella CILA, in quanto atto di natura privatistica.
Per costante giurisprudenza amministrativa, infatti, la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata relativa ad attività di manutenzione straordinaria non è sottoposta ad una preventiva valutazione di ammissibilità da parte della amministrazione destinataria.
A quest’ultima compete, eventualmente, solo il potere di controllare la conformità dell’immobile oggetto della CILA alle prescrizioni vigenti (Tar Calabria, Sentenza n. 2052/18).
In relazione ai rapporti tra privati, un simile obbligo è configurabile solo se l’attività realizzata è evidentemente illecita per contrarietà a norme imperative in materia edilizia ed urbanistica (Consiglio di Stato, Sentenza n. 1302/2022).
Alle considerazioni che precedono, consegue l’accoglimento del ricorso, l’annullamento dell’atto impugnato e la compensazione delle spese di lite, alla luce della particolare novità della materia trattata.

