Edilizia

Innalzamento sottotetto, quando è un abuso sostanziale?

Se sviluppano una cubatura aggiuntiva rispetto a quella originariamente autorizzata determinando il superamento degli indici di fabbricabilità non sono sanabili
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Innalzamento sottotetto, quando è un abuso sostanziale?
Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 7311 del 2 novembre 2021, tratta il caso dell’innalzamento di un sottotetto con cambio destinazione d’uso, realizzato decenni fa come variante d’opera autorizzata dal Comune con destinazione a stenditoio e volume tecnico. Al momento dell’acquisto da parte del proprietario del piano inferiore, risultava che la destinazione d’uso del sottotetto avrebbe potuto essere sanata con il cd. “Primo condono edilizio” (art. 40, comma 6, della legge n. 47/1985) presentando la richiesta di sanatoria entro 120 giorni dal decreto di trasferimento. Il nuovo proprietario invece ha presentato l’istanza di sanatoria solo nel 2015, in base all’art. 208 della legge della Regione Toscana n. 65/2014, ma il Consiglio Comunale nel merito ha dichiarato l’insussistenza dell’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica violata e la necessità di presentare un certificato di idoneità statica, quantificando la sanzione sostituiva in 30.000 euro. Si è quindi avviato un contenzioso tra il proprietario, che non consentiva a quanto richiesto dal Comune, e quest’ultimo, che ordinava il ripristino dei locali a stenditoio in qualità di volume tecnico. Il Tar Toscana, con la sentenza n. 1624/2018, confermava l’ordinanza di demolizione, il proprietario ricorreva in appello al Consiglio di Stato.

Innalzamento sottotetto, è abuso se sviluppa cubatura aggiuntiva

La sentenza in esame chiarisce che l’abuso edilizio commesso è sostanziale in quanto i locali sottotetto, se considerati a civile abitazione, sviluppano una cubatura aggiuntiva rispetto a quella originariamente autorizzata per l’edificio condominiale (la rimodulazione della sagoma del tetto e la sua elevazione in altezza con lo scopo di predisporre un volume tecnico, ad uso stenditoio) e determinano il superamento degli indici di fabbricabilità perché la cubatura aggiuntiva non avrebbe dovuto essere conteggiata ai fini del rispetto degli indici di fabbricabilità Pertanto, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso e confermato la pronuncia del Tar: l’unico provvedimento possibile da parte del Comune è la sanzione demolitoria di un abuso che avrebbe potuto essere sanato con il primo condono edilizio, oppure dalla legge regionale della Toscana n. 65/2014, pagando la sanzione sostitutiva, ma che invece è rimasto tale nonostante il decorso del tempo e la mera inerzia da parte dell’amministrazione, che non possono incidere sull’ineludibile doverosità degli atti volti a perseguire l’illecito attraverso l’adozione della relativa sanzione: l’ordine di demolizione, che è adeguatamente motivato con il richiamo al comprovato carattere abusivo dell’intervento, senza ulteriori oneri motivazionali. Consiglio di Stato, sentenza n. 7311 del 2 novembre 2021
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