La Corte di Cassazione, nella
sentenza n. 16498 del 30 aprile 2021, nega legittimità al permesso di costruire in sanatoria
condizionato all’esecuzione di specifici interventi finalizzati a ristabilire la conformità del manufatto abusivo agli strumenti urbanistici.
Il caso riguarda il ricorso per l’annullamento dell’
ordine di demolizione di un manufatto abusivo impartito da una sentenza che, a detta dei ricorrenti, non aveva tenuto in considerazione del permesso di costruire in sanatoria con
particolari prescrizioni, rilasciato per regolarizzare l’immobile, secondo una prassi molto consueta dell’amministrazione locale competente.
Il permesso di costruire condizionato contrasta con la ratio della sanatoria
I giudici di Cassazione hanno ritenuto
illegittimo il permesso di costruire in sanatoria condizionato all’esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell’alveo di conformità agli strumenti urbanistici. In quanto tale condizione
contrasta ontologicamente con la ratio della sanatoria, collegabile alla
già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina urbanistica.
Infatti, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato, disciplinata dall’art. 44 del
Testo Unico Edilizia,
non ammette termini o condizioni, deve riguardare
l’intervento edilizio nel suo complesso e può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall’art. 36 del dpr n. 380/2001, in sostanza
l’accertamento di conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione del manufatto, sia al momento della presentazione della domanda (doppia conformità).
Non esiste una legittimazione postuma di opere originariamente abusive
La Corte di Cassazione ribadisce dunque che l’unica condizione per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria è
la doppia conformità delle opere. Ed esclude la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, solo successivamente, in applicazione della cosiddetta sanatoria “giurisprudenziale” o “impropria”, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica.
Nel caso in esame, pur avendo riscontrato la
realizzazione dei lavori prescritti dal permesso di costruire in sanatoria e la
conformità dei luoghi alla disciplina urbanistica, i giudici della Cassazione hanno annullato l’ordinanza limitatamente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Confermando però la demolizione.
Corte di Cassazione, sentenza n. 16498 del 30 aprile 2021