Edilizia

Distanze tra edifici: anche la tettoia deve rispettare i 10 metri

Con la sentenza 752/2021 il Tar Calabria ha stabilito che la tettoia è una nuova costruzione ed è quindi soggetta alle regole sulle distanze tra fabbricati
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Distanze tra edifici: anche la tettoia deve rispettare i 10 metri
La tettoia deve rispettare l’obbligo di distanza tra edifici? Con la sentenza 752/2021 dello scorso 9 aprile il TAR Calabria si è espresso al riguardo. Il ricorrente aveva presentato un’istanza di permesso a costruire per edificare una tettoia come pertinenza di un altro edificio adibito a garage. Il Comune, ha rigettato la richiesta di permesso a costruire perchè, considerando anche la tettoia, le distanze con il fabbricato adiacente di altro proprietario, sarebbero state inferiori ai 10 metri prescritti dall’art. 9 comma 1 punto 2 del D.M. 1444/1968. L’interessato ha proposto quindi ricorso al TAR contro il provvedimento di diniego del permesso. Il ricorrente ha sostenuto in giudizio che la tettoia non poteva essere considerata “costruzione” ai fini dell’art. 9 citato. Infatti il dato testuale della norma calcola la distanza di 10 metri partendo dalle pareti finestrate fino alle pareti antistanti. Poiché invece la tettoia è aperta e priva di pareti, secondo il ricorrente non poteva e non doveva essere considerata nel calcolo della distanza minima assoluta tra edifici. Il Tar Calabria ha rigettato il ricorso, ritenendo legittima la decisione del Comune. Nel caso esaminato dal Tribunale amministrativo, la tettoia doveva essere realizzata con struttura di legno sorretta da sei travi e ricoperta con tegole a due falde. Le dimensioni della tettoia sarebbero state di 3,90×5 mt e 2,30 mt di altezza. La tettoia sarebbe stata poi adiacente ad altro manufatto già esistente ed adibito a garage. Secondo il Tar Calabria la tettoia avrebbe avuto quindi la funzione di ampliare l’originario corpo di fabbrica costituito dal manufatto originario, dotato di porta e finestra proprio sulla parete dell’edificio dove si sarebbe dovuta appoggiare la tettoia.

La decisione: anche la tettoia si considera costruzione

In punto di diritto il Tribunale amministrativo ha ribadito che la norma dell’art. 9 D.M. 1444/1968 sulla distanza tra le costruzioni è una norma imperativa e come tale inderogabile. La sua funzione infatti è posta a tutela dell’interesse collettivo a garantire igiene e sicurezza e non costituire intercapedini tra gli edifici. Il Tar è entrato poi nell’esame delle ragioni della difesa del ricorrente, secondo cui la tettoia che non ha parete, non può essere considerata costruzione. Sul punto, la pronuncia richiama la consolidata giurisprudenza delle Corti superiori che adotta una nozione ampia di “costruzione”, ai fini dell’art. 9 D.M. 1444/1968 e che non coincide con quella di “edificio”. Secondo il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione, ai fini delle norme sulle distanze legali tra edifici, la nozione di costruzione va estesa “a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell’opera” (Cons. Stato IV 1867/2021, Cass. II 28612/2020, 3043/2020, 27476/2019). Trattandosi quindi di nuova costruzione, secondo l’ampia nozione sopra definita, la tettoia che entrava a far parte del corpo di fabbrica preesistente, avrebbe dovuto rispettare la distanza di dieci metri dal lotto adiacente, e nel caso di specie non li rispettava. Per il TAR va considerato dunque legittimo il provvedimento del Comune che ha negato il permesso a costruire. Tar Calabria, sentenza 752/2021, 9 aprile 
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