Edilizia

La disciplina sull’isolamento acustico si applica solo per le pareti poste tra abitazioni diverse

L’obbligo di isolamento acustico non vale anche per le partizioni verticali, come i tramezzi divisori di uno stesso appartamento
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La disciplina sull’isolamento acustico si applica solo per le pareti poste tra abitazioni diverse

È obbligatorio garantire l’isolamento acustico all’interno delle abitazioni solo alle pareti poste tra alloggi diversi. La disciplina dei requisiti di isolamento acustico dettati dalla Legge 447/1995 e dal DPCM 5 dicembre 1997 è finalizzata a garantire la protezione acustica di ciascuna distinta unità immobiliare, e non anche di ciascun vano all’interno di una stessa unità immobiliare.

È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 1961 del 17 luglio 2023, che torna sulla corretta applicazione della disciplina sull’isolamento acustico degli edifici.

Il fatto

Nel caso preso in esame, i proprietari di alcuni appartamenti facenti parte di un complesso immobiliare avevano citato in giudizio gli architetti progettatori per accertare la loro responsabilità in merito ai gravi difetti di isolamento acustico dell’edificio e condannarli al risarcimento dei danni subiti ai sensi dell’art. 1669 del codice civile.

In primo grado, il tribunale aveva accolto la domanda. Decisione poi confermata anche in appello. Per i giudici di merito, la richiesta di risarcimento era fondata: le unità immobiliari erano state realizzate prive dei requisiti previsti dalla disciplina sull’isolamento acustico, ed i gravi difetti di insonorizzazione erano tali da impedire o compromettere l’ordinario godimento, la funzionalità o l’abitabilità degli immobili.

I professionisti hanno quindi impugnato la sentenza in Cassazione, ritenendo illegittima l’applicazione della disciplina sulle insonorizzazioni anche con riferimento alle strutture divisorie interne ad una stessa unità immobiliare abitativa e tra locali solamente agibili e vani abitabili, pur sempre facenti parte di una medesima unità abitativa.

Nello specifico, la questione di diritto da risolvere riguardava il problema del se la disciplina dei requisiti di isolamento acustico dettati dagli artt. 2 e 3 della Legge 447/1995 e dal DPCM 5 dicembre 1997 (a cui si correlano anche la circolare n. 1769 del 30 aprile 1966 e la nota di chiarimenti del Ministero dell’Ambiente prot. n. 0025041 del 29 luglio 2014) sia volta a garantire la protezione acustica di ciascuna distinta unità immobiliare (come sostenuto degli architetti chiamati in causa) o sia diretta a tutelare anche la protezione acustica di ciascun vano all’interno di una stessa unità immobiliare (come sostenuto dai proprietari).

La Cassazione ha dato ragione ai professionisti, annullando della sentenza impugnata.

Ambiente abitativo e isolamento acustico

Secondo la Corte, l’espressione “ambiente abitativo” contenuta nel citato DPCM 5 dicembre 1997 non può ritenersi propriamente tecnica, risultando essenzialmente generica e, in quanto tale, deve essere interpretata in relazione al complesso normativo e regolamentare settoriale e alla funzione che alla stessa si ricollega.

Ebbene, la legge quadro sull’inquinamento acustico n 447/1995 e il relativo DPCM 5 dicembre 1997 si propongono l’obiettivo generale “di proteggere l’ambiente e la popolazione dall’inquinamento acustico, distinguendo adeguatamente il soggetto disturbante rispetto a quello che riceve il disturbo”.

Da questa angolazione prospettica – spiega la Corte – si può affermare che i solai interni a una stessa unità immobiliare non sono assoggettabili a limitazioni in relazione al rispetto dell’indice di valutazione del rumore di calpestio, in quanto non rappresentano un presidio idoneo alla tutela della diffusione del rumore appartenendo l’ambiente generatore del rumore e quello ricettore allo stesso soggetto (inteso anche come nucleo familiare).

Lo stesso principio vale anche per i muri divisori di un uno stesso appartamento. Da qui la decisione della Cassazione. La sentenza della corte d’appello va annullata perché ha applicato erroneamente la disciplina dell’isolamento acustico anche per i vani della stessa unità abitativa.

I valori e le prescrizioni di cui alla legge 447/1995 e al connesso Dpcm 5 dicembre 1997 – si legge nella sentenza – “non possono essere ritenuti applicabili alle strutture divisorie verticali e orizzontali meramente interne a una stessa unità immobiliare”.

L’indice di valutazione del potere fonoisolante apparente  – che caratterizza la capacità di un elemento divisorio (parete o solaio) di abbattere il rumore – opera soltanto “quando tale elemento sia posto in opera tra due locali appartenenti a distinte unità immobiliari (nel mentre l’unico parametro che sarà necessario rispettare nell’isolamento dei locali posti nella medesima unità immobiliare abitativa è costituito dall’indice di rumore di calpestio dei solai)”.

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