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Committente e delega al CSE della vigilanza sulle ditte esecutrici

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La sentenza Cass. Pen., sez. IV, 5 gennaio 2016, n. 16, si sofferma sul tema controverso del rapporto tra il committente e il coordinatore per l’esecuzione, in particolare escludendo che il primo possa delegare al secondo il compito di vigilare sull’operato delle ditte esecutrici.

Massima

In tema di cantieri temporanei e mobili, il compito di vigilare sull’operato delle ditte esecutrici non è obbligo possibile oggetto di delega dal committente al coordinatore per l’esecuzione dei lavori, essendo previsto dalla legge in via originaria in capo al coordinatore per l’esecuzione, sicché non vi è luogo ad alcuna delega di funzioni al riguardo, e l’area di rischio governata dal committente è per l’appunto definita in passato dall’art. 6 citato ed oggi dall’articolo 93, co. 2, D.Lgs. n. 81/2008.

Sintesi

La sentenza Cass. Pen. sez. IV, 5 gennaio 2016, n. 16, si sofferma sul tema controverso afferente al rapporto intercorrente tra il committente e il coordinatore per l’esecuzione, in particolare escludendo che il primo possa delegare al secondo il compito di vigilare sull’operato delle ditte esecutrici. La Corte ha respinto l’obiezione difensiva secondo cui la delega di funzioni conferita dal committente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva trasferisce su quest’ultimo l’obbligo di verificare l’adempimento delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza.

Fatto

La vicenda processuale segue la condanna pronunciata nei confronti del committente dei lavori e del coordinatore per l’esecuzione per la morte di un operaio. Secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, mentre era impegnato in lavori di posa in opera di una guaina bituminosa sul tetto di un palazzo in costruzione – lavori commissionati alla ditta I. s.n.c., degli imputati L. , dalla T. F. S.r.l., della quale era amministratore unico il D.B. mentre il C. ricopriva il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione – F.G., apprendista alle dipendenze della I., cadeva dalla apertura esistente sul tetto, adibita a lucernaio, precipitando per oltre due metri e riportando lesioni gravissime che, secondo i giudici di merito, ne avevano cagionato il decesso sei giorni più tardi.

Ricorso

Contro la sentenza proponeva ricorso per cassazione, per quanto qui di interesse, il coordinatore per l’esecuzione. Con riferimento alla posizione del D.B. la Corte d’appello affermava l’esistenza di un residuo di posizione di garanzia in capo al committente, consistente nell’obbligo di verificare che il tecnico nominato adempia al compito che gli è proprio; però, secondo la difesa, contraddittoriamente ha ritenuto che doveva essere il committente a verificare l’adempimento delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza. Al contempo, la medesima Corte d’appello censurava il comportamento del committente per non aver verificato direttamente l’adempimento delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza in violazione di obbligo che permane a suo carico anche in caso di delega delle funzioni. L’assunto dei ricorrenti era che la delega di funzioni conferita dal committente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva trasferisce su quest’ultimo l’obbligo di verificare l’adempimento delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza. Sarebbe stato quindi necessario verificare se l’infortunio si fosse verificato in ragione di una contingenza estemporanea o se fosse riconducibile alla configurazione complessiva di base delle lavorazioni previste o in esecuzione e della loro sicurezza. Nel caso di specie si sarebbe trattato della mancata adozione da parte della I. s.n.c. delle misure atte a circondare le aperture lasciate nei solai con adeguati presidi; misure già previste nel piano sicurezza e di coordinamento che dovevano essere adottate in concreto dalla ditta datrice di lavoro dell’infortunato. Ne conseguiva, ad avviso degli interessati, l’assenza di una residua posizione di garanzia in capo al committente e l’insussistenza di una responsabilità del coordinatore per l’esecuzione per il “principio di caratterizzazione del rischio e della relativa imputazione oggettiva del rischio stesso al datore di lavoro”.

Sentenza e motivazioni

La Cassazione, nell’affermare il principio di cui in massima, ha disatteso il ricorso dell’imputato, in particolare precisando, con riferimento al caso di specie, che l’affermazione svolta dalla Corte di Appello, per la quale il D.B. non aveva vigilato sul rispetto delle misure contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento, non era in alcun modo connessa a specifiche circostanze di fatto, che ne evidenziassero il fondamento. Non rivelava, la sentenza, quando e come l’azione di controllo sull’operato del C. si sarebbe dovuta e potuta svolgere, in rapporto alle fasi di lavorazione, secondo le linee di principio sopra rammentate. Neppure integrando la motivazione qui impugnata con quella resa dal primo giudice era possibile comprendere a quali evidenze processuali la Corte di Appello abbia inteso riferirsi, poiché il Tribunale aveva fondato il giudizio di responsabilità dell’imputato sulla mancata fornitura alla ditta appaltatrice di informazioni specifiche sui pericoli all’interno del cantiere (richiamandosi all’art. 7 D.Lgs. n. 626/1994) e sull’omessa formazione e apprestamento di tutela al giovane lavoratore, apprendista.

Precedenti giurisprudenziali

Quanto ai precedenti giurisprudenziali, si tratta di decisione che si innesta su un filone giurisprudenziale formatosi in merito alla posizione di garanzia gravante sul committente. A partire dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 494/1996, nella giurisprudenza di legittimità la responsabilità del committente ha cominciato ad essere derivata dalla violazione di alcuni obblighi specifici, quali l’informazione sui rischi dell’ambiente di lavoro e la cooperazione nell’apprestamento delle misure di protezione e prevenzione, ritenendosi che resti ferma la responsabilità dell’appaltatore per l’inosservanza degli obblighi prevenzionali su di lui gravanti (Cass. pen., Sez. III, 18 febbraio 2009, n. 6884 R., in CED Cass., n. 242735). Ribadito il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d’opera, tanto in capo al datore di lavoro (di regola l’appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche) che del committente, si è anche richiamata la necessità che tale principio non conosca un’applicazione automatica, “non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori”. Ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (Cass. pen., Sez. IV, 30 gennaio 2012, n. 3563, M. e altri, Rv. 252672). Ciò posto – e rimarcata infine la non coincidenza degli statuti rispettivamente del committente e del datore di lavoro-committente, fermo restando che le due figure possono in concreto cumularsi – va ancora considerato che la nomina di un coordinatore per l’esecuzione alloca doveri prevenzionistici tanto sulla figura del committente che su quella del coordinatore per la esecuzione. È sufficiente porre mente alla previsione dell’art. 6 D.Lgs. n. 494/1996 (norma previgente), oggi riproposta dall’articolo 93, comma 2 D.Lgs. n. 81/2008, secondo la quale la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi posti in capo al coordinatore per l’esecuzione. Alla lett. a) dell’art. 93, in particolare, si legge che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori durante la realizzazione dell’opera verifica l’applicazione da parte dell’impresa esecutrice o dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenuti nel piano di sicurezza e di coordinamento. Tanto implica che il committente è tenuto a svolgere un’attività di vigilanza sull’adempimento da parte del coordinatore della verifica che l’impresa esecutrice abbia osservato le disposizioni ad essa pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento.

Cantieri – Rapporto committente/coordinatore per l’esecuzione – Delegabilità a quest’ultimo del compito di vigilare sull’operato delle ditte esecutrici – Esclusione – ragioni.

Cass. Pen., sez. IV, 5 gennaio 2016, n. 16

Testo della sentenza

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