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Caro materiali, il Comune responsabile per ritardo

Il Tar Bolzano interviene sulla compensazione dei prezzi: il Comune in ritardo non può limitare all’impresa la richiesta di indennizzo
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Caro materiali, il Comune responsabile per ritardo

Se il Comune esamina con ritardo la domanda di compensazione dei prezzi dei materiali, ed omette di accedere tempestivamente al fondo statale appositamente istituito, non può poi limitare o negare all’impresa appaltatrice la richiesta di indennizzo. E’ quanto stabilito in una importante sentenza del TAR Bolzano (la n. 235 del 10 luglio 2023), accogliendo il ricorso di una ditta appaltatrice che a distanza di ben sei mesi dalla presentazione della domanda di revisione prezzi, aveva ricevuto dal Comune l’accoglimento solo parziale dell’importo richiesto, motivato dall’insufficienza di risorse proprie dell’ente.

Decreto sostegni bis, compensazione dei prezzi e caro materiali

Le norme di riferimento per fronteggiare lo straordinario aumento dei prezzi dei materiali registrato nell’anno 2021, si trovano nel decreto sostegni bis (D.l. 73/2021). La disciplina emergenziale si applica ai contratti pubblici eseguiti e contabilizzati nel 2021 e prevede in sintesi le seguenti misure:

  • censimento da parte del MIMS ora MIT entro il 31 ottobre 2021 dei materiali da costruzione che hanno subito una variazione di prezzo sopra l’8%, con un decreto per ciascun materiale;
  • compensazione per le opere realizzate nel periodo gennaio-dicembre 2021;
  • calcolo della compensazione applicando alla quantità di ciascun materiale le variazioni di prezzo individuate con l’apposito decreto ministeriale;
  • presentazione della richiesta di compensazione alla stazione appaltante entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale;
  • corresponsione dell’indennizzo per l’aumento del prezzo mediante il ricorso, in prima battuta, alle risorse accantonate in ciascun appalto pubblico;
  • in caso di insufficienza dei fondi della procedura, possibilità di accesso da parte della stazione appaltante al fondo statale appositamente istituito entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale (art. 2 D.M. 84/2022).

Il caso

Nel caso di specie, la ditta appaltatrice aveva presentato a maggio 2022 ad un Comune la domanda di revisione dei prezzi per alcuni materiali da costruzione. Il Comune aveva risposto solo nel mese di novembre 2022, acconsentendo ad un adeguamento solo parziale dei prezzi.

La ricorrente aveva contestato le modalità di calcolo dell’indennizzo, sostenendo che in mancanza del contributo provinciale potevano essere applicati solo i fondi propri del comune, e non vi erano somme disponibili per l’intero indennizzo.

La ditta aveva presentato ricorso al TAR Bolzano, contestando che il Comune fosse responsabile della compensazione dei prezzi solo nell’ambito dei propri fondi. Infatti, il Comune avrebbe dovuto fare ricorso al fondo statale e consentire all’appaltatrice di ottenere l’intero importo.

I principi di diritto della sentenza

La sentenza del TAR Bolzano, accogliendo il ricorso della ditta appaltatrice ha chiarito i seguenti principi:

  • le compensazioni previste dalla legge non attribuiscono all’appaltatore una liberalità, ma compensano il maggior costo del materiale, per cui il relativo calcolo deve essere preso in considerazione al fine di attribuire il riconoscimento della compensazione;
  • il Comune è tenuto al pagamento della somma senza poter limitare la propria responsabilità all’importo delle risorse proprie accantonate;
  • il meccanismo di revisione prevede tempi stringenti: all’appaltatore sono concessi 15 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale sull’aumento dei prezzi dei materiali; alla stazione appaltante sono connessi 45 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale per fare domanda di contributo al Fondo statale.

Compensazione dei prezzi:  l’applicazione delle norme secondo il TAR Bolzano

Nel caso esaminato dal Collegio di Bolzano, la ricorrente aveva presentato la domanda in tempo utile, nel rispetto dei 15 giorni assegnati dalla legge.

A quel punto si sarebbero dovuti compiere i seguenti passaggi:

  • il responsabile del procedimento avrebbe dovuto verificare preventivamente l’ammissibilità della richiesta;
  • il direttore dei lavori avrebbe dovuto calcolare l’indennizzo sulla base delle quantità di materiale registrate nel libretto elle misure secondo la circolare del Ministero delle infrastrutture del 25.11.2021;
  • prima di assumere la decisione, il responsabile del procedimento avrebbe dovuto informare la ditta dell’importo dell’indennizzo calcolato dal direttore dei lavori.

Seguendo il corretto iter, secondo il TAR, il Comune avrebbe potuto chiarire subito eventuali discrepanze, il responsabile della procedura avrebbe dovuto valutare meglio se i fondi propri erano sufficienti per pagare il risarcimento e in caso contrario, il Comune avrebbe avuto il tempo per richiedere una sovvenzione dal fondo statale.

Invece, poiché il Comune aveva esaminato la domanda del ricorrente dopo sei mesi dalla sua presentazione, era spirato nel frattempo il termine per aderire al fondo statale.

Le conseguenze del comportamento negligente del Comune non possono dunque ricadere sulla ditta appaltatrice. Per i giudici del TAR Bolzano, il Comune “non può invocare il fatto che il richiedente abbia diritto al pagamento dellimporto dellindennizzo solo nei limiti dei fondi previsti dalla D.L. n. 73/2021 e che, se lindennizzo dovuto supera tale importo, debba accettare una detrazione”.

Responsabilità nei limiti dei mezzi previsti dalla legge

Il principio della responsabilità nei limiti dei mezzi previsti dalla legge, si applica solo quando la stazione appaltante ha esaurito i mezzi disponibili. Ma se l’insufficienza dei fondi dipende dal mancato rispetto dei tempi procedimentali previsti per l’accesso al fondo statale, conclude il TAR, il Comune è responsabile del pagamento dellintero importo del risarcimento, indipendentemente dal fatto che i fondi disponibili nellambito della revisione dei prezzi siano sufficienti o meno”.

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