Edilizia

Gli incrementi volumetrici, anche se ridotti, non sono ammessi dal cd. terzo condono

Terzo condono e ampliamenti edilizi in area vincolata
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Gli incrementi volumetrici, anche se ridotti, non sono ammessi dal cd. terzo condono

Gli interventi che determinano un incremento di superficie e volume costituiscono ad ogni effetto una nuova costruzione, per la quale, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, è esclusa la sanatoria edilizia ai sensi del D.L. 269/2003: è quanto chiarito dal TAR Campania, sentenza n. 22 del 2 gennaio 2024. Ecco quindi come il Terzo condono definisce gli ampliamenti edilizi in area vincolata e quali sono i limiti da tenere in conto.

Il fatto

Il giudizio all’esito del quale viene resa la sentenza in commento origina dall’impugnazione del provvedimento di diniego di un’istanza di sanatoria edilizia.

L’istanza veniva presentata nel regime normativo del d.l. 269/2003, convertito con modificazioni nella L. n. 326/2003, e riguardava abusi edilizi commessi mediante l’ampliamento, senza titolo, dell’appartamento mediante la creazione di un nuovo locale di mq 24 e destinato a servizi accessori.

Il Comune ha trasmesso il provvedimento di diniego motivandolo sulla scorta del rilievo, riconosciuto poi fondato anche dal TAR adito, dell’insanabilità dell’abuso in quanto realizzato in area soggetta a vincolo di inedificabilità.

I limiti del terzo condono in tema di ampliamenti in area vincolata

Quando si fa riferimento al cd. terzo condono si intende il regime normativo del d.l. 269/2003, convertito con modificazioni nella L. n. 326/2003, notoriamente ritenuto il più stringente quanto alle condizioni di accesso rispetto agli interventi normativi della l. n. 47/1985 e della l. n. 724/1994. In particolare, l’articolo 32 è quello che ha disposto una nuova sanatoria degli abusi edilizi (sotto il profilo della sanzione sia penale che amministrativa): la disciplina di carattere generale di sanatoria degli abusi edilizi è contenuta, in particolare, ai commi 25-49quater, mentre la prima parte dello stesso articolo (commi 14-23) reca misure per il condono riferibili ad ipotesi particolari come quella di opere eseguite su aree di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio statale.

Nella sentenza in commento l’aspetto di maggior interesse è dato dall’individuazione dei limiti per il riconoscimento della sanatoria degli abusi edilizi ai sensi del terzo condono: l’immobile cui gli abusi si riferivano, come visto, era posto in un’area sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta e, per questo motivo, il Comune non ha concesso la sanatoria richiesta.

Nelle aree sottoposte a specifici vincoli, infatti, la sanatoria edilizia è ammissibile unicamente per gli interventi di minore rilevanza di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria (indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 della legge n. 326/2003) e previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive comportanti la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta, o comunque d’inedificabilità, anche relativa.

Alla normativa speciale in materia di condono fanno da corollario anche le disposizioni del d.lgs. n. 42/2004 con cui si fissa, ai sensi dell’art 167, il divieto di autorizzazione paesaggistica postuma in ipotesi di opere edilizie prive di titolo che abbiano comportato incrementi plano-volumetrici di qualsiasi natura.

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