Edilizia

In caso di abuso edilizio, la demolizione è un atto dovuto che prescinde dall’attuale possesso del bene

L'ordine di demolizione dell'opera abusiva può essere rivolto all'attuale proprietario, anche se non ha commesso l'illecito
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In caso di abuso edilizio, la demolizione è un atto dovuto che prescinde dall’attuale possesso del bene
L’ordine di demolizione dell’opera abusiva può essere rivolto all’attuale proprietario, anche se non ha commesso l’illecito, perché l’abusività è una connotazione di natura reale, che segue l’immobile anche nei suoi successivi trasferimenti.  Questo è quanto espresso dal Consiglio di Stato con sentenza 9 gennaio 2023, n. 237.

L’abuso edilzio: la realizzazione di due tettoie a struttura in legno

Viene proposto un ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania per l’annullamento della determina dirigenziale, con la quale il dirigente del Servizio antiabusivismo edilizio del Comune di Napoli aveva ordinato, la demolizione delle opere illegittimamente eseguite costituite dalla realizzazione sul terrazzo a livello di un piano attico, di due tettoie a struttura in legno completa di copertura in tavolato in legno e guina impermeabilizzata. L’appellante, in sede di ricorso, aveva evidenziato che:
  • non poteva essere qualificato “responsabile degli abusi”, avendo ricevuto in donazione dalla madre l’immobile in questione, già comprensivo dei due gazebi realizzati senza titolo sul terrazzo;
  • tali manufatti, avrebbero, inoltre, costituito meri arredi esterni con funzione ornamentale, non necessitanti di permesso di costruire, ma, eventualmente, di semplice S.C.I.A. anche se ricadenti in zona vincolata e sarebbero stati erroneamente equiparati dal T.A.R. a delle tettoie.

Abuso edilizio e rapporto materiale con il bene

Secondo il Consiglio di Stato, si può considerare validamente e ugualmente “responsabile dell’abuso”, anche il mero proprietario dell’immobile su cui sorgono le opere edificate senza titolo, in quanto può considerarsi del tutto formalistica visto che, per giurisprudenza costante, la demolizione deve essere posta a carico di chi abbia con il bene una relazione materiale che lo ponga nella condizione di eseguire il provvedimento che ha natura ripristinatoria e reale”. Infatti, numerose pronunce dello stesso ente giudicante, hanno riconosciuto “che la demolizione di un abuso edilizio va ingiunta all’attuale proprietario dell’immobile non a titolo di responsabilità effettiva, ma proprio per il suo rapporto materiale con l’immobile abusivo, poiché mira a colpire una situazione di fatto obiettivamente antigiuridica, consistente nell’avvenuta realizzazione di opere edilizie in contrasto con la disciplina urbanistica ed ha lo scopo di ripristinare l’ordine urbanistico violato”. Il Consiglio di Stato inoltre precisa che: “essendo l’abusività una connotazione di natura reale, che segue l’immobile anche nei suoi successivi trasferimenti, la demolizione è, di regola, atto dovuto e prescinde dall’attuale possesso del bene e dalla coincidenza del proprietario con il realizzatore dell’abuso edilizio” (C.d.S., Sez. VI, 20 giugno 2022, n. 5031); La pronuncia dell’Adunanza Plenaria del 17 ottobre 2017 n.9 si è pronunciata in merito al momento in cui: “il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino”. Anche il T.A.R. Campania Napoli, (sentenza del 10 dicembre 2014 n. 6494), aveva individuato come legittimato passivo alla ordinanza di demolizione anche il “mero utilizzatore del bene abusivo”. Infine, il Consiglio di Stato considera la sentenza di rigetto del ricorso adeguatamente motivata anche nella parte in cui evidenzia le dimensioni notevoli dei manufatti tali da renderli non meri arredi o semplici opere pertinenziali, come sostenuto dall’appellante, ma costruzioni vere e proprie, che necessitavano di titolo edilizio, nonché di autorizzazione paesaggistica, essendo state realizzate in zona sottoposta a vincolo. La sentenza del Consiglio di Stato del 9 gennaio 2023, n. 237 è disponibile qui di seguito in free download.
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