Abusi edilizi: il vincolo paesaggistico impedisce il condono (con eccezioni)

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 10495 del 29 novembre 2022, afferma che il richiamo al vincolo paesaggistico insistente sull’area su cui sono stati realizzati gli abusi edilizi e alle caratteristiche di questi ultimi costituisce in primo luogo motivazione sufficiente a fondare i dinieghi di condono, e che la sanatoria straordinaria ex art.32 del dl n. 269/2003 è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 del citato decreto: restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria.
La sentenza ha respinto l’appello di una società immobiliare contro il rigetto, da parte del Comune interessato, delle istanze di condono che aveva presentato ai sensi del cd “Terzo Condono Edilizio” (dl n. 269/2003) per opere funzionali al miglior godimento del bene produttivo principale in ampliamento di altri corpi di fabbrica esistenti ed in precedenza legittimamente autorizzati dal Comune, realizzate nel perimetro del parco regionale del Lambro. Il diniego di condono è sufficientemente motivato dal richiamo al vincolo paesaggistico insistente sull’area su cui sono stati realizzati gli abusi edilizi e alle caratteristiche di questi ultimi.
Abusi edilizi e condizioni per la sanatoria in aree vincolate
Il comma 27, lett. d) dell’art. 32, del dl n. 269/2003 prevede in linea generale un divieto di sanatoria delle opere realizzate su “immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali”, con le seguenti eccezioni:
- vincoli di carattere relativo (art. 32, comma 1, legge n. 47 del 28 febbraio 1985);
- interventi, “conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”, che possono rientrare nelle ipotesi di restauro e risanamento conservativo o di manutenzione straordinaria.
Nel caso in esame, erano stati realizzati nuovi volumi, attraverso la chiusura di spazi delimitati da una tettoia aperta su un lato, o l’ampliamento di quelli preesistenti: interventi non riconducibili ai cd “abusi minori”, e in contrasto con le norme di piano regolatore generale per la zona agricola in cui l’immobile è ubicato, che vietano modifiche della configurazione volumetrica esistente.
Per quanto riguarda una ipotetica formazione del parere favorevole di compatibilità paesaggistica per silenzio-assenso, il Consiglio di Stato esclude, in linea con il costante orientamento giurisprudenziale, la sanatoria in via tacita degli abusi edilizi in area vincolata. Per abusi commessi su immobili soggetti a vincoli nessuna disposizione di legge correla all’inerzia dell’autorità competente la formazione tacita dell’atto consultivo. Al contrario, lo stesso art. 32, comma 1 della legge n. 47/1985, qualifica l’inerzia dell’autorità preposta al vincolo come ipotesi di “silenzio-rifiuto”.