Edilizia

Abusi edilizi e istanza di sanatoria: il Consiglio di Stato fa chiarezza

In due sentenze vengono chiariti alcuni aspetti in merito a silenzio-assenso, oneri di urbanizzazione e pareri in presenza di vincoli paesaggistici
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Abusi edilizi e istanza di sanatoria: il Consiglio di Stato fa chiarezza
Da due recenti sentenze del Consiglio di Stato (n. 8283 del 23 dicembre 2020 e n. 8469 del 29 dicembre 2020), ricaviamo puntuali indicazioni su procedura e condizioni del condono edilizio in caso di abusi edilizi. In particolare:
  • la natura dei provvedimenti sanzionatori di ripristino o demolizione,
  • la disciplina del silenzio-assenso,
  • i termini e le condizioni del pagamento degli oneri di urbanizzazione (specificatamente, in Lombardia),
  • il carattere vincolante del parere dell’autorità preposta alla tutela di vincoli paesaggistici e quello facoltativo della commissione edilizia comunale.

L’ordinanza di rispristino/demolizione può colpire anche chi non ha commesso l’illecito

I provvedimenti sanzionatori a contenuto ripristinatorio/demolitorio riferiti ad opere abusive hanno carattere reale con la conseguenza che la loro adozione prescinde dalla responsabilità  del proprietario o dell’occupante l’immobile, applicandosi gli stessi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell’irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato. In materia di abusi edilizi, il presupposto per l’adozione di un’ordinanza di ripristino è non già  l’accertamento di responsabilità  nella commissione dell’illecito, ma l’esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella prevista nella strumentazione urbanistico-edilizia. Per cui è inciso anche il proprietario non responsabile e colui che vi è succeduto a qualunque titolo.

Perché si formi il silenzio-assenso occorre corrispondere l’intero importo degli oneri di urbanizzazione

Al fine della formazione del silenzio assenso, è necessario che il richiedente determini e corrisponda l’importo complessivo degli oneri di urbanizzazione. Come stabilisce l’articolo 32 del decreto legge n. 269/2003: “il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell’imposta comunale degli immobili, nonché, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l’occupazione del suolo pubblico, entro il 31 ottobre 2005, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data senza l’adozione di un provvedimento negativo del comune, equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria”.

Importo degli oneri di urbanizzazione: in Lombardia si applicano le tariffe vigenti all’atto del perfezionamento del procedimento di sanatoria

Per quanto riguarda l’importo degli oneri di urbanizzazione da versare, secondo l’art. 4 della legge regionale della Lombardia n. 31 del 3 novembre 2004, il comune definisce i termini e le modalità di versamento degli oneri di urbanizzazione connessi alla sanatoria delle opere abusive. Ed eventualmente stabilisce che una quota non superiore al 50 per cento degli oneri di urbanizzazione, calcolati in via presuntiva dai richiedenti la sanatoria, sia versata, a titolo di anticipazione, all’atto della presentazione della domanda di sanatoria. L’importo definitivo degli oneri di urbanizzazione dovuti è determinato dal comune nel titolo abilitativo edilizio in sanatoria oppure direttamente dal richiedente la sanatoria in caso di applicazione della disciplina di cui al comma 37 dell’articolo 32 del Dl n. 269/2003, convertito dalla L. 326/2003, ma in questo caso il comune può richiedere successivamente l’eventuale conguaglio. In ogni caso, per gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione dovuti ai fini della sanatoria si applicano le tariffe vigenti all’atto del perfezionamento del procedimento di sanatoria.

Condono edilizio di abuso in presenza di vincoli paesaggistici: pareri vincolanti e pareri facoltativi

Nel procedimento di rilascio della concessione edilizia in sanatoria, in presenza di un vincolo, il condono può essere concesso solo su parere favorevole dell’autorità  preposta alla tutela del vincolo stesso: nel caso di vincolo paesaggistico, la commissione edilizia integrata, che esprime un parere vincolante e preclusivo al procedimento del condono edilizio. Non è invece necessario il parere della commissione edilizia comunale, in considerazione della specialità  del procedimento e in mancanza di un’espressa previsione normativa in tal senso che, in base al principio di semplificazione procedimentale, è necessaria per rendere obbligatorio un apporto consultivo, dovendo altrimenti lo stesso ritenersi meramente facoltativo. L’amministrazione comunale non è tenuta, in sede di esame della domanda di sanatoria, a fornire indicazioni all’interessato circa gli adattamenti eventualmente idonei a rendere l’opera compatibile con l’ambiente. Essendo questa possibilità  normativamente prevista soltanto per la ben distinta ipotesi di preventiva richiesta di autorizzazione paesaggistica, dove oggetto della valutazione è un progetto. Mentre nel caso di condono per abusi edilizi si tratta, con tutta evidenza, di opere già realizzate abusivamente, che vanno valutate nella loro attuale e materiale consistenza.
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