Edilizia

Abuso edilizio: il reato in prescrizione dopo 4 anni o 5 anni

Questa la procedura in caso di processo. Altrimenti l'ordine di demolizione non va mai in prescrizione
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Abuso edilizio: il reato in prescrizione dopo 4 anni o 5 anni
Quando e dopo quanto tempo gli abusi edilizi vanno in prescrizione? La dichiarazione di prescrizione del reato edilizio da parte del giudice penale, comporta sempre la revoca dell’ordine di demolizione emesso? A questa domanda risponde la recente sentenza della Cassazione, terza sezione penale n. 7284/2022.

Il caso

Il caso ha ad oggetto due strutture in legno e metallo, distrutte da un incendio e ricostruite nell’intervento manutentivo in un’unica struttura, senza aumento volumetrico né modifica di sagoma. Nonostante la proprietaria avesse presentato una richiesta di accertamento in conformità, il Comune non si era mai pronunciato a riguardo. Successivamente era stata disposta la demolizione della costruzione e parallelamente, il processo penale per l’abuso edilizio. Il Tribunale penale di Firenze aveva dichiarato l’estinzione del reato edilizio per intervenuta prescrizione. La proprietaria appellava la pronuncia del giudice fiorentino, per ottenere l’assoluzione, confidando nelle proprie ragioni e con l’obiettivo di ottenere la revoca dell’ordine di demolizione emesso in sede amministrativa, ma la Corte di appello convalidava l’operato del tribunale di primo grado, dichiarando inammissibile l’appello. Rivolgendosi ai giudici di piazza Cavour, la ricorrente insisteva per l’assoluzione dal reato contestato, ma la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

Abusi edilizi: prescrizione e assoluzione

La dichiarazione di estinzione del processo per intervenuta prescrizione del reato può essere evitata solo quando l’imputato dichiari di rinunciare alla prescrizione e chieda dunque di esaminare nel merito la vicenda. La rinuncia alla prescrizione comporta la prosecuzione del processo, lo svolgimento della fase probatoria. Nel caso di specie questa rinuncia era mancata. Dunque i giudici non potevano entrare nella fase dell’esame dei fatti e nella raccolta delle prove. In mancanza di rinuncia alla prescrizione, l’assoluzione poteva essere pronunciata in base all’art. 129 comma 2 c.p.p. a norma del quale “ Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta” Ma come ha chiarito la Cassazione l’assoluzione a norma dell’art. 129 comma 2 c.p.p. può essere pronunciata dal giudice “soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento” Nel caso di specie, secondo i giudici di piazza Cavour, per la pronuncia di assoluzione sarebbe stato necessario un ulteriore approfondimento e l’insussistenza del reato non emergeva in modo incontrovertibile dagli atti.

Prescrizione e ordine di demolizione

La sentenza di estinzione del reato per prescrizione, pronunciata all’esito del processo penale, non poteva poi avere alcuna incidenza sull’ordine di demolizione, come invece chiedeva la proprietaria. Va precisato che nel caso che ci occupa, la demolizione era stata disposta dal Comune e non dal giudice penale. La Corte di Cassazione ha quindi chiarito che “La demolizione amministrativa non incide nella vicenda penale; segue la sua autonoma via. Solo se ci fosse stato l’ordine di demolizione in sede penale lo stesso andrebbe revocato nell’ipotesi di estinzione dei reati per prescrizione” La sentenza Cassazione, terza sezione penale n. 7284/2022 è disponibile in free download qui di seguito.
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