Edilizia
Abusi edilizi: quando si applica il condono 2003 in aree sottoposte a vincolo?
Cassazione: il terzo condono edilizio si applica solo agli interventi di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria
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La Corte di Cassazione Penale, con la sentenza n. 26524del 23 settembre 2020, stabilisce che il terzo condono edilizio del 2003 (art. 32 Dl n. 269/2003), si applica solo agli interventi di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria (cd. interventi minori), mentre ne sono invece del tutto esclusi gli interventi maggiori.
Il fatto: ricorso contro la demolizione di rustico abusivo
La sentenza ha dichiarato inammissibile il ricorso di un privato contro l’ordinanza della Corte d’appello che a sua volta aveva rigettato la richiesta di revoca dell’ordine di demolizione, in esecuzione di una sentenza relativa a reati edilizi consistenti nella realizzazione di un rustico abusivo di volumetria emergente dal terreno inferiore a mc 750. La richiesta di sospensione del provvedimento si fondava sull’intervenuto rilascio, da parte del Comune competente, del permesso di costruire in sanatoria richiesto dall’interessato, con riferimento al cd. terzo condono del 2003 (art. 32 del Dl n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003). Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe “fatto cattivo governo” della documentazione depositata e dei titoli abilitativi sopravvenuti, ritenendo erroneamente illegittimo il permesso di costruire in sanatoria, perché l’immobile abusivo sarebbe stato realizzato in zona sottoposta a vincolo idrogeologico. La Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il vincolo, che invece non sarebbe stato esistente al momento della edificazione del manufatto. La Corte di appello avrebbe dovuto applicare il principio tempus regit actum e considerare il rilascio del titolo abilitativo come causa estintiva del reato anche per la violazione del vincolo.La sentenza: il vincolo preesisteva e l’intervento abusivo è una nuova costruzione
La Cassazione ha giudicato il ricorso inammissibile, perché manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha ritenuto inapplicabile il condono edilizio del 2003, sulla base di due elementi:- la preesistenza alla costruzione del vincolo idrogeologico;
- la natura dell’intervento edilizio, trattandosi di nuova costruzione e non di intervento minore.