Edilizia

Abusi edilizi: quando si applica il condono 2003 in aree sottoposte a vincolo?

Cassazione: il terzo condono edilizio si applica solo agli interventi di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria
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Abusi edilizi: quando si applica il condono 2003 in aree sottoposte a vincolo?
La Corte di Cassazione Penale, con la sentenza n. 26524del 23 settembre 2020, stabilisce che il terzo condono edilizio del 2003 (art. 32 Dl n. 269/2003), si applica solo agli interventi di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria (cd. interventi minori), mentre ne sono invece del tutto esclusi gli interventi maggiori.

Il fatto: ricorso contro la demolizione di rustico abusivo

La sentenza ha dichiarato inammissibile il ricorso di un privato contro l’ordinanza della Corte d’appello che a sua volta aveva rigettato la richiesta di revoca dell’ordine di demolizione, in esecuzione di una sentenza relativa a reati edilizi consistenti nella realizzazione di un rustico abusivo di volumetria emergente dal terreno inferiore a mc 750. La richiesta di sospensione del provvedimento si fondava sull’intervenuto rilascio, da parte del Comune competente, del permesso di costruire in sanatoria richiesto dall’interessato, con riferimento al cd. terzo condono del 2003 (art. 32 del Dl n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003). Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe “fatto cattivo governo” della documentazione depositata e dei titoli abilitativi sopravvenuti, ritenendo erroneamente illegittimo il permesso di costruire in sanatoria, perché l’immobile abusivo sarebbe stato realizzato in zona sottoposta a vincolo idrogeologico. La Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il vincolo, che invece non sarebbe stato esistente al momento della edificazione del manufatto. La Corte di appello avrebbe dovuto applicare il principio tempus regit actum e considerare il rilascio del titolo abilitativo come causa estintiva del reato anche per la violazione del vincolo.

La sentenza: il vincolo preesisteva e l’intervento abusivo è una nuova costruzione

La Cassazione ha giudicato il ricorso inammissibile, perché manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha ritenuto inapplicabile il condono edilizio del 2003, sulla base di due elementi:
  • la preesistenza alla costruzione del vincolo idrogeologico;
  • la natura dell’intervento edilizio, trattandosi di nuova costruzione e non di intervento minore.
L’immobile realizzato era da contraddistinguersi con il n. 1 (abuso cd. maggiore), e che l’area in cui era intervenuto l’abuso edilizio era sottoposta a vincolo idrogeologico, oltre che costruito in zona agricola. Ritenuta dunque l’esistenza di tale vincolo, ed essendo incontestato che l’intervento edilizio è una nuova costruzione, la decisione della Corte territoriale risulta del tutto corretta. Secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, in tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo, il condono del 2003 è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 del decreto legge n. n. 269/2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell’Autorità  preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l’area è sottoposta a vincolo di inedificabilità  relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Dunque, sono del tutto esclusi dal condono del 2003 gli interventi edilizi maggiori nelle aree sottoposti a vincolo; e non sui soli immobili sottoposti a vincolo.

Quando si può sanare con condono

Le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, tra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) le opere siano state realizzate prima dell’imposizione del vincolo; b) seppure realizzate in assenza o in difformità  del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) siano opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria); d) vi sia il previo parere dell’Autorità  preposta alla tutela del vincolo stesso. A ciò deve aggiungersi che non possono essere comunque sanate le opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta, o comunque di inedificabilità , anche relativa.

L’allegato 1 al Dl 269/2003: tipologie di interventi suscettibili di sanatoria

Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformità  del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici; Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformità  del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del DL 269/2003; Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall’art.3 TUE comma 1, lett. d), realizzate in assenza o in difformità  dal titolo abilitativo edilizio; Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall’art.3 TUE comma 1, lett. c), realizzate in assenza o in difformità  dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all’art. 2 del DM 02/04/1968, n. 1444; Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall’art.3 TUE comma 1, lett. c), realizzate in assenza o in difformità  dal titolo abilitativo edilizio; Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all’art.3 TUE comma 1, lett. b), realizzate in assenza o in difformità  dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità  di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.
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