Ristrutturazione edilizia: senza legame con l’edificio preesistente scatta l’abuso
Edilizia
Ristrutturazione edilizia: senza legame con l’edificio preesistente scatta l’abuso
La Cassazione interviene in tema interventi di ristrutturazione edilizia e ribadisce la necessità che l'intervento debba conservare “traccia” dell'immobile preesistente
La sentenza n. 1669 del 18 gennaio 2023 resa dalla Sezione III Penale della Cassazione interviene in tema di qualificazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e ribadisce la necessità che l’intervento di ristrutturazione edilizia, pur con le ampie concessioni legislative in termini di diversità tra la struttura originaria e quella frutto di “ristrutturazione”, conservi “traccia” dell’immobile preesistente.
Il caso
Il giudizio aveva ad oggetto il riesame della misura di sequestro preventivo di un’area con annessi edifici in relazione al reato di lottizzazione ex art. 44 lett. c) DPR 380/01. La misura veniva annullata dal Tribunale di Riesame e il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso per cassazione. La Corte è stata così chiamata a valutare la ricostruzione giuridica cui ricondurre l’intervento edilizio eseguito.
Quale limite per la ristrutturazione edilizia?
Gli interventi venivano autorizzati con permesso di costruire per la demolizione di una casa colonica costituita da due unità immobiliari e cinque annessi agricoli di varia tipologia, con costruzione, in luogo di tali strutture, di un complesso residenziale costituito da 10 villini in linea e un parcheggio a raso, costituito da 24 stalli con copertura fotovoltaica.
Il nodo della vicenda attiene alla configurabilità o meno di un intervento di ristrutturazione edilizia ai fini dell’esclusione del carattere abusivo dello stesso.
Dopo aver ripercorso l’evoluzione degli interventi normativi in tema, la Corte ha osservato come la qualifica di un intervento come di ristrutturazione edilizia necessita la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, essendo tale intervento finalizzato recupero del medesimo, pur con le ammesse modifiche.
La ristrutturazione, infatti, per definizione, non può mai prescindere dalla finalità di recupero del singolo immobile che ne costituisce l’oggetto e deve conservare traccia dell’immobile preesistente.
La lottizzazione “mascherata” da ristrutturazione
La Corte ha ritenuto che gli interventi edilizi in oggetto non rivelassero un intento di “ristrutturazione” per la realizzazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente ma pur sempre identificabile con quest’ultimo quanto, piuttosto, di plurimi e diversi organismi, quali le villette, che, in uno con la previsione di una strada e di 24 parcheggi a raso conferma la predisposizione di un nuovo complesso residenziale, come tale distante dal criterio fondante della ristrutturazione.
In particolare, è necessario mantenere un “connubio materiale o comunque funzionale e identitario, tra l’edificio originario e l’immobile frutto di ristrutturazione” che, nel caso di specie, non è stato ritenuto sussistente poiché, ad un unico edificio si sono sostituite plurime e autonome unità immobiliari.
La Sentenza n. 1669 del 18 gennaio 2023 della Corte di Cassazione è disponibile qui di seguito in free download.